NeXovation, Inc. v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:667
Docket NumberC-665/19
Date02 September 2021
Celex Number62019CJ0665
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

2 settembre 2021 (*)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti a favore del complesso del Nürburgring (Germania) – Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili con il mercato interno – Vendita degli attivi dei beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili – Procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata – Decisione che dichiara che il rimborso degli aiuti incompatibili non riguarda il nuovo proprietario del complesso del Nürburgring e che questi non ha beneficiato di un nuovo aiuto per l’acquisizione di tale complesso – Ricevibilità – Qualità di interessato – Persona individualmente interessata – Violazione dei diritti procedurali degli interessati – Difficoltà che richiedono l’avvio di un procedimento d’indagine formale Motivazione»

Nella causa C‑665/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 5 settembre 2019,

NeXovation Inc., con sede in Hendersonville (Stati Uniti), rappresentata inizialmente da A. von Bergwelt, M. Nordmann e L. Hettstedt, successivamente da A. von Bergwelt e M. Nordmann, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, T. Maxian Rusche e B. Stromsky, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 aprile 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la NeXovation Inc. chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 giugno 2019, NeXovation/Commissione (T‑353/15; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:434), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1° ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring (GU 2016, L 34, pag. 1; in prosieguo: la «decisione finale»).

Contesto normativo

2 Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013 (GU 2013, L 204, pag. 15) (in prosieguo: il «regolamento n. 659/1999»), abrogato dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), è applicabile ai fatti della presente causa.

3 L’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999 definisce, ai fini di tale regolamento, la nozione di «interessati» nel senso che essa comprende «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali».

4 L’articolo 4 dello stesso regolamento, intitolato «Esame preliminare della notifica e decisioni della Commissione», dispone ai paragrafi da 2 a 4:

«2. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

3. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo [107], paragrafo 1, [TFUE] la dichiara compatibile con il mercato comune (in seguito denominata “decisione di non sollevare obiezioni”). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.

4. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo [108], paragrafo 2, [TFUE] (in seguito denominata “decisione di avviare il procedimento d’indagine formale”)».

5 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento:

«La decisione di avvio del procedimento d’indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine».

6 Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 659/1999, l’esame di presunti aiuti illegali dà luogo a una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4 del regolamento stesso.

Fatti e decisioni controverse

7 I fatti della controversia figurano ai punti da 1 a 15 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.

8 Il complesso del Nürburgring (in prosieguo: il «Nürburgring»), situato nel Land della Renania-Palatinato (Germania), comprende un circuito per gare automobilistiche, un parco divertimenti, alberghi e ristoranti.

9 Tra il 2002 e il 2012, le imprese pubbliche proprietarie del complesso del Nürburgring (in prosieguo: i «venditori») hanno beneficiato di aiuti, principalmente da parte del Land della Renania-Palatinato. Tali aiuti sono stati oggetto di un procedimento d’indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, avviato dalla Commissione nel corso dell’anno 2012. Lo stesso anno, l’Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler (Tribunale circoscrizionale di Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germania) ha dichiarato l’insolvenza dei venditori e ha deciso di procedere alla vendita dei loro attivi. Una procedura di gara d’appalto (in prosieguo: la «procedura di gara d’appalto») è stata avviata e si è conclusa con la vendita di tali attivi alla Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH (in prosieguo: la «Capricorn»).

10 Il 10 aprile 2014 la ricorrente ha presentato una denuncia alla Commissione, per il motivo che la procedura di gara d’appalto non era stata aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata e non aveva portato alla vendita degli attivi del Nürburgring a un prezzo di mercato, in quanto tali attivi erano stati ceduti a un offerente locale la cui offerta era inferiore alla sua e che era stato favorito nell’ambito della procedura di gara d’appalto. Secondo la ricorrente, la Capricorn ha così percepito un aiuto, corrispondente alla differenza tra il prezzo che doveva pagare per acquisire gli attivi del Nürburgring e il prezzo di mercato dei medesimi attivi, e ha assicurato la continuità delle attività economiche dei venditori, di modo che l’ordine di recupero degli aiuti percepiti dai venditori doveva estendersi alla Capricorn.

11 All’articolo 2 della decisione finale, la Commissione ha constatato l’illegittimità e l’incompatibilità con il mercato interno di talune misure di sostegno a favore dei venditori (in prosieguo: gli «aiuti ai venditori»). La Commissione ha deciso, all’articolo 3, paragrafo 2, di tale decisione, che la Capricorn e le sue controllate non rispondevano di un eventuale recupero degli aiuti ai venditori (in prosieguo: la «prima decisione controversa»).

12 All’articolo 1, ultimo trattino, di detta decisione, la Commissione ha stabilito che la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn non costituiva un aiuto di Stato (in prosieguo: la «seconda decisione controversa»). La Commissione ha ritenuto, al riguardo, che la procedura di gara d’appalto fosse stata condotta in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, che tale procedura avesse portato a un prezzo di vendita conforme al mercato e che non vi fosse continuità economica tra i venditori e l’acquirente.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

13 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 giugno 2015, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della prima e della seconda decisione controversa.

14 Il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile, nella parte in cui chiedeva l’annullamento della prima decisione controversa, poiché la ricorrente non aveva dimostrato che tale decisione la riguardasse individualmente. In proposito, esso ha ritenuto, al punto 53 della sentenza impugnata, che dalla mera partecipazione della ricorrente al procedimento amministrativo non potesse dedursi la legittimazione ad agire contro la prima decisione controversa. Inoltre, al punto 55 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato che la ricorrente non disponeva di alcuna posizione sui mercati rilevanti che potesse essere pregiudicata dagli aiuti ai venditori. Infine, al punto 56 di detta sentenza, il Tribunale ha considerato che gli argomenti della ricorrente, secondo i quali essa sarebbe stata in grado di acquisire gli attivi del Nürburgring e, pertanto, di entrare nei mercati rilevanti se non fosse stata discriminata nell’ambito della procedura di gara d’appalto e che, a causa della perdita della reputazione e della pubblicità negativa risultante dal rovescio subìto nella procedura di gara d’appalto, le risultava difficile acquisire o gestire altri circuiti di gara, non potevano bastare per identificarla in relazione agli aiuti ai venditori e alla prima decisione controversa.

15 Per quanto riguarda la domanda di annullamento della seconda decisione controversa, il Tribunale ha dichiarato, al punto 76 della sentenza impugnata, da un lato, che la domanda di non luogo a statuire presentata...

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