Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 30 April 2024.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2024:375
Date30 April 2024
Celex Number62022CC0650
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 30 aprile 2024 (1)

Causa C650/22

Fédération internationale de football association (FIFA)

contro

BZ,

con l’intervento di:

Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association ASBL (URBSFA),

SA Sporting du Pays de Charleroi,

Fédération Internationale des Footballeurs Professionnels,

Union Nationale des Footballeurs Professionnels,

Fédération Internationale des Footballeurs Professionnels, Division Europe

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Divieto di intese – Regolamento della FIFA sullo status e i trasferimenti dei calciatori – Risoluzione anticipata di un contratto stipulato tra un club e un calciatore – Normativa che sanziona un altro club che ingaggia il calciatore di cui trattasi – Divieto di emissione del certificato necessario ai fini del trasferimento di detto calciatore a tale altro club»






I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio), vertente sull’interpretazione degli articoli 45 e 101 TFUE, è presentata nell’ambito di un procedimento che vede coinvolti BZ, un calciatore, e la Fédération internationale de football association (Federazione internazionale gioco calcio; in prosieguo: la «FIFA») in merito al danno che il calciatore sostiene di aver subito a causa di talune norme della FIFA che disciplinano i rapporti contrattuali tra calciatori e club.

2. Le norme in questione riguardano l’indennità, le sanzioni sportive e il rilascio di un certificato internazionale di trasferimento obbligatorio in una situazione di asserita risoluzione del contratto senza giusta causa.

3. Nelle presenti conclusioni esaminerò se gli articoli 45 e 101 TFUE o l’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ostino alle disposizioni controverse.

II. Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

A. Parti nella controversia

4. BZ è un ex calciatore professionista residente a Parigi (Francia).

5. La SA Sporting du Pays de Charleroi è una società calcistica belga.

6. La FIFA è un’associazione fondata nel 1904 a Parigi. Essa ha sede a Zurigo (Svizzera) ed è disciplinata dal diritto svizzero. Gli obiettivi della FIFA, descritti nell’articolo 2 dello statuto della FIFA, consistono, segnatamente, nel «redigere regole e provvedimenti disciplinanti il giuoco del calcio e le questioni ad esso afferenti facendo in modo che vengano rispettate» (2) e nel «controllare il giuoco del calcio in tutte le sue forme, adottando tutte le misure opportune per impedire la violazione dello statuto, dei regolamenti, delle decisioni della FIFA o dei regolamenti del giuoco» (3). I suoi organi comprendono il «Congresso» quale «organo di suprema istanza nonché organo legislativo» (4), il «Consiglio» quale «organo strategico e di supervisione» (5) e la «segreteria generale» quale «organo esecutivo, operativo e amministrativo» (6).

7. Conformemente agli articoli 11 e 14 dello statuto della FIFA, ogni «federazione responsabile dell’organizzazione e del controllo del giuoco del calcio» in un determinato paese può divenire membro della FIFA a condizione, segnatamente, di essere già membro di una delle sei confederazioni continentali riconosciute dalla FIFA e indicate nell’articolo 22 di detto statuto. Tra esse figura l’Union des associations européennes de football (Unione delle federazioni calcistiche europee; in prosieguo: l’«UEFA»). Una siffatta associazione deve anzitutto impegnarsi a conformarsi allo statuto, ai regolamenti, alle direttive e alle decisioni della FIFA, nonché a quelli della confederazione continentale di cui detta federazione è già membro. In pratica, più di 200 federazioni calcistiche nazionali sono attualmente membri della FIFA. In forza degli articoli 14 e 15 dello statuto della FIFA, in tale veste esse sono tenute, tra l’altro, a «provvedere affinché i propri membri rispettino lo statuto, i regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi FIFA» (7) e a garantire che tutti i soggetti operanti nel mondo del calcio, segnatamente le leghe professionistiche, i club e i giocatori, li rispettino. Inoltre, «[i] club, le leghe o qualsiasi altro raggruppamento di club affiliati a una federazione membro sono subordinati a quest’ultima e da essa riconosciuti» (8).

B. Disposizioni controverse

8. Il 22 marzo 2014 la FIFA ha adottato un testo intitolato «Regolamento sullo status e i trasferimenti dei calciatori» (in prosieguo: il «regolamento»), entrato in vigore il 1º agosto dello stesso anno. Tale regolamento abroga e sostituisce una serie di regolamenti precedenti aventi il medesimo titolo.

9. L’articolo 9.1 del regolamento è formulato come segue:

«I calciatori tesserati con un’associazione possono essere tesserati presso una nuova associazione solo quando quest’ultima abbia ricevuto il certificato internazionale di trasferimento (CIT) emesso dalla prima. Il CIT è rilasciato a titolo gratuito e non è soggetto a condizioni né a limiti temporali. Sono nulle le disposizioni contrarie. L’associazione che rilascia il CIT è tenuta a depositarne una copia presso la FIFA. La procedura amministrativa relativa all’emissione del CIT è descritta all’articolo 8 dell’allegato 3 (…) del presente regolamento».

