Liam Jenkinson v Council of the European Union and Others.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62022CJ0046 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2024:50 |
| Date | 18 January 2024 |
| Docket Number | C-46/22 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
18 gennaio 2024 (*)
Indice
Contesto normativo
Azione comune 2008/124
Fatti
Procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte nonché sentenza impugnata
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
Sull ’impugnazione
Sulla ricevibilità dell ’impugnazione
Argomenti delle parti
Giudizio della Corte
Sul primo motivo di impugnazione
Argomenti delle parti
Giudizio della Corte
Sulla prima parte del quarto motivo di impugnazione
Argomenti delle parti
Giudizio della Corte
Sul terzo motivo di impugnazione
Sulla prima parte del terzo motivo di impugnazione
– Argomenti delle parti
– Giudizio della Corte
Sulla seconda parte del terzo motivo di impugnazione
– Argomenti delle parti
– Giudizio della Corte
Sulla terza parte del terzo motivo di impugnazione
– Argomenti delle parti
– Giudizio della Corte
Sulla seconda e sulla terza censura della quarta parte del terzo motivo di impugnazione
– Argomenti delle parti
– Giudizio della Corte
Sulla quinta parte del terzo motivo di impugnazione
– Argomenti delle parti
– Giudizio della Corte
Sulla sesta parte del terzo motivo di impugnazione
– Argomenti delle parti
– Giudizio della Corte
Sul secondo motivo di impugnazione e sulla prima censura della quarta parte del terzo motivo di impugnazione
Argomenti delle parti
Giudizio della Corte
Sulla seconda parte del quarto motivo di impugnazione
Argomenti delle parti
Giudizio della Corte
Sul quinto motivo di impugnazione
Argomenti delle parti
Giudizio della Corte
Sul sesto motivo di impugnazione
Argomenti delle parti
Giudizio della Corte
Sulle spese
«Impugnazione – Clausola compromissoria – Personale delle missioni internazionali dell’Unione europea – Contratti d’impiego consecutivi a tempo determinato – Domanda di riqualificazione dell’insieme dei rapporti contrattuali in contratto a tempo indeterminato – Domanda di risarcimento per licenziamento illegittimo – Ricorso per risarcimento danni – Principio di non discriminazione – Principio del ne ultra petita – Obbligo di motivazione – Snaturamento del diritto nazionale – Spese»
Nella causa C‑46/22 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 gennaio 2022,
Liam Jenkinson, residente in Killarney (Irlanda), rappresentato da N. de Montigny, avocate,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer, J. Rurarz e A. Vitro, in qualità di agenti;
Commissione europea, rappresentata inizialmente da D. Bianchi, G. Gattinara e B. Mongin, in qualità di agenti, successivamente da D. Bianchi, G. Gattinara e L. Hohenecker, in qualità di agenti;
Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), rappresentato da S. Marquardt, E. Orgován e R. Spac, in qualità di agenti;
Eulex Kosovo, rappresentata da E. Raoult, avocate, e N. Reilly, barrister,
convenuti in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, T. von Danwitz, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 marzo 2023,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 maggio 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione, il sig. Liam Jenkinson chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 novembre 2021, Jenkinson/Consiglio e a. (T‑602/15 RENV; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:764), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta, da un lato, a far riqualificare l’insieme dei contratti d’impiego del ricorrente in un contratto di lavoro a tempo indeterminato e, dall’altro lato, a ottenere il risarcimento del danno contrattuale che egli asserisce di aver subito e, in secondo luogo, domande fondate sugli articoli 268 e 340 TFUE, dirette a stabilire la responsabilità extracontrattuale del Consiglio dell’Unione europea, della Commissione europea e del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), o della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, di cui all’articolo 1 dell’azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, Eulex Kosovo (GU 2008, L 42, pag. 92) (in prosieguo: l’«Eulex Kosovo»).
Contesto normativo
Azione comune 2008/124
2 L’articolo 9, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124 così dispone:
«L’[Eulex Kosovo] può altresì assumere personale internazionale e locale su base contrattuale, in funzione delle necessità».
3 L’articolo 10, paragrafo 3, di tale azione comune prevede quanto segue:
«Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale civile internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale».
Regolamento (CE) n. 593/2008
4 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I»):
«L’esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile sono disciplinate dagli articoli 10, 11 e 13».
5 L’articolo 8 di tale regolamento prevede quanto segue:
«1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.
3. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore.
4. Se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese».
6 L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento così dispone:
«1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all’applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro».
7 L’articolo 10 del medesimo regolamento prevede quanto segue:
«1. L’esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il contratto o la disposizione fossero validi.
2. Tuttavia, un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1».
8 L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento Roma I così dispone:
«Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, nello stesso paese al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui è concluso».
9 L’articolo 13 di tale regolamento prevede quanto segue:
«In un contratto concluso tra due persone che si trovano in uno stesso paese, una persona fisica, capace secondo la legge di tale paese, può invocare la sua incapacità risultante da un’altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l’altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l’ha colpevolmente ignorata».
Fatti
10 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 5 della sentenza impugnata. Ai fini del presente procedimento, essi possono essere riassunti come segue.
11 Il sig. Jenkinson, cittadino irlandese, è stato impiegato, innanzitutto, dal 20 agosto 1994 al 5 giugno 2002, nell’ambito di vari contratti consecutivi di lavoro a tempo determinato (CTD), presso la Missione di vigilanza dell’Unione europea in Iugoslavia (in prosieguo: l’«EUMM»).
12 Egli è stato successivamente impiegato dal 17 giugno 2002 al 31 dicembre 2009, nell’ambito di vari CTD consecutivi, presso la Missione di polizia dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (in prosieguo: l’«EUPM»).
13 Infine, il sig. Jenkinson è stato impiegato presso l’Eulex Kosovo dal 5 aprile 2010 al 14 novembre 2014, nell’ambito di undici CTD consecutivi (in prosieguo: gli «undici CTD») conclusi, per quanto riguarda i primi nove, con il capo dell’Eulex Kosovo e, per quanto riguarda gli ultimi due, con la stessa Eulex Kosovo.
14 Nel corso del decimo CTD, relativo al periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 ottobre 2014, il sig. Jenkinson è stato informato, con lettera del...
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