Opinion of Advocate General Collins delivered on 11 April 2024.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2024:303
Date11 April 2024
Celex Number62024CC0015
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ANTHONY MICHAEL COLLINS

presentate l’11 aprile 2024 (1)

Causa C15/24 PPU [Stachev] (i)

CH

contro

Sofiyska rayonna prokuratura

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria)]

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Rinuncia a tale diritto da parte di una persona analfabeta»






I. Introduzione

1. Il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria) sottopone alla Corte sei questioni vertenti sull’interpretazione, alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (2).

II. Controversia nel procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

2. CH è un cittadino bulgaro che non padroneggia la lingua scritta bulgara e ha precedenti penali.

3. Il 16 dicembre 2022, CH veniva arrestato in quanto sospettato di avere commesso due rapine il 2 e il 14 dicembre 2022. Dopo essere stato condotto in un commissariato di polizia, egli firmava una dichiarazione con la quale rinunciava al diritto di essere difeso da un avvocato. Secondo la legge bulgara, per dimostrare che una persona analfabeta ha rinunciato a detto diritto occorrono le firme di un ufficiale di polizia e di un testimone indipendente. Sembra che nessuna delle due condizioni fosse soddisfatta (3). Durante l’interrogatorio di polizia che ne seguiva in assenza di un difensore, CH ammetteva di avere commesso la seconda rapina e indicava il luogo in cui si trovavano gli oggetti rubati in tale occasione. Nel corso di un’identificazione personale diretta effettuata più tardi lo stesso giorno, la vittima della seconda rapina identificava CH come autore del reato.

4. Il 17 dicembre 2022 la vittima della prima rapina identificava CH come autore del reato nel corso di una seconda identificazione personale diretta effettuata in assenza di un difensore. Successivamente, la Sofiyska rayonna prokuratura (Procura distrettuale di Sofia, Bulgaria) accusava CH di avere commesso due rapine il 2 e il 14 dicembre 2022. Poiché, secondo la legge bulgara, una persona accusata di avere commesso un reato deve essere difesa da un avvocato, ne veniva nominato uno per rappresentarlo.

5. Il 19 dicembre 2022, CH compariva dinanzi al Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia), il quale ne disponeva la collocazione in custodia cautelare. Il 29 dicembre 2022, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) confermava tale provvedimento.

6. Il 13 giugno 2023, il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) respingeva l’istanza di CH diretta all’attenuazione della misura custodiale. Il 22 giugno 2023, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) confermava tale provvedimento.

7. Il 18 agosto 2023, il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) decideva di rimettere in libertà CH, con l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità di polizia del suo luogo di residenza. Tale decisione veniva assunta sulla base del fatto che era impossibile sapere se, al momento dell’arresto, CH avesse volontariamente e consapevolmente rinunciato al diritto di essere difeso da un avvocato, in quanto era analfabeta e la sua presunta rinuncia non era stata firmata da un testimone. In tali circostanze, il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) concludeva che le successive indagini di polizia erano illegittime, cosicché le prove con esse raccolte non potevano essere utilizzate per perseguire CH.

8. Il 7 settembre 2023, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) annullava tale decisione e stabiliva che CH doveva rimanere in custodia cautelare. Esso considerava che, sebbene nessun avvocato avesse assistito CH tra il momento del suo arresto e quello della sua imputazione, non risultava che le prove raccolte dalla polizia nel corso delle sue indagini fossero state ottenute illegalmente.

9. Il 2 ottobre 2023, il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) decideva nuovamente di rilasciare CH, con l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità di polizia del suo luogo di residenza. Il 7 novembre 2023, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) annullava nuovamente tale decisione e stabiliva che CH doveva rimanere in custodia cautelare.