10. L’articolo 8.2, paragrafo 7, dell’allegato 3 del regolamento stabilisce che «[l’]associazione precedente non emette il CIT se tra il club di provenienza e il calciatore professionista sia insorta una controversia contrattuale sulla base delle circostanze di cui all’articolo 8.2, comma 4b, del presente allegato (…)».

11. L’articolo 8.2, paragrafo 4b, dell’allegato 3 del regolamento dispone, a sua volta, che «[e]ntro sette giorni dal ricevimento della richiesta di CIT, l’associazione precedente deve (…) respingere la richiesta di CIT e indicare (…) il motivo del diniego, che può consistere nel fatto che il contratto tra il calciatore professionista e il club di provenienza non è giunto a scadenza o nella mancanza di un mutuo accordo in merito alla risoluzione anticipata del contratto».

12. Ai sensi dell’articolo 17 del regolamento:

«In caso di risoluzione di un contratto senza giusta causa, si applicano le seguenti disposizioni:

1. La parte inadempiente è tenuta, in ogni caso, a corrispondere un’indennità. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 20 e all’allegato 4 in materia di indennità di formazione e salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, l’indennità dovuta in caso di risoluzione del contratto deve essere calcolata tenendo conto della normativa vigente nel paese interessato, delle specificità della pratica sportiva e di tutti i criteri oggettivi del caso. Tra questi criteri rientrano, in particolare, la remunerazione e gli altri benefici dovuti al calciatore in forza del contratto in vigore e/o del nuovo contratto, la durata residua del contratto in vigore fino a un massimo di cinque anni, gli eventuali costi e oneri sostenuti o versati dal precedente club (tenuto conto dell’ammortamento nel corso della durata del contratto) se la risoluzione interviene durante un periodo protetto.

2. Il diritto a tale indennità non può essere ceduto a terzi. Il calciatore professionista che sia tenuto a corrispondere un’indennità ne risponde in solido con il nuovo club. L’importo può essere stabilito nel contratto o concordato tra le parti.

(…)

4. Oltre all’obbligo di versare un’indennità, sanzioni sportive sono irrogate nei confronti di qualsiasi club riconosciuto responsabile della risoluzione del contratto o di aver indotto il calciatore a risolvere il contratto durante il periodo protetto. Si presume, sino a prova contraria, che il club che stipula un contratto con un calciatore professionista che ha risolto il proprio contratto senza giusta causa lo abbia indotto a tale risoluzione. La sanzione comporta per il club il divieto di tesserare nuovi calciatori, sia a livello nazionale che internazionale, per due periodi di tesseramento completi e consecutivi. Il club potrà tesserare nuovi calciatori, sia a livello nazionale che internazionale, soltanto a partire dal successivo periodo di tesseramento e previa completa espiazione della sanzione sportiva. In particolare, il club non potrà avvalersi della deroga e delle misure provvisorie di cui all’articolo 6.1. del presente regolamento al fine di tesserare i calciatori anteriormente a tale periodo».

C. Procedimento principale

13. BZ è stato un calciatore professionista tra il 2004 e il 2019.

14. Il 20 agosto 2013 egli ha firmato un contratto quadriennale con il club di calcio professionistico russo Futbolny Klub Lokomotiv (in prosieguo: la «Lokomotiv Mosca»).

15. Il 22 agosto 2014 la Lokomotiv Mosca ha risolto il contratto e ha chiesto alla Camera di risoluzione delle controversie della FIFA (in prosieguo: la «DRC») di condannare BZ alla corresponsione di un’indennità di EUR 20 milioni, asserendo che vi fossero stati inadempimento e «risoluzione del contratto senza giusta causa» ai sensi dell’articolo 17 del regolamento. BZ ha quindi presentato una domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento, da parte della Lokomotiv Mosca, della retribuzione non pagata e un risarcimento pari all’importo della remunerazione che gli sarebbe spettata in base al contratto qualora quest’ultimo fosse giunto a scadenza.

16. Successivamente, BZ si metteva alla ricerca di un nuovo club interessato al suo tesseramento, ricerca che si rivelava difficile. BZ sostiene che ciò era dovuto al rischio per il nuovo club di essere condannato in solido con lui al pagamento dell’indennità dovuta alla Lokomotiv Mosca.

17. BZ osserva che, malgrado l’interesse dimostrato per lui da numerose società, egli è riuscito ad ottenere soltanto una proposta, quella dello Sporting du pays de Charleroi, che gli ha inviato, in...

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