LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG v CB and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:527
Date07 July 2022
Docket NumberC-7/21
Celex Number62021CJ0007
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

7 luglio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Articolo 8, paragrafo 1 – Termine di una settimana per esercitare il diritto di rifiuto di ricezione dell’atto – Ordinanza di esecuzione forzata emessa in uno Stato membro e comunicata in un altro Stato membro unicamente nella lingua del primo Stato membro – Normativa del primo Stato membro che prevede un termine di otto giorni per proporre opposizione avverso tale ordinanza – Termine per l’opposizione che inizia a decorrere unitamente al termine previsto per esercitare il diritto di rifiuto di ricezione dell’atto – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo»

Nella causa C‑7/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bezirksgericht Bleiburg (Tribunale circoscrizionale di Bleiburg, Austria), con decisione del 6 novembre 2020, pervenuta in cancelleria l’8 gennaio 2021, nel procedimento

LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

contro

CB,

DF,

GH,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, S. Rodin, J.-C. Bonichot, L.S. Rossi e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG, CB, DF e GH, da M. Erman, R. Grilc, S. Grilc, J.J. Janezic, M. Ranc, G. Schmidt, M. Škof e R. Vouk, Rechtsanwälte;

– per il governo sloveno, da A. Vran, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da H. Krämer e S. Noë, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 marzo 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18, primo comma, TFUE, dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79), nonché degli articoli 36 e 39 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la LKW Walter Internationale Transportorganisation AG e CB, DF e GH, in merito ad una domanda risarcitoria relativa alla loro responsabilità in qualità di avvocati per la mancata introduzione, entro il termine impartito, di un’opposizione avverso un’ordinanza di esecuzione forzata emessa da un giudice sloveno.

Diritto dell’Unione

3 I considerando 2, 10 e 12 del regolamento n. 1393/2007 enunciavano quanto segue:

«(2) Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione e di comunicazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

(...)

(10) Per garantire l’efficacia del presente regolamento, la facoltà di rifiutare la notificazione o la comunicazione degli atti dovrebbe essere limitata a situazioni eccezionali.

(...)

(12) Con apposito modulo standard, l’organo ricevente dovrebbe informare il destinatario per iscritto che può rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana, qualora non sia redatto in una lingua compresa dal destinatario o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario abbia esercitato la facoltà di rifiuto. Le norme sul rifiuto dovrebbero applicarsi anche alle notificazioni e comunicazioni effettuate tramite gli agenti diplomatici o consolari e i servizi postali e alle notificazioni e comunicazioni dirette. È opportuno prevedere la possibilità di ovviare al rifiuto del destinatario di ricevere un atto attraverso la notificazione o la comunicazione della traduzione dell’atto stesso».

4 L’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Traduzione dell’atto», prevedeva quanto segue:

«1. Il richiedente è informato dall’organo mittente a cui consegna l’atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto se non è compilato in una delle lingue di cui all’articolo 8.

2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell’atto, fatta salva un’eventuale decisione successiva del giudice o dell’autorità competente sull’addebito di tale spesa».

5 Intitolato «Rifiuto di ricevere l’atto», l’articolo 8 di detto regolamento, che rientrava nella sezione 1 del capo II di quest’ultimo, così disponeva:

«1. L’organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:

a) una lingua compresa dal destinatario; oppure

b) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione.

2. Se l’organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, ne informa immediatamente l’organo mittente (...) e gli restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

3. Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, è possibile ovviare a tale rifiuto notificando o comunicando al destinatario l’atto accompagnato da una traduzione in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell’atto è quella in cui l’atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell’atto originale, determinata conformemente all’articolo 9, paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alle modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previsti alla sezione 2.

5. Ai fini del paragrafo 1, (...) l’autorità o il soggetto, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell’articolo 14, [informa] il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto e che qualsiasi atto rifiutato deve essere inviato rispettivamente a quegli agenti o a quella autorità o soggetto».

6 L’articolo 14 del medesimo regolamento, collocato nella sezione 2 del capo II e intitolato «Notifica o comunicazione tramite i servizi postali», prevedeva quanto segue:

«Ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente».

7 Il modulo standard, intitolato «Comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere l’atto», di cui all’allegato II del regolamento n. 1393/2007, conteneva la seguente indicazione, all’attenzione del destinatario dell’atto:

«È prevista la facoltà di rifiutare di ricevere l’atto se non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.

Chi vuole avvalersi di tale diritto può dichiarare il proprio rifiuto al momento della notificazione o della comunicazione direttamente alla persona che la effettua, oppure può rispedire l’atto entro una settimana all’indirizzo sottoindicato, dichiarando il proprio rifiuto di riceverlo».

8 Tale modulo standard conteneva anche una parte intitolata «Dichiarazione del destinatario» che quest’ultimo, nell’ipotesi in cui rifiuti di ricevere l’atto in questione, è invitato a firmare e a completare contrassegnando la casella corrispondente alla/alle lingua/e ufficiale/i dell’Unione che comprende. Tale parte era così formulata:

«Rifiuto di ricevere l’atto allegato in quanto non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua da me compresa oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione».

Comprendo le seguenti lingue:

(...)».

9 Il regolamento n. 1393/2007 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25...

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