Opinion of Advocate General Collins delivered on 11 April 2024.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2024:300 |
| Date | 11 April 2024 |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ANTHONY M. COLLINS
presentate l’11 aprile 2024 (1)
Causa C‑710/22 P
JCDecaux Street Furniture Belgium
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Aiuto cui le autorità belghe hanno dato esecuzione a favore della JCDecaux Street Furniture Belgium – Mancato pagamento di canoni di locazione e di tasse per supporti pubblicitari installati nel territorio della città di Bruxelles (Belgio) – Vantaggio economico – Meccanismo di compensazione – Decisione della Commissione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero – Non contraddittorietà della motivazione – Controllo della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento»
Introduzione
1. Con la presente impugnazione, la JCDecaux Street Furniture Belgium (in prosieguo: la «JCDecaux») chiede l’annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale dell’Unione europea nella causa T‑642/19 (2), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione (UE) 2019/2120 della Commissione europea, del 24 giugno 2019, relativa all’aiuto di Stato cui il Belgio ha dato esecuzione a favore della JCDecaux Belgium Publicité [SA.33078 (2015/C) (ex 2015/NN)] (3). In particolare, la presente causa offre alla Corte l’opportunità di pronunciarsi sulla natura e sulla portata del controllo giurisdizionale che essa è chiamata a esercitare nell’ambito di un’impugnazione.
Fatti
2. La città di Bruxelles (Belgio) e la JCDecaux hanno stipulato due contratti successivi, della durata di quindici anni ciascuno, aventi ad oggetto l’installazione nel territorio di tale città di pensiline pubblicitarie e di elementi di arredo urbano per l’informazione (in prosieguo: i «MUPI»), parte dei quali poteva essere utilizzata a fini pubblicitari (4).
3. Il primo contratto, datato 16 luglio 1984 (in prosieguo: il «contratto del 1984») riguardava pensiline pubblicitarie e MUPI dei quali la JCDecaux rimaneva proprietaria. Esso prevedeva, in particolare, che quest’ultima non versasse alla città di Bruxelles alcun pagamento a titolo di canoni di locazione, canoni o tasse di occupazione per le pensiline e per i MUPI, ma dovesse fornire a quest’ultima una serie di prestazioni in natura, consistenti nella fornitura gratuita di cestini per la carta, servizi igienici pubblici e giornali elettronici e nella realizzazione di una cartina generale della città, di una cartina dei servizi turistici e alberghieri e di una cartina delle vie pedonali della città. Come corrispettivo, la JCDecaux era autorizzata a utilizzare a fini pubblicitari taluni supporti integrati alle pensiline e ai MUPI messi a disposizione o disgiunti da essi. Ciascuno di tali supporti poteva essere utilizzato per una durata quindicennale a partire dalla sua installazione constatata da un verbale in contraddittorio(5).
4. Nel 1998 la città di Bruxelles ha indetto una gara d’appalto avente ad oggetto «la produzione, la fornitura, l’installazione, la messa in funzione, la manutenzione e la riparazione di [MUPI], di pensiline per passeggeri e di supporti di affissione, una parte dei quali pot[eva] essere utilizzata a fini pubblicitari». Al fine di rispettare i propri impegni contrattuali derivanti dal contratto del 1984 e di garantire la trasparenza della gara d’appalto, la città di Bruxelles ha indicato, nell’allegato 10 al capitolato speciale d’oneri di detto appalto (in prosieguo: l’«allegato 10»), 282 pensiline e 198 MUPI rientranti nel contratto del 1984 (in prosieguo: i «supporti elencati nell’allegato 10»), relativamente ai quali il diritto di sfruttamento della JCDecaux non era ancora scaduto ai sensi di tale contratto, indicando l’ubicazione e la data di scadenza del periodo di utilizzo di ciascuno di essi.
5. A seguito dell’aggiudicazione della gara d’appalto da parte della JCDecaux, il 14 ottobre 1999 è stato stipulato un secondo contratto tra quest’ultima e la città di Bruxelles (in prosieguo: il «contratto del 1999»). Tale contratto, costituito da un buono d’ordine, dal capitolato speciale d’oneri e dai relativi allegati, ivi compreso l’allegato 10, ha sostituito il contratto del 1984. Esso prevedeva segnatamente che la città di Bruxelles diventasse proprietaria degli elementi di arredo urbano predisposti a fronte del pagamento di un prezzo netto forfettario per elemento fornito, completamente attrezzato, installato e operativo, e che la JCDecaux versasse un canone mensile per l’utilizzo di tali elementi di arredo urbano a fini pubblicitari.
