Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 18 April 2024.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2024:325
Date18 April 2024
Celex Number62023CC0119
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NICHOLAS EMILIOU

presentate il 16 aprile 2024 (1)

Causa C119/23

Virgilijus Valančius

contro

Lietuvos Respublikos Vyriausybė,

con l’intervento di:

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija,

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija,

Saulius Lukas Kalėda

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale, Vilnius, Lituania)]

«Rinvio pregiudiziale – Procedura nazionale di selezione di un candidato per la nomina a giudice del Tribunale dell’Unione europea – Articolo 19, paragrafo 2, TUEArticolo 254 TFUE – Obbligo per il candidato di offrire tutte le garanzie di indipendenza – Indipendenza dei giudici – Comitato di esperti indipendenti – Criteri di selezione – Graduatoria dei candidati»






I. Introduzione

1. La nomina dei giudici del Tribunale è disciplinata dall’articolo 19, paragrafo 2, TUE e dall’articolo 254 TFUE. Dette disposizioni, relativamente brevi e formulate in termini simili, prevedono, tra l’altro, che i giudici siano «nominati di comune accordo (…) dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all’articolo 255» e siano «scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali».

2. I principi enunciati nelle disposizioni in esame sono applicabili alle procedure nazionali di selezione dei candidati che i governi degli Stati membri devono proporre per la carica di giudice del Tribunale? In caso affermativo, il requisito di indipendenza previsto dalle disposizioni di cui trattasi implica taluni obblighi specifici per gli Stati membri riguardo alle modalità con cui essi devono organizzare e svolgere siffatte procedure? Più specificamente, il diritto dell’Unione osta a che uno Stato membro, che ha costituito un comitato di esperti indipendenti al fine di valutare i candidati e di redigere una graduatoria di coloro che soddisfano i requisiti di competenza professionale e di indipendenza, scelga, nell’ambito della graduatoria di cui trattasi, un candidato diverso da quello che si è classificato al primo posto?

3. Tali sono, in sostanza, le questioni fondamentali che si pongono nell’ambito del presente procedimento.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione europea

4. Ai sensi dell’articolo 1 della decisione n. 2010/124/EU del 25 febbraio 2010 relativa alle norme di funzionamento del comitato previsto all’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2) (in prosieguo: il «comitato ex articolo 255»), dette norme sono enunciate nell’allegato della medesima decisione. I punti da 6 a 8 delle stesse così recitano:

«6. Deferimento al comitato e richiesta di informazioni supplementari

Quando il governo di uno Stato membro propone un candidato, tale proposta è trasmessa dal segretariato generale del Consiglio al presidente del comitato.

Il comitato può chiedere al governo che ha presentato la proposta di fornire al comitato stesso informazioni supplementari o altri elementi che reputa necessari per le sue deliberazioni.

7. Audizione

Salvo il caso in cui si tratti di una proposta avente ad oggetto il rinnovo di un mandato di giudice o di avvocato generale, il comitato sente il candidato nell’ambito di un’audizione a porte chiuse.

8. Motivazione e presentazione del parere

Il parere emesso dal comitato è motivato. La motivazione enuncia le ragioni principali sulle quali il comitato ha fondato il suo parere.

Il parere del comitato è trasmesso ai rappresentanti dei governi degli Stati membri. (…)».

B. Diritto nazionale

5. L’articolo 52, paragrafo 3, della Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas (legge sul governo della Repubblica di Lituania) del 19 maggio 1994 (3) così dispone:

«Il governo designa candidati alla carica di giudice della Corte di giustizia e del Tribunale dell’Unione europea [(in prosieguo: il «Tribunale»)] dopo aver ottenuto il consenso del Presidente della Repubblica di Lituania e previa consultazione del Parlamento lituano con le modalità previste dal Lietuvos Respublikos Seimo statutas (statuto del Parlamento della Repubblica di Lituania)».

6. I punti da 2 a 4, 13, 15, 19, 21 e 22 del Pretendento į Europos Sąjungos bendrojo teismo teisėjus atrankos tvarkos aprašas (descrizione della procedura di selezione dei candidati alla carica di giudice del [Tribunale]), nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale, adottata con decreto n. 1R-65 del Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania del 9 marzo 2021, dispongono quanto segue:

«2. Il Gruppo di lavoro per la selezione [in prosieguo: il «Gruppo di lavoro] è costituito con decreto del Primo ministro della Repubblica di Lituania. Esso è composto da sette persone. Il Gruppo di lavoro include il Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania (che presiede il Gruppo di lavoro) e un rappresentante del Parlamento della Repubblica di Lituania, un rappresentante del Presidente della Repubblica di Lituania, un rappresentante del Consiglio della magistratura, un rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Mykolas Romeris, un rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Vilnius e un rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Vytautas Magnus. Un funzionario del Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania è nominato segretario del Gruppo di lavoro.

