MG v European Investment Bank.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:932
Date30 November 2023
Docket NumberC-173/22
Celex Number62022CJ0173
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

30 novembre 2023 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca europea per gli investimenti (BEI) – Disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI – Retribuzione – Assegni familiari – Versamento al solo genitore titolare dell’affidamento esclusivo del minore – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41, paragrafo 2 – Diritto di essere ascoltato – Eccezione di illegittimità di disposizioni amministrative – Principio della parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni»

Nella causa C‑173/22 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 marzo 2022,

MG, rappresentato da L. Levi, avocate,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da K. Carr, G. Faedo e E. Manoukian, in qualità di agenti, assistite da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele (relatrice), giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 maggio 2023,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 luglio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 dicembre 2021, MG/BEI (T‑573/20; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:915), con la quale quest’ultimo ha respinto la sua domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento di lettere della Banca europea per gli investimenti (BEI) sulla base delle quali il ricorrente è stato privato del beneficio degli assegni familiari e dei diritti finanziari derivati e, dall’altro, a ottenere il risarcimento del danno morale che il ricorrente avrebbe subito.

Contesto normativo

Regolamento n. 260/68

2 L’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU 1968, L 56, pag. 8), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1750/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002 (GU 2002, L 264, pag. 15) (in prosieguo: il «regolamento n. 260/68»), così dispone:

«3 Le prestazioni e gli assegni di carattere familiare o sociale enumerati in appresso sono dedotti dalla base imponibile:

a) gli assegni familiari:

– l’assegno di famiglia;

– l’assegno per figlio a carico;

– l’indennità scolastica;

– l’assegno di nascita;

(...)

4 Fatte salve le disposizioni dell’articolo 5, si opera una detrazione del 10% per spese professionali e personali sull’importo ottenuto dopo l’applicazione delle disposizioni precedenti.

Per ciascun figlio a carico della persona soggetta all’imposta e per ciascuna persona assimilata a un figlio a carico a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, si effettua una detrazione supplementare equivalente al doppio dell’ammontare dell’assegno per figlio a carico».

Regolamento del personale

3 Lo Statuto del personale della BEI, adottato il 20 aprile 1960 dal Consiglio di amministrazione della BEI, nella versione applicabile nella specie (in prosieguo: il «regolamento del personale»), prevedeva, all’articolo 41:

«Tutte le controversie di carattere individuale tra la [BEI] e i membri del suo personale sono sottoposte alla Corte di giustizia [dell’Unione europea].

Indipendentemente dall’azione intentata davanti alla Corte di giustizia [dell’Unione europea], le controversie che non abbiano per oggetto misure previste dall’articolo 38 sono sottoposte, ai fini di amichevole composizione, a una commissione di conciliazione della [BEI].

(...)».

Disposizioni amministrative

4 I punti 2.2.1 e 2.2.2 delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI (in prosieguo: le «disposizioni amministrative») sono formulati come segue:

«2.2.1. Assegni famigliari

I seguenti dipendenti hanno diritto agli assegni familiari in misura pari al 5% della retribuzione mensile base:

(a) dipendenti coniugati;

(b) dipendenti legalmente separati o divorziati che sono tenuti, in forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria, a fornire il mantenimento principale;

(c) dipendenti non coniugati, legalmente separati, divorziati o in stato vedovile se hanno diritto all’assegno per i figli a carico (v. punto 2.2.3).

Il Comitato direttivo fissa l’importo minimo dell’allocazione (v. allegato I).

Qualora due coniugi siano dipendenti della Banca, l’assegno dovrà esser pagato al coniuge con la retribuzione mensile di base più elevata. Qualora uno dei coniugi sia un dipendente della Banca e l’altro sia un dipendente di un’altra organizzazione internazionale, l’indennità sarà corrisposta al dipendente della Banca a condizione che l’altra organizzazione non paghi un’indennità analoga al suo coniuge.

In caso di decesso della sola persona in capo alla quale sussiste il diritto all’indennità, il versamento è interrotto allo scadere del sesto mese successivo alla data del decesso.

La presente disposizione si applica mutatis mutandis ai titolari di una versione versata dalla Banca.

