Critères non contraignants pour l’application des articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — 18 juin 2019

Published date03 July 2019
Subject Matterdisposizioni istituzionali,dispositions institutionnelles
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 223, 3 luglio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, C 223, 3 juillet 2019
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3.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 223/1

Criteri non vincolanti per l’applicazione degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — 18 giugno 2019

(2019/C 223/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

(1) Il 13 aprile 2016 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione («le tre istituzioni») hanno concluso l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (1) («l’accordo»).
(2) Al punto 26 dell’accordo le tre istituzioni hanno sottolineato il ruolo importante degli atti delegati e degli atti di esecuzione nel diritto dell’Unione, rilevando che tali atti, se usati in modo efficace e trasparente e in casi giustificati, sono uno strumento essenziale per legiferare meglio e contribuiscono a garantire una legislazione semplice e aggiornata e un’attuazione efficace e rapida della stessa.
(3) Al punto 28 dell’accordo le tre istituzioni hanno previsto di integrare la convenzione d’intesa sugli atti delegati allegata all’accordo, prevedendo criteri non vincolanti per l’applicazione degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
(4) L’attuazione di tali criteri può essere oggetto di discussioni annuali a livello sia politico che tecnico nell’ambito del monitoraggio generale dell’attuazione dell’accordo a norma del punto 50 dello stesso.
(5) Mentre l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE stabilisce che, allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, questi devono conferire competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull’Unione europea, al Consiglio, i criteri non vincolanti mirano a delineare una distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione, e non tra le istituzioni alle quali sono conferite competenze di esecuzione. Il loro scopo non è definire né limitare in alcun modo le condizioni alle quali un’istituzione esercita i poteri che le sono conferiti a norma del pertinente diritto dell’Unione, compreso l’atto di base.
(6) La Corte di giustizia dell’Unione europea si è più volte pronunciata su questioni specifiche inerenti all’applicazione degli articoli 290 e 291 TFUE (2). La giurisprudenza in materia potrebbe ancora evolversi in futuro. Alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale, potrebbe eventualmente risultare necessario riesaminare i criteri non vincolanti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

I. PRINCIPI GENERALI

1. I presenti criteri non vincolanti forniscono alle tre istituzioni orientamenti utili a stabilire se negli atti legislativi un conferimento di poteri debba essere di natura delegata o esecutiva e quindi se esso debba aver luogo ai sensi dell’articolo 290 TFUE per l’adozione di un atto delegato o ai sensi dell’articolo 291 TFUE per l’adozione di un atto di esecuzione.
2. In ciascun caso la natura dell’atto previsto deve essere determinata in funzione degli obiettivi, del contenuto e del contesto dell’atto di cui trattasi e dell’atto legislativo.
3. Spetta al legislatore decidere se e in che misura fare ricorso ad atti delegati o ad atti di esecuzione, nei limiti del TFUE. È competenza infatti del legislatore decidere se conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati e valutare se sia necessario conferire competenze per garantire condizioni uniformi di esecuzione dell’atto legislativo.
4. Il legislatore, quando ritiene che talune disposizioni debbano costituire parte integrante dell’atto di base, può decidere di includere tali disposizioni in un allegato. Il legislatore non è tenuto a corredare di allegati gli atti legislativi e può invece prevedere l’adozione di atti separati, ma le tre istituzioni rammentano che la struttura di un atto legislativo dovrebbe improntarsi agli impegni e obiettivi comuni stabiliti nell’accordo a favore di una legislazione semplice, chiara e coerente che sia accessibile e comprensibile per i cittadini, le amministrazioni e le imprese e pratica da attuare, a prescindere dalla questione del conferimento di poteri. Ciò non limita in alcun modo i poteri del legislatore.
5. Gli elementi essenziali della legislazione devono essere determinati nell’atto di base. Di conseguenza alla Commissione non può essere conferito il potere di adottare norme che comportano scelte politiche rientranti nelle responsabilità
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