Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA v LP.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:311
Date20 April 2023
Docket NumberC-263/22
Celex Number62022CJ0263
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

20 aprile 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articoli da 3 a 6 – Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale – Requisito di trasparenza – Contratto di assicurazione collettiva – Invalidità permanente del consumatore – Obbligo d’informazione – Mancata comunicazione di una clausola di limitazione o di esclusione della copertura del rischio assicurato»

Nella causa C‑263/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo), con decisione dell’8 aprile 2022, pervenuta in cancelleria il 20 aprile 2022, nel procedimento

Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA

contro

LP,

con l’intervento di:

Banco Comercial Português SA,

Banco de Investimento Imobiliário SA,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, S. Rodin e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per LP, da E. Abreu, advogada;

– per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, L. Medeiros, A. Pimenta e A. Rodrigues, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da I. Melo Sampaio, I. Rubene e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Ocidental Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA (in prosieguo: la «Ocidental»), una compagnia di assicurazioni con sede legale in Portogallo, e LP, una consumatrice, in merito al rifiuto della prima di pagare le rate di un contratto di mutuo a seguito dell’invalidità permanente della seconda, in quanto assicurata, motivato con un’asserita nullità o inapplicabilità del contratto di assicurazione che vincola la Ocidental e LP.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Ai sensi del sedicesimo e del ventesimo considerando della direttiva 93/13:

«(...) nel valutare la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del consumatore; che il professionista può soddisfare il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi;

(...)

(…) i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, (…) il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e (…), in caso di dubbio, deve prevalere l’interpretazione più favorevole al consumatore».

4 L’articolo 3 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

(...)

3. L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».

5 L’articolo 4 della suddetta direttiva è redatto nei seguenti termini:

«1. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.

2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».

6 L’articolo 5 della medesima direttiva prevede quanto segue:

«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. Questa regola di interpretazione non è applicabile nell’ambito delle procedure previste all’articolo 7, paragrafo 2».

7 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

8 L’allegato di tale direttiva, intitolato «Clausole di cui all’articolo 3, paragrafo 3», è così formulato:

«1. Clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

(...)

i) constatare in modo irrefragabile l’adesione del consumatore a clausole di cui egli non ha avuto di fatto possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione del contratto;

(...)

(...)».

Diritto portoghese

Decreto-legge n. 176/95

9 L’articolo 4 del Decreto-Lei n. 176/95 (Estabelece regras de transparência para a actividade seguradora e disposições relativas ao regime jurídico do contrato de seguro) (decreto-legge n. 176/95 recante norme sulla trasparenza nell’attività assicurativa e disposizioni sul contratto di assicurazione), del 26 luglio 1995 (Diário da República I, serie I-A, n. 171, del 26 luglio 1995, pag. 4740), intitolato «Assicurazione collettiva», così dispone:

«1. Nelle assicurazioni collettive, il contraente ha l’obbligo di informare gli assicurati delle coperture e delle esclusioni sottoscritte, degli obblighi e dei diritti in caso di sinistro e di tutti i cambiamenti successivi che avvengano in tale ambito, secondo un modello preparato dall’assicuratore.

2. L’onere della prova di aver fornito le informazioni di cui al paragrafo precedente è a carico del contraente.

3. Nelle assicurazioni collettive contributive, l’inadempimento dell’obbligo previsto al paragrafo 1 da parte del contraente comporta per il contraente l’obbligo di farsi carico, a sue spese, della parte di premio corrispondente all’assicurato, senza che quest’ultimo perda nessun tipo di garanzia, fino a quando non sia fornita la prova dell’adempimento dell’obbligo.

4. Il contratto può prevedere che l’obbligo di informare gli assicurati di cui al paragrafo 1 sia assunto dall’assicuratore.

5. Nelle assicurazioni collettive l’assicuratore deve fornire agli assicurati, su loro richiesta, tutte le informazioni necessarie per l’effettiva comprensione del contratto».

Decreto-legge n. 446/85

10 L’articolo 5 del Decreto-Lei n. 446/85 (Institui o regime jurídico das cláusulas contratuais gerais) (decreto-legge n. 446/85 che istituisce il regime giuridico delle clausole contrattuali generali), del 25 ottobre 1985 (Diário da República I, serie I-A, n. 246, del 25 ottobre 1985, pag. 3533), intitolato «Comunicazione», prevede quanto segue:

«1. Le clausole contrattuali generali devono essere comunicate integralmente agli aderenti che si limitano a sottoscriverle o ad accettarle.

2. La comunicazione deve essere effettuata in modo adeguato e con il necessario anticipo affinché, tenuto conto dell’importanza del contratto e della portata e della complessità delle clausole, sia possibile conoscerle pienamente ed effettivamente usando la normale diligenza.

3. L’onere della prova quanto alla comunicazione adeguata ed efficace incombe alla parte contraente che sottoponga alla controparte le clausole contrattuali generali».

11 A termini dell’articolo 8 di tale decreto-legge:

«Si considerano escluse dai contratti individuali:

a) Le clausole che non sono state comunicate conformemente all’articolo 5;

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12 LP e il coniuge hanno stipulato un contratto di mutuo con il Banco de Investimento Imobiliário SA (in prosieguo: la «banca»). In tale contesto, essi hanno aderito ad un contratto di assicurazione collettiva (in prosieguo: il «contratto di assicurazione»), convenuto tra tale banca, in qualità di contraente dell’assicurazione, e la Ocidental, una compagnia di assicurazioni, in forza del quale quest’ultima sarebbe stata tenuta a pagare le rate di detto contratto di mutuo in caso di invalidità permanente di LP.

13 Nel corso dell’esecuzione di tale contratto di mutuo, LP si è trovata in una situazione di invalidità permanente. La Ocidental si è rifiutata tuttavia di eseguire tale contratto di assicurazione adducendo la nullità di quest’ultimo a causa di dichiarazioni inesatte e/o incomplete sullo stato di salute di LP al momento della conclusione del contratto di assicurazione suddetto. La Ocidental ha altresì invocato l’applicabilità delle clausole di quest’ultimo che prevedevano l’esclusione della copertura del rischio di invalidità permanente dell’assicurato derivante da malattie anteriori alla conclusione del medesimo contratto di assicurazione.

14 LP ha presentato una domanda diretta, in sostanza, a far condannare la Ocidental a versare alla banca l’importo del mutuo ancora dovuto dopo la data in cui è stata constatata la sua invalidità permanente, nonché a...

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