2.2.2. Figlio a carico

Il figlio al cui mantenimento il dipendente provveda effettivamente e che sia suo figlio legittimo, legittimato, naturale riconosciuto o adottivo oppure figlio del coniuge, sarà considerato figlio a carico di tale dipendente a condizione che la Banca o un’altra istituzione dell’Unione europea non ritenga che tale figlio sia a carico di un altro dipendente, funzionario o agente, e che non abbia un impiego retribuito.

Alle medesime condizioni, la Banca può anche considerare figlio a carico un figlio il minore che il dipendente abbia accolto in casa propria.

Quando il figlio convive con il dipendente o quest’ultimo contribuisce al mantenimento del figlio in misura che superi almeno del 50% l’assegno per i figli a carico dovrà ritenersi che il dipendente provveda effettivamente al mantenimento del figlio (v. allegato I)».

Fatti

5 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 25 dell’ordinanza impugnata come segue:

«1. Il ricorrente, MG, è agente presso la [BEI] dal 1º febbraio 1998.

2. Il 12 settembre 2003 il ricorrente ha sposato A, parimenti agente della BEI dal 2002. Hanno cinque figli.

3. Il 22 agosto 2017, A ha presentato ricorso di divorzio dal ricorrente dinanzi al tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo, Lussemburgo), chiedendo l’autorizzazione provvisoria alla residenza separata, l’allontanamento del marito dalla casa coniugale e l’affidamento provvisorio dei loro cinque figli minori.

4. Il 14 novembre 2017, il tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo) ha adottato un’ordinanza provvisoria (in prosieguo: l’«ordinanza provvisoria del 14 novembre 2017») con la quale ha concesso l’affidamento provvisorio dei minori ad A. Inoltre, il giudice lussemburghese ha ordinato al ricorrente di lasciare la casa coniugale entro un mese dalla notifica di tale ordinanza provvisoria.

5. Il ricorrente ha lasciato la casa coniugale nel dicembre 2017.

6. Con ordinanza del 20 luglio 2018 (in prosieguo: l’«ordinanza interlocutoria del 20 luglio 2018»[...]), notificata al ricorrente il 7 marzo 2019, il giudice interlocutorio lussemburghese ha ordinato al ricorrente di versare ad A gli alimenti per un importo di EUR 1 500 al mese, corrispondenti a EUR 300 euro per ciascuno dei figli, esclusi gli assegni familiari, nonché le spese di custodia dei figli e del Centro polivalente dell’infanzia (Centre polyvalent de l’enfance) (....) per tre figli e la metà di tutte le spese straordinarie sostenute nell’interesse dei cinque figli del ricorrente e di A. Inoltre, il giudice del procedimento sommario ha ordinato alla BEI di versare ad A gli assegni familiari e l’indennità scolastica.

7. Il 9 gennaio 2019 la Cour supérieure de justice (Corte suprema del Lussemburgo, Lussemburgo), in qualità di corte d’appello (Corte d’appello di Lussemburgo) ha respinto il ricorso interposto dal ricorrente contro l’ordinanza provvisoria del 14 novembre 2017 nella parte in cui fissava la residenza dei figli minori presso l’indirizzo di A, riconoscendogli tuttavia il diritto di visita e di ospitare i figli ogni secondo fine settimana e per metà delle vacanze scolastiche.

8. Con sentenza del 21 marzo 2019, il tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo) ha dichiarato il divorzio tra il ricorrente e A.

9. Il 10 luglio 2019, la Cour supérieure de justice (Corte Suprema di Lussemburgo) si è pronunciata in qualità di corte d’appello sull’impugnazione proposta rispetto all’ordinanza provvisoria del 20 luglio 2018 confermando il diritto di A di ricevere dal ricorrente l’assegno di mantenimento per la cifra mensile di EUR 300 per ciascun figlio. Tale Corte ha tuttavia, riformato l’ordinanza provvisoria del 20 luglio 2018 sollevando il ricorrente dal pagamento di alcune spese, in particolare quelle per il doposcuola, sostenute nell’interesse dei figli, ritenendo che tali spese fossero state prese in considerazione nell’ambito degli assegni alimentari.

10. Il 24 novembre 2017 il ricorrente è stato informato dalla BEI che, a seguito dell’ordinanza provvisoria del 14 novembre 2017, l’assegno per figli a carico e l’indennità scolastica sarebbero stati corrisposti ad A.

11. Il 28 dicembre 2017, A ha presentato una domanda di conciliazione ai sensi dell’articolo 41 del [regolamento del personale]...

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