Ryanair DAC v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2021:284
Docket NumberT-465/20
Date19 May 2021
Celex Number62020TJ0465
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE

19 maggio 2021 (*)

«Aiuti di Stato – Mercato portoghese del trasporto aereo – Aiuto concesso dal Portogallo alla TAP a causa della pandemia di COVID-19 – Prestito di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni – Punto 22 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Società facente parte di un gruppo – Difficoltà intrinseche e che non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo – Difficoltà troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso – Obbligo di motivazione – Mantenimento degli effetti della decisione»

Nella causa T‑465/20,

Ryanair DAC, con sede in Swords (Irlanda), rappresentata da E. Vahida, F.‑C. Laprévote, S. Rating, I.-G. Metaxas-Maranghidis e V. Blanc, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, V. Bottka e S. Noë, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata da P. Dodeller e E. de Moustier, in qualità di agenti,

da

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, in qualità di agente,

e da

Repubblica portoghese, rappresentata da L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa e S. Jaulino, in qualità di agenti, assistiti da N. Mimoso Ruiz, avvocato,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2020) 3989 final della Commissione, del 10 giugno 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.57369 (2020/N) – COVID-19 – Portogallo – Aiuto concesso alla TAP,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata),

composto da M. van der Woude, presidente, A. Kornezov, E. Buttigieg, K. Kowalik-Bańczyk e G. Hesse (relatore), giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 dicembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 9 giugno 2020 la Repubblica portoghese ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto sotto forma di prestito di Stato o di combinazione di un tale prestito e di una garanzia di Stato, per un importo massimo di EUR 1,2 miliardi (in prosieguo: la «misura di cui trattasi»), destinato alla Transportes Aéreos Portuguses SGPS SA (in prosieguo: il «beneficiario»), conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

2 La misura di cui trattasi mira a mantenere il beneficiario, società controllante e azionista al 100% della Transportes Aéreos Portugueses SA (in prosieguo: la «TAP Air Portugal»), in attività per sei mesi, tra il luglio 2020 e il dicembre 2020. Alla data di adozione della decisione impugnata, la metà delle azioni del beneficiario era detenuta dalla Participações Públicas SGPS SA (in prosieguo: la «Parpública»), che gestiva le partecipazioni dello Stato portoghese. La Atlantic Gateway SGPS Lda (in prosieguo: la «AGW») deteneva il 45% delle azioni del beneficiario e il 5% delle azioni era detenuto da altri azionisti. La misura di cui trattasi riguarda un contratto di prestito concluso tra, segnatamente, la Repubblica portoghese in qualità di mutuante, la TAP Air Portugal in qualità di mutuatario e il beneficiario in qualità di garante. In qualità di azionisti del beneficiario, anche la AGW e la Parpública possono partecipare al contratto di prestito.

3 Il 10 giugno 2020 la Commissione ha adottato la decisione C(2020) 3989 final, relativa all’aiuto di Stato SA.57369 (2020/N) – COVID-19 – Portogallo – Aiuto concesso alla TAP (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale, dopo aver concluso che la misura di cui trattasi costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ne ha valutato la compatibilità con il mercato interno, più in particolare alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e dei suoi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU 2014, C 249, pag. 1; in prosieguo: gli «orientamenti»). La Commissione ha dichiarato la misura di cui trattasi compatibile con il mercato interno.

Procedimento e conclusioni delle parti

4 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 luglio 2020, la Ryanair DAC, ricorrente, ha proposto il ricorso di cui trattasi.

5 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha chiesto che la causa fosse trattata secondo il procedimento accelerato, conformemente agli articoli 151 e 152 del regolamento di procedura del Tribunale. Con decisione dell’11 agosto 2020, il Tribunale (Decima sezione) ha accolto l’istanza di procedimento accelerato.

6 La Commissione ha depositato il controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 26 agosto 2020.

7 Il 31 agosto 2020, in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la ricorrente ha presentato una domanda motivata di udienza di discussione.

8 Su proposta della Decima Sezione, il Tribunale, in forza dell’articolo 28 del regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

9 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 17 settembre 2020, il 21 ottobre 2020 e il 22 ottobre 2020, la Repubblica portoghese, la Repubblica francese e la Repubblica di Polonia hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con decisioni del 1° ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, il presidente della Decima Sezione del Tribunale ha ammesso detti interventi.

10 Con misure di organizzazione del procedimento del 13 ottobre 2020 e del 4 novembre 2020, la Repubblica portoghese, la Repubblica francese e la Repubblica di Polonia sono state autorizzate, ai sensi dell’articolo 154, paragrafo 3, del regolamento di procedura, a depositare una memoria di intervento.

11 Il 28 ottobre 2020, la Repubblica portoghese e, il 19 novembre 2020, la Repubblica francese e la Repubblica di Polonia hanno rispettivamente depositato presso la cancelleria del Tribunale le loro memorie di intervento.

12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare la Commissione alle spese.

13 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

14 La Repubblica francese chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile nella parte in cui è diretto a contestare la fondatezza della decisione impugnata e che venga respinto nel merito quanto al resto. In subordine, essa chiede che il ricorso venga respinto nel merito nel suo complesso.

15 Al pari della Commissione, la Repubblica di Polonia e la Repubblica portoghese chiedono che il ricorso venga respinto in quanto infondato.

In diritto

Sulla ricevibilità

16 La ricorrente afferma, ai punti 33 e 34 del ricorso abbreviato, di essere legittimata ad agire in qualità di «interessata» e di conservare un interesse ad agire che deriva dalla tutela dei diritti processuali di cui gode in questa stessa qualità ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

17 Difatti, la ricorrente sarebbe «interessata» ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e «interessat[a]» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), poiché, in quanto concorrente della TAP Air Portugal, i suoi interessi sarebbero lesi dalla concessione di un prestito di Stato alla società controllante della TAP Air Portugal. L’aiuto concesso al beneficiario permetterebbe alla TAP Air Portugal di rimanere sul mercato come concorrente sovvenzionato della ricorrente. Contrariamente alla TAP Air Portugal, la ricorrente, suo principale concorrente in Portogallo, non beneficerebbe di un prestito di Stato. Essa sarebbe quindi penalizzata in termini di concessione di prestiti e di condizioni relative ai prestiti, soprattutto per quanto riguarda il loro tasso di interesse.

18 A tale titolo, essa sarebbe legittimata, in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, a proporre un ricorso di annullamento contro una decisione, come quella impugnata, che dichiara l’aiuto di cui trattasi compatibile con il mercato interno, adottata senza avviare il procedimento d’indagine formale.

19 La Commissione non contesta la ricevibilità del ricorso.

20 Si deve considerare che non sussiste alcun dubbio quanto alla ricevibilità del presente ricorso nei limiti in cui, tramite esso, la ricorrente intende dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

21 Infatti, nell’ambito della procedura di controllo di cui all’articolo 108 TFUE, occorre distinguere due fasi. Da un lato, la fase di esame preliminare istituita dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, che consente alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità dell’aiuto di cui trattasi. Dall’altro, il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, che consente alla Commissione di essere completamente edotta sui dati della causa. È solo nell’ambito di tale procedimento che il Trattato FUE prevede l’obbligo, per la Commissione, di intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni (sentenze del 19 maggio 1993...

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