FI v Bayerische Motoren Werke AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:347
Date27 April 2023
Docket NumberC-192/22
Celex Number62022CJ0192
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

27 aprile 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7, paragrafo 1 – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alle ferie annuali retribuite – Estinzione di tale diritto – Regime di prepensionamento progressivo – Giorni di ferie annuali maturati durante la fase di lavoro effettuata in base a tale regime ma non ancora goduti – Inabilità al lavoro»

Nella causa C‑192/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania), con decisione del 12 ottobre 2021, pervenuta in cancelleria l’11 marzo 2022, nel procedimento

FI

contro

Bayerische Motoren Werke AG,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, A. Kumin e I. Ziemele (relatrice), giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per FI, da A. Köhl, Rechtsanwältin;

– per la Bayerische Motoren Werke AG, da A. Nowak, Rechtsanwalt;

– per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e D. Recchia, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), e dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra FI e la Bayerische Motoren Werke AG in merito all’indennità sostitutiva delle ferie cui FI sostiene di aver diritto.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Ai sensi dei considerando 4 e 5 della direttiva 2003/88:

«(4) Il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico.

(5) Tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati. (...)».

4 L’articolo 7 di tale direttiva, intitolato «Ferie annuali», prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».

Diritto tedesco

5 L’articolo 7 del Bundesurlaubsgesetz (legge federale in materia di ferie), dell’8 gennaio 1963 (BGBl. 1963, pag. 2), nella versione applicabile al procedimento principale, intitolato «Periodo di godimento, riporto e indennità sostitutiva delle ferie», così dispone:

«(1) Ai fini della determinazione del periodo in cui le ferie possono essere fruite, occorre tenere in considerazione i desideri del lavoratore, salvo che vi ostino necessità rilevanti dell’impresa o richieste di ferie di altri lavoratori, meritevoli di maggiore considerazione sotto il profilo sociale. Le ferie devono essere concesse quando il lavoratore le richieda a seguito di interventi medici di prevenzione o riabilitazione.

(...)

(3) Le ferie devono essere concesse e godute nell’anno civile in corso. Un riporto delle ferie all’anno successivo è ammissibile solo qualora sussistano rilevanti ragioni legate all’impresa o alla persona del lavoratore. In caso di riporto, le ferie devono essere concesse e godute nei primi tre mesi dell’anno civile successivo. Su richiesta del lavoratore, il periodo di ferie parziale maturato conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), è tuttavia riportato all’anno civile successivo (…)

(4) Qualora le ferie non possano essere più concesse, in tutto o in parte, a causa della cessazione del rapporto di lavoro, deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6 FI è stato impiegato dalla Bayerische Motoren Werke a partire dal 1986 e fino al 30 settembre 2019. FI è in pensione dal 1º ottobre 2019.

7 Alla fine del 2012, nell’ambito del regime di prepensionamento progressivo, FI e la Bayerische Motoren Werke hanno convenuto di modificare il loro rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro a tempo parziale nell’ambito del regime di prepensionamento progressivo. Ciò posto, si prevedeva che FI avrebbe lavorato dal 1º febbraio 2013 al 31 maggio 2016 e che avrebbe beneficiato di un periodo di dispensa dal lavoro dal 1º giugno 2016 al 30 settembre 2019.

8 FI ha fruito delle ferie dal 4 al 25 maggio 2016, al fine di esaurire il saldo ferie per l’anno 2016. Tuttavia, essendo stato malato durante tale periodo, egli non ha potuto fruire di due giorni e tre quarti di ferie prima della fine di maggio 2016.

9 Nel corso del 2019, FI ha adito l’Arbeitsgericht (Tribunale del lavoro, Germania) con un ricorso contro la Bayerische Motoren Werke al fine di ottenere l’indennità per giorni di ferie non goduti, facendo valere al riguardo che egli non aveva potuto fruire di tali giorni di ferie per causa di malattia.

10 L’Arbeitsgericht (Tribunale del lavoro) ha respinto tale ricorso con la motivazione che, come sostenuto dalla Bayerische Motoren Werke, il diritto alle ferie per l’anno 2016 era scaduto il 31 marzo 2017 a mezzanotte. Secondo tale giudice, è irrilevante il fatto che la Bayerische Motoren Werke non abbia avvertito FI della...

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