Regime impositivo di finanziamento a debito e finanziamento in conto capitale in Finlandia

AuthorTomi Viitala
Pages1-17

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@1. Finanziamento in conto capitale

@@1.1. Beneficiario residente

1.1.1. Il regime di tassazione1 dei dividendi varia a seconda che il beneficiario degli stessi sia una persona fisica ovvero una società e che il soggetto che distribuisce dividendi sia una società quotata o meno.

1.1.2. Per gli azionisti persone fisiche il 70% dei dividendi percepiti da una società quotata è tassabile come reddito di capitale con un’aliquota forfetaria del 28%, mentre il 30% è esente.

1.1.3. Se la società che distribuisce i dividendi non è quotata, si applicano regole ben più complesse. Si presume un ammontare annuale percepito pari al 9% calcolato sul valore delle partecipazioni nella società non quotata. I dividendi sono totalmente esenti qualora l’ammontare percepito non superi la soglia di € 90.000. Oltre tale soglia, il dividendo è tassato applicando la regola del 70-30%, ossia il 70% del dividendo è tassato come reddito da capitale con un’aliquota del 28% ed il 30% è esente. Anche l’ammontare che eccede il 9% è tassato applicando la regola del 70-30%, ossia il 70% è tassato come reddito maturato e soggetto ad imposta progressiva sul reddito ed il 30% è esente.

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1.1.4. I dividendi percepiti da una società non residente sono tassati allo stesso modo di quelli percepiti da una società residente se la società sia ricompresa nell’ambito di applicazione della Direttiva europea Madre-Figlia2 ovvero nel caso in cui si applichi, nel periodo d’imposta di distribuzione dei dividendi, una convenzione contro le doppie imposizioni tra la Finlandia ed il Paese di residenza della società distributrice.3

1.1.5. I dividendi distribuiti tra società finlandesi sono generalmente esenti da tassazione. Vi sono alcune deroghe a tale norma generale. Anzitutto, il 75% dei dividendi distribuiti da una società finanziaria, assicurativa o da un istituto previdenziale è tassabile in capo alla società con un’aliquota del 26%. In secondo luogo, il 75% del dividendo è soggetto a tassazione se la società distributrice è quotata ma il percipiente è una società non quotata che abbia una partecipazione al capitale della società distributrice superiore al 10%. I dividendi distribuiti da una società residente in un Paese comunitario sono soggetti al medesimo regime impositivo dei dividendi distribuiti da una società finlandese.

1.1.6. I dividendi distribuiti da una società residente in un Paese con cui la Finlandia ha concluso una convenzione contro le doppie imposizioni sono soggetti nella misura del 75% all’aliquota del 26% prevista per il redditi delle società. In mancanza della convenzione ovvero nel caso in cui la stessa non sia applicabile, il dividendo è interamente soggetto ad imposizione con aliquota del 26%.

1.1.7. E’ opportuno sottolineare che spesso i trattati contro le doppie imposizioni conclusi dalla Finlandia includono una esenzione unilaterale dei dividendi nel caso in cui la società finlandese abbia diritto di voto con una incidenza non inferiore al 10% nella società distributrice.

1.1.8. Le plusvalenze derivanti dalla vendita delle partecipazioni costituiscono generalmente reddito tassabile. Tuttavia, per le società a responsabilitàPage 3 limitata (osakeyhtio), le plusvalenze sono esenti da imposizione sempre che la partecipazione ceduta sia stata iscritta fra le immobilizzazioni ed il cedente abbia detenuto tale partecipazione non inferiore al 10% del capitale della società di cui viene ceduta la partecipazione per un periodo non inferiore ad un anno. L’esenzione non si applica alle partecipazioni in società immobiliari. L’eventuale minusvalenza realizzata con la vendita della partecipazione non è deducibile qualora la plusvalenza in caso di vendita della partecipazione fosse stata esente

1.1.9. Per le persone fisiche la plusvalenza tassabile è calcolata sottraendo dal prezzo di vendita le spese sostenute all’atto di acquisto ed all’atto di vendita. Viene in ogni caso applicata una deduzione minima del 20% sul prezzo di vendita. Se la partecipazione è stata detenuta per un minimo di 10 anni, la deduzione è del 40%. Le minusvalenze sono deducibili esclusivamente dalle plusvalenze dell’anno in corso e dei successivi tre anni (esteso a partire dal 2010 a cinque anni).

@@1.2. Beneficiari non residenti

1.2.1. I dividendi sono generalmente soggetti ad una ritenuta del 28% anche se con numerose deroghe.

1.2.2. Anzitutto in applicazione della Direttiva europea Madre-Figlia4 una società residente in un Paese comunitario che detenga una partecipazione non inferiore al 10% del capitale della società finlandese distributrice è esente da ritenuta sui dividendi.

1.2.3. In secondo luogo, la società residente in un Paese membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo è esente al pari di una società finlandese qualora sia in vigore un accordo finalizzato allo scambio di informazioni fra la Finlandia e lo Stato di residenza della societàPage 4 percipiente e sia accertato che la ritenuta non venga effettuata in tale Stato ove sia già applicata in Finlandia.

1.2.4. Terza deroga riguarda le persone fisiche residenti in un Paese membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, alle quali si applica lo stesso regime impositivo previsto per le persone fisiche residenti in Finlandia nel caso in cui vi sia un accordo finalizzato allo scambio di informazioni fra la Finlandia e lo Stato di residenza del percipiente e sia accertato che la ritenuta non venga effettuata in tale Stato ove sia già applicata in Finlandia. Tutti gli Stati membri dell’Unione Europea ed gli Stati membri dello Spazio Economico Europeo, ad eccezione del Liechtenstein, hanno concluso tali accordi.

1.2.5. Occorre evidenziare inoltre che i trattati contro le doppie imposizioni siglati dalla Finlandia spesso limitano la ritenuta applicabile sui dividendi ad un massimo di 0-15% in caso di un pacchetto di dividendi, e ad un massimo di 0-5% nel caso di dividendi direttamente percepiti.

1.2.6. Le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni in società finlandesi non sono considerate reddito tassabile in capo ai non residenti, con esclusione delle società immobiliari.

@@1.3. Società distributrice

1.3.1. I dividendi distribuiti non sono deducibili da parte della società distributrice. Con effetti dal 1.1.2010 vi è un’eccezione a tale regola, ma non rileva ai fini del presente articolo.

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@2. Finanziamento a debito

@@2.1. Deducibilità degli interessi

2.1.1. Gli interessi relativi a finanziamenti contratti nell’esercizio dell’attività d’impresa sono generalmente deducibili a fini fiscali. Secondo quanto previsto dal Business Income Tax Act gli interessi sono deducibili anche nel caso in cui dagli stessi derivi un profitto per il debitore (debito da partecipazione).

2.1.2. Se gli interessi derivano da un finanziamento contratto per scopi estranei all’attività d’impresa, gli stessi possono essere deducibili se il debito è finalizzato alla produzione di reddito tassabile, secondo le disposizioni dell’Income Tax Act.

2.1.3. Le spese relative ad un’attività oggetto di contabilizzazione vengono registrate in osservanza delle previsioni del Business Income Tax Act anche nel caso in cui il reddito sia soggetto a tassazione secondo le disposizioni dell’Income Tax Act. Di conseguenza, le società generalmente devono dedurre interessi secondo il principio di competenza temporale. Ad esempio, gli interessi su uno zero bond sono contabilizzati a prescindere dal loro periodo di maturazione.5

2.1.4. Solo i costi rappresentati dagli interessi realmente pagati sono deducibili...

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