10. Il procedimento penale a carico di CH è pendente dinanzi al Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia). Detto giudice dubita che le autorità di polizia avessero rispettato il diritto di CH di avvalersi di un difensore nel periodo successivo al suo arresto e prima che egli fosse accusato di avere commesso le due rapine. Esso chiede se la direttiva 2013/48 consenta a un giudice nazionale, allorché si pronuncia in merito a misure coercitive cautelari, di valutare se le prove a carico di un imputato siano state raccolte in violazione del suo diritto di avvalersi di un difensore. Il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) nutre dubbi sulla questione se l’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48, che consente agli Stati membri di derogare temporaneamente al diritto di avvalersi di un difensore in circostanze eccezionali nella fase che precede il processo, ma che non è stato recepito nel diritto bulgaro, abbia effetto diretto. Esso si domanda inoltre se l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 sia rispettato nel caso in cui un indagato, analfabeta e che affermi di non essere stato a conoscenza del contenuto del documento che ha firmato, rinunci per iscritto al diritto di avvalersi di un difensore. Infine, il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) chiede se la rinuncia al diritto di essere assistito da un difensore al momento dell’arresto di un indagato liberi le autorità di polizia dall’obbligo di informarlo del suo diritto di avvalersi di un difensore prima di compiere ulteriori atti di indagine.

11. Il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se sia compatibile con l’articolo 12, paragrafo 2, della [direttiva 2013/48], in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 1, della [Carta], se il giudice che esamina la questione dell’esistenza di un fondato sospetto della partecipazione dell’imputato al reato contestatogli al fine di decidere sull’adozione o sull’esecuzione di una misura cautelare adeguata, venga privato, sulla base di una normativa e della giurisprudenza nazionali, della possibilità di valutare se le prove siano state acquisite in violazione del diritto dell’imputato di avvalersi di un difensore ai sensi di tale direttiva, allorché questi è stato indagato e il suo diritto di libera circolazione è stato limitato dalle autorità di polizia.

2) Se sia osservato il requisito del rispetto dei diritti della difesa e dell’equità del procedimento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 qualora il giudice che esamina la questione dell’adeguatezza della misura cautelare tenga conto, nella formazione del proprio intimo convincimento, di prove acquisite in violazione delle prescrizioni della direttiva, allorché la persona è stata indagata e il suo diritto di libera circolazione è stato limitato dalle autorità di polizia.

3) Se l’esclusione di prove acquisite in violazione della direttiva 2013/48 da parte del giudice, il quale, nonostante le istruzioni di senso contrario di un giudice di grado superiore, esamina la questione dell’adeguatezza della misura cautelare, si ripercuota negativamente sui requisiti di un processo equo sanciti dall’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafi 1 e 2 della Carta, e faccia sorgere dubbi sull’imparzialità del giudice.

4) Se la possibilità, prevista all’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48, di derogare temporaneamente, in circostanze eccezionali, nella fase che precede il processo, al diritto di avvalersi di un difensore, ove vi sia la necessità imperativa di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale, esplichi effetti diretti nello Stato membro dell’Unione interessato, qualora tale disposizione non sia stata recepita nel suo ordinamento giuridico nazionale.

5) Se siano salvaguardate le garanzie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), in combinato disposto con il considerando 39 della direttiva 2013/48, qualora esista effettivamente una rinuncia scritta di un indagato al diritto di avvalersi di un difensore, ma l’indagato sia analfabeta e non sia stato informato in merito alle possibili conseguenze della rinuncia, e affermi successivamente dinanzi al giudice di non essere stato a conoscenza del contenuto del documento da lui firmato al momento della limitazione del suo diritto di libera circolazione da parte delle autorità di polizia.

6) Se la rinuncia ad essere assistito da un difensore, ai sensi delle disposizioni della direttiva 2013/48, espressa da un indagato al momento del suo arresto liberi le autorità dall’obbligo di informarlo immediatamente prima dell’esecuzione di ogni ulteriore atto d’indagine che abbia luogo con la sua partecipazione in merito al diritto di avvalersi di un difensore e alle possibili conseguenze di un’eventuale rinuncia».

12. Atteso che CH si trova...

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