3. Il Gruppo di lavoro, tenendo conto dei sei criteri di selezione dei candidati alla carica di giudice del [Tribunale], quali previsti dai trattati sui quali è fondata l’Unione europea e specificati nella Sesta relazione di attività del [Comitato ex articolo 255] (…) informa il pubblico in merito all’apertura della procedura di selezione mediante annuncio pubblicato sul sito Internet del Ministero della Giustizia, invitando coloro che soddisfano i criteri di selezione specificati a presentare una domanda per partecipare alla procedura di selezione (…).

4. Il Gruppo di lavoro fissa un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi affinché i candidati presentino presso il Ministero della Giustizia la loro domanda per l’ammissione alla procedura di selezione. (…)

(…)

13. La procedura di selezione include una valutazione per stabilire se i candidati soddisfino i criteri enunciati al punto 3 della descrizione, sulla base della documentazione presentata dai candidati, e un colloquio finalizzato alla selezione. (…)

15. In fase di selezione, i candidati vengono valutati sulla base dei sei criteri enunciati al punto 3 della descrizione: competenze giuridiche, esperienza professionale, idoneità ad assumere funzioni giurisdizionali, conoscenze linguistiche, capacità di lavorare come membro di un gruppo in un ambiente internazionale in cui sono rappresentate diverse tradizioni giuridiche, nonché garanzie di indipendenza, imparzialità, probità e integrità.

(…)

19. Al termine della procedura di selezione, ogni membro del Gruppo di lavoro assegna al candidato un voto compreso tra 1 e 10. Il punteggio più basso è pari a 1 punto e il più alto è pari a 10 punti. I punteggi individuali assegnati dai membri del Gruppo di lavoro vengono sommati tra loro. La graduatoria redatta sulla base dei risultati ottenuti è riportata in un elenco. Quest’ultimo deve includere tutti i candidati che, secondo la valutazione del Gruppo di lavoro, soddisfano i criteri di selezione per la carica di giudice del [Tribunale], indipendentemente dal numero di punti ottenuti.

(…)

21. Al termine della procedura di selezione, il presidente del Gruppo di lavoro presenta al governo lituano un progetto di atto normativo relativo alla nomina del candidato che ha ottenuto il punteggio più elevato per la nomina a giudice del [Tribunale], accludendo, come allegato, il verbale della riunione del Gruppo di lavoro (la graduatoria redatta dal Gruppo di lavoro, con l’indicazione dei punteggi ottenuti dai candidati) e il curriculum vitae del candidato con il punteggio più elevato.

22. Si tratta di una raccomandazione che indica il candidato con il punteggio più elevato per la carica di giudice del [Tribunale], raccomandazione rivolta al governo lituano che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della legge sul governo, propone un candidato per la nomina a giudice del [Tribunale]».

III. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

A. Procedura di selezione di cui trattasi

7. Il sig. Virgilijus Valančius, ricorrente nel procedimento principale (in prosieguo: il «ricorrente») è stato nominato alla carica di giudice del Tribunale il 13 aprile 2016, dopo essere stato proposto come candidato da parte del governo lituano. Il mandato del ricorrente è scaduto il 31 agosto 2019, tuttavia dopo tale data lo stesso ha mantenuto la carica di giudice del Tribunale ai sensi dell’articolo 5 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») (4).

8. Con decisione del 31 luglio 2019, il governo lituano ha chiesto al Presidente della Repubblica di Lituania e al Parlamento lituano di prestare il loro consenso alla candidatura del sig. Valančius per un altro mandato. Essendo fallita tale designazione per l’impossibilità di raggiungere un consenso tra le tre istituzioni nazionali coinvolte, nel marzo 2021 è stato pubblicato un invito a presentare candidature ai fini della nomina di un candidato alla carica di giudice del Tribunale. Allo stesso tempo, con decreto del Primo ministro è stato costituito il Gruppo di lavoro e con decreto del Ministero della Giustizia è stato approvato il regolamento ai sensi del quale si doveva svolgere la procedura di selezione.

9. Il 10 maggio 2021, il Gruppo di lavoro ha valutato i potenziali candidati, concordando una lista di otto persone riguardo alle quali si ritenevano soddisfatti i criteri per la selezione di un giudice, classificate in ordine decrescente sulla base del punteggio (in prosieguo: la «graduatoria...

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