HJ v Ministerstvo práce a sociálních věcí.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:356
Docket NumberC-101/21
Date05 May 2022
Celex Number62021CJ0101
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

5 maggio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/94/CE – Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Articolo 2, paragrafo 2 – Nozione di “lavoratore subordinato” – Articolo 12, lettere a) e c) – Limitazioni alla responsabilità degli organismi di garanzia – Persona che esercita, sulla base di un contratto di lavoro concluso con una società commerciale, le funzioni di membro del consiglio di amministrazione e di direttore di tale società – Cumulo di funzioni – Giurisprudenza nazionale che nega a tale persona il beneficio delle garanzie previste da tale direttiva»

Nella causa C‑101/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), con decisione dell’11 febbraio 2021, pervenuta in cancelleria il 18 febbraio 2021, nel procedimento

HJ

contro

Ministerstvo práce a sociálních věcí,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J. Passer, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

– per il governo spagnolo, da J. Ruiz Sánchez, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da J. Hradil e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 12, lettere a) e c), della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU 2008, L 283, pag. 36), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015 (GU 2015, L 263, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 2008/94»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il ricorrente nel procedimento principale, HJ, e il Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministero del lavoro e degli affari sociali, Repubblica ceca) in relazione a una domanda di pagamento di retribuzioni non versate da una società in stato di insolvenza.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Conformemente al considerando 7 della direttiva 2008/94, gli Stati membri possono stabilire limitazioni alla responsabilità degli organismi di garanzia, limitazioni che devono essere compatibili con l’obiettivo sociale di tale direttiva e possono tener conto dei diversi livelli dei diritti.

4 L’articolo 1 di detta direttiva così recita:

«1. La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in base all’esistenza di altre forme di garanzia, qualora sia stabilito che esse assicurano agli interessati un livello di tutela equivalente a quello che risulta dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono, qualora il diritto nazionale preveda già disposizioni in tal senso, continuare a escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i lavoratori domestici al servizio di una persona fisica».

5 L’articolo 2, paragrafo 2, della medesima direttiva prevede quanto segue:

«La presente direttiva non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini “lavoratore subordinato”, “datore di lavoro”, “retribuzione”, “diritto maturato” e “diritto in corso di maturazione”.

Tuttavia gli Stati membri non possono escludere dall’ambito d’applicazione della presente direttiva:

a) i lavoratori a tempo parziale ai sensi della direttiva 97/81/CE [del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9)];

b) i lavoratori con contratto [di lavoro] a tempo determinato ai sensi della direttiva 1999/70/CE [del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43)];

c) i lavoratori aventi un rapporto di lavoro interinale ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 91/383/CEE [del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale (GU 1991, L 206, pag. 19)]».

6 L’articolo 3, primo comma, della direttiva 2008/94 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale».

7 L’articolo 12 della direttiva 2008/94 è così formulato:

«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri:

a) di adottare le misure necessarie per evitare abusi;

(...)

c) di rifiutare o di ridurre l’obbligo di pagamento di cui all’articolo 3 o l’obbligo di garanzia di cui all’articolo 7, qualora un lavoratore subordinato, per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti, sia stato proprietario di una parte essenziale dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attività».

Diritto ceco

Legge n. 118/2000

8 Lo zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů (legge n. 118/2000 sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro e sulla modifica di talune leggi), recepisce la direttiva 2008/94 nell’ordinamento giuridico ceco.

9 Conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, della legge n. 118/2000, quest’ultima non si applica a un lavoratore subordinato che, durante il periodo di riferimento, era alle dipendenze di un datore di lavoro in stato di insolvenza e che, durante tale periodo, era il suo organo statutario o un membro del suo organo statutario e deteneva una partecipazione corrispondente ad almeno metà del capitale di tale datore di lavoro.

10 Ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della legge n. 118/2000, per «lavoratore subordinato» si intende, ai fini di tale legge, «la persona fisica con la quale il datore di lavoro ha instaurato un rapporto di lavoro, un accordo relativo all’esecuzione di un lavoro (...) o un accordo relativo ad un’attività lavorativa, in base ai quali egli poteva pretendere il versamento di una retribuzione per il periodo di riferimento che non gli è stata corrisposta dal datore di lavoro».

Codice del lavoro

11 Ai sensi dell’articolo 2 dello zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (legge n. 262/2006 recante il codice del lavoro) (in prosieguo: il «codice del lavoro»):

«(1) Il lavoro subordinato è il lavoro che si svolge nell’ambito di un rapporto gerarchico nei confronti del datore di lavoro e di un rapporto di dipendenza del lavoratore subordinato, per conto del datore di lavoro e secondo le istruzioni di quest’ultimo e che è eseguito dal lavoratore personalmente per il datore di lavoro.

(2) Il lavoro subordinato deve essere svolto in cambio di un salario, di uno stipendio o di una retribuzione per il lavoro svolto, a spese e sotto la responsabilità del datore di lavoro, durante un orario definito e in un luogo di lavoro del datore di lavoro o eventualmente in un altro luogo convenuto».

12 L’articolo 4 di tale codice è così formulato:

«Il rapporto di lavoro è disciplinato dalla presente legge; qualora la presente legge non possa essere applicata, il rapporto di...

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