Notice on cooperation between national courts and the Commission in applying Articles 85 and 86 of the EEC Treaty

Published date13 February 1993
Subject MatterCompetition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, C 39, 13 February 1993
EUR-Lex - 31993Y0213(01) - IT

Communicazione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione nell'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 039 del 13/02/1993 pag. 0006 - 0011


Relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione nell'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE

(93/C 39/05)

I. Introduzione

1. La soppressione delle frontiere interne consente alle imprese della Comunità di sviluppare attività nuove e ai consumatori comunitari di beneficiare di una maggiore concorrenza. La Commissione ritiene che tali vantaggi non debbano essere compromessi da pratiche restrittive o abusive delle imprese e che la realizzazione del mercato interno riaffermi l'importanza della politica e del diritto comunitari della concorrenza.

2. Numerose istituzioni, sia nazionali che comunitarie, hanno contribuito all'elaborazione della normativa in materia e sono incaricate della sua applicazione quotidiana. A tal fine le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, i giudici nazionali e comunitari e la Commissione assumono ciascuno i compiti e le responsabilità che loro competono, conformemente ai principi sviluppati nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

3. Per garantire il buon funzionamento del libero gioco della concorrenza nel mercato interno è necessario assicurare un'efficace cooperazione tra queste istituzioni. La presente comunicazione intende dare un contributo in tal senso per quanto riguarda le relazioni tra i giudici nazionali e la Commissione, precisando in che modo la Commissione intende instaurare una più stretta cooperazione con i giudici nazionali per l'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE ai singoli casi.

II. Competenze

4. La Commissione è l'autorità amministrativa responsabile dell'orientamento e dell'attuazione dellla politica comunitaria della concorrenza e a tal fine deve agire nel pubblico interesse. I giudici nazionali hanno invece la funzione di salvaguardare i diritti soggettivi dei singoli nei rapporti che intercorrono tra loro (1).

5. Per l'esercizio di queste diverse funzioni in ordine all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 e dell'articolo 86 del trattato CEE, i giudici nazionali e la Commissione dispongono di competenze concorrenti. Alla Commissione la competenza è attribuita dall'articolo 89 e dalle disposizioni adottate in virtù dell'articolo 87. Ai giudici nazionali la competenza proviene dall'effetto diretto delle norme comunitarie in questione. Nella sentenza BRT II la Corte di giustizia ha statuito in proposito che «poiché, per loro natura, i divieti sanciti dagli articoli 85, paragrafo 1, e 86 sono atti a produrre direttamente degli effetti nei rapporti fra i singoli, detti articoli attribuiscono diretttamente a questi dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare» (2).

6. In tal modo i giudici nazionali sono in grado di garantire, su richiesta delle parti o d'ufficio, il rispetto delle regole di concorrenza a beneficio dei singoli. Inoltre l'articolo 85, paragrafo 2 consente loro di determinare, conformemente alla procedura nazionale applicabile, le conseguenze di diritto civile implicite nel divieto di cui all'articolo 85 (3).

7. Per converso, in virtù dell'articolo 9 del regolamento n. 17, la Commissione ha competenza esclusiva per dichiarare il suddetto divieto inapplicabile a taluni tipi di accordi, decisioni o pratiche concordate (4). La Commissione può esercitare tale competenza in due modi: può adottare una decisione di esenzione in casi individuali concernenti intese determinate, ma può anche adottare regolamenti di esenzione riguardanti determinate categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate, laddove vi sia abilitata dal Consiglio in virtù dell'articolo 87.

8. Se i giudici nazionali non sono competenti ad applicare l'articolo 85, paragrafo 3, possono tuttavia applicare le decisioni e i regolamenti adottati dalla Commissione in virtù di tale disposizione. La Corte di giustizia ha infatti confermato più volte che le disposizioni dei regolamenti sono direttamente applicabili (5). Lo stesso vale, secondo la Commissione, per il dispositivo della decisione di esenzione individuale.

9. Le competenze della Commissione e quelle dei giudici nazionali differiscono non solo per finalità e contenuto, ma anche per le modalità di esercizio. La Commissione esercita le sue competenze secondo le norme di procedura previste dal regolamento n. 17, mentre l'esercizio delle competenze dei giudici nazionali si effettua nel quadro del diritto procedurale nazionale.

10. A questo proposito la Corte di giustizia ha stabilito i principi che disciplinano le procedure e i mezzi di ricorso applicabili per far valere il diritto comunitario avente efficacia diretta. Secondo la Corte:

«il trattato, nonostante abbia istituito un certo numero di azioni dirette che possono eventualmente venir esperite dai singoli dinanzi alla Corte di giustizia, non ha comunque inteso istituire mezzi d'impugnazione esperibili dinanzi ai giudici nazionali, onde salvaguardare il diritto comunitario, diversi da quelli già contemplati dal diritto nazionale. Per contro, . . . qualunque tipo d'azione contemplato dal diritto nazionale deve poter essere esperito per garantire il rispetto delle norme comunitarie aventi efficacia diretta alle stesse condizioni di ricevibilità e di procedura che valgono quando si tratta di garantire l'osservanza del diritto nazionale» (6).

11. La Commissione ritiene che i principi così definiti si applichino in caso di violazione del diritto comunitario della concorrenza e che i singoli e le imprese abbiano accesso a tutti i rimedi giuridici previsti dalla legislazione nazionale alle stesse condizioni che si applicano nel caso di violazioni del diritto nazionale corrispondente. Questa parità di trattamento non riguarda solo la dichiarazione definitiva della violazione delle regole di concorrenza, ma si riferisce a tutti gli strumenti giuridici atti a promuovere una tutela giudiziaria efficace. Di conseguenza, i giudici nazionali devono garantire ai soggetti giuridici comunitari il diritto a misure provvisorie, alla cessazione, tramite ingiunzioni, della violazione del diritto comunitario della concorrenza di cui sono vittime e al risarcimento dei danni subiti a causa di tale violazione, qualora siffatti rimedi giuridici siano esperibili in procedure analoghe di diritto nazionale.

12. A questo proposito la Commissione tiene a precisare che la contemporanea applicazione del diritto nazionale della concorrenza è compatibile con l'applicazione del diritto comunitario purché non comprometta l'efficacia e l'uniformità delle regole comunitarie di concorrenza e delle loro disposizioni di esecuzione. I conflitti che possono sorgere in occasione della contemporanea applicazione del diritto nazionale e di quello comunitario vanno risolti sulla base del principio del primato del diritto comunitario (7). Tale principio comporta l'esclusione di qualsiasi misura nazionale che possa compromettere l'efficacia delle disposizioni di diritto comunitario.

III. Esercizio delle competenze della Commissione

13. In qualità di autorità amministrativa responsabile della politica di concorrenza della Comunità, la Commissione deve tutelare l'interesse...

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