6. Nel corso dell’attuazione del contratto del 1999, taluni supporti elencati nell’allegato 10 sono stati rimossi prima delle rispettive date di scadenza previste dallo stesso allegato, mentre altri (in prosieguo: i «supporti controversi») sono stati mantenuti e hanno continuato a essere gestiti dalla JCDecaux oltre dette date. Per questi ultimi supporti la città di Bruxelles non ha chiesto alcun pagamento a titolo di canoni di locazione o di tasse. Tale situazione è cessata nell’agosto 2011, quando sono stati smantellati gli ultimi supporti elencati nell’allegato 10.
7. Il 19 aprile 2011 la Clear Channel Belgium (in prosieguo: la «CCB») ha presentato alla Commissione una denuncia nella quale sosteneva che, continuando a sfruttare i supporti controversi oltre le date di scadenza previste senza pagare né canoni di locazione né tasse alla città di Bruxelles, la JCDecaux aveva beneficiato di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.
8. Il 24 marzo 2015 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e ha invitato il Regno del Belgio e le altre parti interessate a presentare le loro osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni dal Regno del Belgio, dalla CCB e dalla JCDecaux. Ulteriori discussioni e scambi hanno avuto luogo tra questi ultimi e la Commissione.
9. Nelle proprie osservazioni, le autorità belghe hanno segnatamente precisato di aver acconsentito al mantenimento e allo sfruttamento dei supporti controversi oltre le date di scadenza previste nell’allegato 10 al fine di preservare l’equilibrio economico del contratto del 1984, in quanto taluni supporti elencati in tale allegato erano stati ritirati in anticipo su richiesta della città di Bruxelles che, per motivi essenzialmente estetici, intendeva installare altri modelli. Secondo dette autorità, poiché la JCDecaux aveva subìto uno svantaggio a causa di tale ritiro anticipato, era accettabile che, per compensare siffatto svantaggio, essa potesse mantenere altri supporti per un periodo più lungo di quanto previsto e che per questi ultimi non fossero dovuti canoni di locazione o tasse(6). Le autorità belghe hanno riconosciuto l’esistenza di un limitato squilibrio tra il numero di supporti ritirati anticipatamente e il numero di supporti mantenuti oltre le rispettive date di scadenza. Calcolando la differenza tra i risparmi in termini di pagamento di canoni di locazione e tasse a cui la JCDecaux avrebbe rinunciato accettando tali ritiri anticipati e quelli in termini di pagamento di canoni di locazione e tasse che quest’ultima avrebbe ottenuto mantenendo altri supporti oltre dette date di scadenza, essa avrebbe beneficiato soltanto di un vantaggio finanziario dell’importo massimo compreso tra EUR 100 000 ed EUR 150 000 tra il dicembre 1999 e il 2011 (7). La misura in questione potrebbe quindi costituire un aiuto de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (8).
10. Il 24 giugno 2019 la Commissione ha adottato la decisione controversa.
11. Ai punti da 66 a 69 della decisione controversa, la Commissione ha circoscritto l’oggetto della propria analisi, precisando, in particolare, che, alla luce delle norme sulla prescrizione di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (9), quest’ultima si riferiva solo alla misura per la quale il mantenimento dei supporti controversi, oltre le date di scadenza previste dall’allegato 10 senza pagamento né di canoni di locazione né di tasse, costituiva un aiuto di Stato concesso alla JCDecaux dopo il 15 settembre 2001.
12. Ai punti da 72 a 81 della decisione controversa, la Commissione ha esaminato le condizioni relative all’imputabilità allo Stato e al trasferimento di risorse statali. Essa ha segnatamente sottolineato che le autorità belghe non contestavano il fatto che la misura in questione fosse loro imputabile né che essa avesse comportato una perdita di introiti per la città di Bruxelles in termini di canoni di locazione e tasse non riscossi sui supporti controversi che sarebbero stati sostituiti con i supporti rientranti nel contratto del 1999.
13. Ai punti da 82 a 96 della decisione controversa, la Commissione ha analizzato la condizione relativa all’esistenza di un vantaggio economico.
14. A tal riguardo, anzitutto, la Commissione ha rilevato che, dal 1999 e man mano che scadevano le autorizzazioni fondate sul contratto del 1984, la JCDecaux aveva continuato a gestire supporti pubblicitari nel territorio della città di Bruxelles senza pagare canoni di locazione né tasse, mentre in forza del contratto del 1999 tali supporti avrebbero dovuto essere rimossi. In virtù del medesimo contratto, lo sfruttamento dei nuovi supporti pubblicitari di sostituzione implicava il pagamento di canoni di locazione e tasse (10).
15. La Commissione ha poi rilevato che le autorità belghe avevano riconosciuto che, «nel complesso», la JCDecaux aveva beneficiato di un vantaggio economico e che esse ne contestavano semplicemente la portata. Per quanto riguarda il loro argomento relativo all’esistenza del meccanismo di compensazione, la...
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