Opinion of Advocate General Hogan delivered on 12 November 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:923
Date12 November 2020
Celex Number62019CC0729
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GERARD HOGAN

presentate il 12 novembre 2020 (1)

Causa C729/19

TKF

contro

Department of Justice for Northern Ireland

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal in Northern Ireland (Corte d’appello dell’Irlanda del Nord, Regno Unito)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione in materia civile – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 — Articolo 75 – Ambito di applicazione temporale – Possibilità di registrare ed eseguire sentenze pronunciate prima dell’adesione dello Stato di origine all’Unione europea»






I. Introduzione

1. In quali (eventuali) circostanze una sentenza in materia di alimenti emessa da un giudice nazionale prima dell’adesione di tale Stato all’Unione europea può ottenere riconoscimento in forza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (2)? Tale è in sostanza la questione posta dalla seguente domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dalla Court of Appeal in Northern Ireland (Corte d’appello dell’Irlanda del Nord, Regno Unito).

2. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame riguarda quindi il riconoscimento e l’esecuzione nel Regno Unito di decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse in Polonia prima dell’adesione di quest’ultima all’Unione europea il 1° maggio 2004 e prima della data di applicazione, il 18 giugno 2011, del regolamento n. 4/2009. Prima di esaminare le circostanze di fatto all’origine di detta domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre preliminarmente delineare le disposizioni giuridiche pertinenti.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio

3. L’articolo 66 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3), così dispone:

«1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, nel caso in cui un’azione sia stata proposta nello Stato membro d’origine prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del capo III:

a) se nello Stato membro di origine l’azione è stata proposta posteriormente all’entrata in vigore, sia in quest’ultimo Stato membro che nello Stato membro richiesto, della [convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la “convenzione di Bruxelles”)] o della convenzione di Lugano [concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1988, L 319, pag. 9; in prosieguo: la “convenzione di Lugano”];

b) in tutti gli altri casi, se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dal capo II o da una convenzione tra lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto, in vigore al momento in cui l’azione è stata proposta».

2. Regolamento n. 4/2009

4. I considerando 31, 44 e 47 del regolamento n. 4/2009 sono così formulati:

«(31) Per facilitare il recupero transfrontaliero di crediti alimentari occorre istituire un regime di cooperazione tra le autorità centrali designate dagli Stati membri. Tali autorità dovrebbero prestare assistenza ai creditori e ai debitori di alimenti nel far valere i loro diritti in un altro Stato membro mediante la presentazione di domande di riconoscimento, di dichiarazione di esecutività e d’esecuzione di decisioni esistenti, di modifica di tali decisioni o di emanazione di una decisione. Esse dovrebbero altresì scambiare informazioni per localizzare i debitori e i creditori e individuare, se del caso, i loro introiti e beni. Dovrebbero, infine, cooperare tra loro scambiandosi informazioni di carattere generale e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato membro.

(…)

(44) Il presente regolamento dovrebbe modificare il regolamento (CE) n. 44/2001 sostituendo le disposizioni di quest’ultimo applicabili in materia di obbligazioni alimentari. Fatte salve le disposizioni transitorie del presente regolamento, in materia di obbligazioni alimentari gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni del presente regolamento sulla competenza, il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni e sul patrocinio dello Stato invece di quelle del regolamento (CE) n. 44/2001 a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

(…)

(47) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione. Rimane tuttavia impregiudicata la possibilità per il Regno Unito di notificare l’intenzione di accettare il presente regolamento dopo la sua adozione in conformità dell’articolo 4 del suddetto protocollo».

5. L’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento n. 4/2009, intitolato «Definizioni», così recita:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) “decisione”: la decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la liquidazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere. Ai fini dei capi VII e VIII, per “decisione” s’intende anche una decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa in uno Stato terzo».

6. Il capo IV del regolamento n. 4/2009, intitolato «Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni», è suddiviso in tre sezioni. A norma dell’articolo 16 di detto regolamento, la sezione 1, che comprende gli articoli da 17 a 22 di tale regolamento, si applica alle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (in prosieguo: il «protocollo dell’Aia»), la sezione 2, che comprende gli articoli da 23 a 38 del medesimo regolamento, si applica alle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia, mentre la sezione 3, che comprende gli articoli da 39 a 43 del regolamento di cui trattasi, contiene disposizioni comuni a tutte le decisioni.

7. Il capo VII del regolamento n. 4/2009 include le disposizioni sulla cooperazione tra le autorità centrali negli articoli da 49 a 63 del medesimo regolamento.

8. L’articolo 75 del regolamento n. 4/2009, intitolato «Disposizioni transitorie», è così formulato:

«1. Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, alle transizioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti successivamente alla data di applicazione, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

2. Le sezioni 2 e 3 del capo IV si applicano:

a) alle decisioni emesse negli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento per le quali il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richiesti dopo tale data;

b) alle decisioni emesse a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento a seguito di procedimenti avviati prima di tale data,

a condizione che tali decisioni rientrino, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione, nell’ambito di applicazione del [regolamento n. 44/2001].

[Il regolamento n. 44/2001] continua ad applicarsi ai procedimenti di riconoscimento e di esecuzione in corso alla data di applicazione del presente regolamento.

I commi primo e secondo si applicano, mutatis mutandis, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti negli Stati membri.

3. Il capo VII sulla cooperazione tra autorità centrali si applica alle richieste e domande pervenute all’autorità centrale a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento».

9. Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento n. 4/2009, il regolamento si applica, fatta eccezione per gli articoli 2, paragrafo 2, 47, paragrafo 3, 71, 72 e 73, dal 18 giugno 2011, a condizione che il protocollo dell’Aia del 2007 sia applicabile nell’Unione in tale data.

3. Decisione 2009/451/CE

10. Ai sensi dell’articolo 2 della decisione 2009/451/CE della Commissione dell’8 giugno 2009 sull’intenzione del Regno Unito di accettare il regolamento (CE) n. 4/2009 (4), detto regolamento è entrato in vigore nel Regno Unito il 1° luglio 2009.

4. Decisione 2009/941/CE

11. Conformemente all’articolo 4 della decisione 2009/941/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del [protocollo dell’Aia] (5), le disposizioni di tale protocollo sono state applicate in via provvisoria nell’Unione a decorrere dal 18 giugno 2011.

B. Diritto del Regno Unito

12. L’articolo 4(1A) del Magistrates’ Courts (Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982) Rules (Northern Ireland) 1986 (legge del 1982 dell’Irlanda del Nord sulla competenza giurisdizionale e le decisioni in materia civile, come modificata dalle regole del 1986) così recita:

«Quando il cancelliere della Court of Petty Sessions (tribunale circoscrizionale dell’Irlanda del Nord, Regno Unito) riceve una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 26 del regolamento n. 4/2009 per l’esecuzione di un’ordinanza di pagamento delle prestazioni alimentari emessa in uno Stato vincolato dal regolamento, diverso dal Regno Unito, egli deve, fatto salvo l’articolo 24 del regolamento n. 4/2009 e i paragrafi 3 e 4 del...

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