FY v Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62021CJ0582 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2024:282 |
| Docket Number | C-582/21 |
| Date | 09 April 2024 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
9 aprile 2024 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Principio di interpretazione conforme del diritto nazionale – Normativa nazionale che prevede un mezzo di ricorso straordinario che consente la riapertura di un procedimento civile concluso con una sentenza definitiva – Motivi – Decisione successiva di una Corte costituzionale che dichiara l’incompatibilità con la Costituzione di una disposizione di diritto nazionale sul cui fondamento tale sentenza è stata pronunciata – Privazione, per effetto di una violazione del diritto, della possibilità di agire – Applicazione estensiva di tale mezzo di ricorso – Asserita violazione del diritto dell’Unione risultante da una sentenza successiva della Corte che statuisce sull’interpretazione di tale diritto ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Sentenza contumaciale – Assenza di verifica d’ufficio del carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali»
Nella causa C‑582/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy Warszawa-Praga (Tribunale regionale di Varsavia-Praga, Polonia), con decisione del 31 agosto 2021, pervenuta in cancelleria il 17 settembre 2021, nel procedimento
FY
contro
Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, K. Jürimäe, F. Biltgen, N. Piçarra e O. Spineanu-Matei (relatrice), presidenti di sezione, S. Rodin, P.G. Xuereb, I. Ziemele, J. Passer e D. Gratsias, giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 gennaio 2023,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da N. Ruiz García, A. Szmytkowska e P. Van Nuffel, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 settembre 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE nonché dei principi di equivalenza e di interpretazione conforme del diritto nazionale.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra FY e la Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej (in prosieguo: la «Profi Credit Polska») in relazione a somme dovute da FY in esecuzione di un contratto di credito al consumo.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29) enuncia quanto segue:
«considerando che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».
4 L’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, prevede quanto segue:
«Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».
5 L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva così dispone:
«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
6 L’articolo 7, paragrafo 1, della stessa direttiva così recita:
«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».
Diritto polacco
Costituzione polacca
7 L’articolo 188, punto 1, della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia; in prosieguo: la «Costituzione polacca») dispone che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) statuisce sulla conformità a tale Costituzione, segnatamente, delle leggi.
8 L’articolo 190, paragrafi da 1 a 4, della Costituzione polacca così dispone:
«1. Le decisioni del Trybunał Konstytucyjny [(Corte costituzionale)] sono obbligatorie erga omnes e definitive».
2. Le decisioni del Trybunał Konstytucyjny [(Corte costituzionale)] nelle materie elencate all’articolo 188 sono pubblicate, senza indugio, nell’organo ufficiale presso il quale è stato pubblicato l’atto legislativo. Se l’atto non è stato promulgato, la decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia “Monitor Polski”.
3. La decisione del Trybunał Konstytucyjny [(Corte costituzionale)] entra in vigore il giorno della pubblicazione, tuttavia il Trybunał Konstytucyjny [(Corte costituzionale)] può stabilire un diverso termine di perdita dell’efficacia vincolante dell’atto normativo. (...)
4. La decisione del Trybunał Konstytucyjny [(Corte costituzionale)] che dichiara l’incompatibilità con la Costituzione, con un accordo internazionale o con una legge, di un atto normativo, sulla base del quale è stata pronunciata una decisione giurisdizionale definitiva, una decisione amministrativa definitiva o una decisione in altre controversie, costituisce un motivo di riapertura del procedimento, di annullamento della decisione amministrativa o di altra decisione, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni applicabili al procedimento in questione».
Codice di procedura civile
9 L’articolo 399, paragrafo 1, dell’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. del 1964, n. 43, posizione 296), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), prevede quanto segue:
«Nei casi previsti dalla presente sezione, si può chiedere la riapertura del procedimento conclusosi con sentenza definitiva».
10 Ai sensi dell’articolo 401, punto 2, del codice di procedura civile, può essere chiesta la riapertura del procedimento per nullità «se una parte (...), per effetto di una violazione del diritto, sia stata privata della possibilità di agire; non è tuttavia possibile chiedere la riapertura del procedimento se l’impossibilità di agire sia cessata prima che la sentenza sia divenuta definitiva o se il difetto di rappresentanza sia stato fatto valere mediante eccezione oppure se la parte abbia confermato gli atti processuali [anteriori] compiuti».
11 L’articolo 4011 del codice di procedura civile dispone quanto segue:
«Si può chiedere la riapertura del procedimento anche nel caso in cui il Trybunał Konstytucyjny [(Corte costituzionale)] abbia dichiarato l’incompatibilità con la Costituzione, con un accordo internazionale ratificato o con una legge di un atto normativo sulla base del quale è stata pronunciata la sentenza».
12 L’articolo 407, paragrafi 1 e 2, del codice di procedura civile dispone quanto segue:
«1 La domanda di riapertura va proposta entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno in cui la parte è venuta a conoscenza del motivo di riapertura e, qualora il motivo sia costituto dall’impossibilità di agire o dal difetto di una debita rappresentanza, dalla data in cui la parte, il suo organo o il suo rappresentante legale hanno avuto notizia della sentenza.
2. Nella situazione di cui all’articolo 4011, la domanda di riapertura va proposta entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Trybunał Konstytucyjny [(Corte costituzionale)]. Se, alla data della pronuncia della decisione del Trybunał Konstytucyjny [(Corte costituzionale)], la decisione di cui all’articolo 4011 non è ancora divenuta definitiva a causa della presentazione di un’impugnazione, che successivamente è stata respinta, il termine decorre dalla data di notifica dell’ordinanza di rigetto o, in caso della sua emissione in un’udienza pubblica, dalla data di pronuncia di tale ordinanza».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13 Il 16 giugno 2015 FY ha stipulato con la Profi Credit Polska, un’impresa di credito, un contratto di credito al consumo per un importo di 4 000 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 920). Tale contratto prevedeva che la somma totale dovuta da FY ammontasse a PLN 13 104 (circa EUR 3 020), rimborsabile in 48 rate mensili di PLN 273 (circa EUR 63).
14 Alla conclusione di detto contratto, FY ha emesso una cambiale in bianco, che è stata successivamente riempita dalla Profi Credit Polska indicando la somma di PLN 8 170,11 (circa EUR 1 880) e una data di scadenza del pagamento.
15 Il 30 ottobre 2017 la Profi Credit Polska ha proposto dinanzi al Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe (Tribunale circondariale Varsavia Praga-Sud, Polonia, in prosieguo: il «giudice di primo grado») un’azione diretta ad ottenere il pagamento della somma di PLN 8 170,11 a titolo di capitale, maggiorata degli interessi contrattuali. Al ricorso che ha introdotto tale azione sono state allegate soltanto la cambiale e la notifica della risoluzione del contratto di credito di cui trattasi nel procedimento principale, la quale menzionava un saldo di credito da rimborsare di PLN 6 779 (circa EUR 1 560) e l’importo totale degli arretrati, che corrispondevano alla somma di PLN 8 170,11.
16...
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