Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 4 March 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:177
Date04 March 2021
Celex Number62019CC0570
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 4 marzo 2021 (1)

Causa C570/19

Irish Ferries Ltd

contro

National Transport Authority

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Alta Corte, Irlanda)]

«Rinvio pregiudiziale – Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne – Regolamento (UE) n. 1177/2010 –Cancellazione – Preavviso prima della data di partenza inizialmente prevista a seguito del ritardo nella consegna di una nuova nave al vettore – Conseguenze»






I. Introduzione

1. Mentre il regolamento (CE) n. 261/2004 (2), il quale disciplina i diritti dei passeggeri nel settore del trasporto aereo, è oggetto di un copiosa giurisprudenza della Corte, lo stesso non vale per gli atti di diritto dell’Unione che disciplinano i loro diritti nel settore dei trasporti ferroviario (3), stradale (4) o, ancora – come nella fattispecie – marittimo (5). Il presente rinvio pregiudiziale è il primo nell’ambito del quale un giudice nazionale invita la Corte a procedere all’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 1177/2010.

2. Esso trae origine da un procedimento che contrappone la Irish Ferries Ltd, un vettore marittimo, alla National Transport Authority (Autorità irlandese dei trasporti; in prosieguo: la «NTA»), l’organismo nazionale preposto all’esecuzione del regolamento n. 1177/2010, e verte sulla cancellazione di tutti i collegamenti che una delle navi di tale vettore doveva garantire fra l’Irlanda e la Francia nel corso del 2018, per più di 20 000 passeggeri.

3. Con le sue dieci questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio invita la Corte a pronunciarsi sull’interpretazione di diverse disposizioni del regolamento n. 1177/2010 e sulla validità di quest’ultimo. Tali questioni sollevano numerosi problematiche nel settore del trasporto marittimo. Poiché quindici anni di sviluppi giurisprudenziali sono stati necessari per risolvere problematiche analoghe nel settore del trasporto aereo, è probabile che le risposte della Corte alle presenti questioni siano oggetto di precisazioni in futuro.

4. Esaminerò nelle presenti conclusioni, nell’ambito dei riferimenti che effettuerò a tali sviluppi giurisprudenziali, se, ed eventualmente in che misura, questi ultimi possano essere estesi in via analogica al trasporto marittimo.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

5. L’articolo 1 del regolamento n. 1177/2010, intitolato «Oggetto», enuncia che esso stabilisce regole per il trasporto via mare e per vie navigabili interne, le quali disciplinano, segnatamente, i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo e il trattamento dei reclami.

6. L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», così recita:

«1. Il presente regolamento si applica ai passeggeri che viaggiano:

a) con servizi passeggeri il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro;

b) con servizi passeggeri il cui porto d’imbarco è situato fuori dal territorio di uno Stato membro e il porto di sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro, a condizione che il servizio sia effettuato da un vettore dell’Unione come definito all’articolo 3, lettera e);

c) in una crociera il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro. Tuttavia, l’articolo 16, paragrafo 2, gli articoli 18 e 19 e l’articolo 20, paragrafi 1 e 4, non si applicano a tali passeggeri.

2. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano:

a) su navi autorizzate a trasportare fino a dodici passeggeri;

b) su navi del cui funzionamento è responsabile un equipaggio composto da non più di tre persone o laddove la distanza complessiva del servizio passeggeri sia inferiore a 500 metri, sola andata;

c) con escursioni e visite turistiche diverse dalle crociere; oppure

d) su navi senza mezzi di propulsione meccanica nonché su originali e singole riproduzioni di navi da passeggeri storiche, progettate prima del 1965, costruite principalmente con materiali originali, autorizzate a trasportare fino a trentasei passeggeri.

3. Gli Stati membri possono, per un periodo di due anni a decorrere dal 18 dicembre 2012, esonerare dall’applicazione del presente regolamento le navi della navigazione marittima di stazza inferiore a 300 tonnellate lorde, utilizzate nei trasporti interni, a condizione che i diritti dei passeggeri a norma del presente regolamento siano adeguatamente garantiti dalla legislazione nazionale.

4. Gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione del presente regolamento i servizi passeggeri previsti dagli obblighi di servizio pubblico o da contratti di servizio pubblico o dai servizi integrati, purché i diritti dei passeggeri a norma del presente regolamento siano garantiti in modo comparabile dalla legislazione nazionale.

(...)».

7. L’articolo 3 di detto regolamento dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, s’intende per:

(...)

f) “servizio passeggeri»”, un servizio di trasporto commerciale di passeggeri via mare o per vie navigabili interne effettuato secondo un orario pubblicato;

(...)

m) “contratto di trasporto”, un contratto di trasporto fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi passeggeri o crociere;

n) “biglietto”, un documento in corso di validità o altro giustificativo di un contratto di trasporto».

8. L’articolo 18 dello stesso regolamento, intitolato «Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate», figurante al suo capo III, a sua volta intitolato «Obblighi dei vettori e degli operatori dei terminali in caso di interruzione del viaggio», dispone quanto segue:

«1. Quando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra:

a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento;

b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile.

2. Quando un servizio passeggeri subisce una cancellazione o un ritardo alla partenza dal porto superiore a novanta minuti, i passeggeri hanno diritto al trasporto alternativo o al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore.

3. Il rimborso di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2 del costo completo del biglietto al prezzo a cui era stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate, e per la parte o le parti già effettuate se il viaggio non serve più allo scopo originario del passeggero è effettuato entro sette giorni, in contanti, mediante bonifico bancario elettronico, versamento o assegno bancario. Con il consenso del passeggero, il rimborso integrale del biglietto può avvenire sotto forma di buono e/o altri servizi per un importo equivalente alla tariffa di acquisto, purché le condizioni siano flessibili, segnatamente per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione».

9. L’articolo 19 del regolamento n. 1177/2010, intitolato «Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all’arrivo», così recita:

«1. Fermo restando il diritto al trasporto, i passeggeri possono chiedere al vettore una compensazione economica in caso di ritardo all’arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto. Il livello minimo di compensazione economica è pari al 25 % del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno:

a) un’ora in un servizio regolare fino a quattro ore;

b) due ore in un servizio regolare di più di quattro ore ma non superiore a otto ore;

c) tre ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore; oppure

d) sei ore in un servizio regolare superiore a ventiquattro ore.

Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d) la compensazione economica è pari al 50 % del prezzo del biglietto.

2. I passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento che subiscono ritardi ricorrenti all’arrivo durante il periodo di validità dello stesso possono richiedere una compensazione economica adeguata secondo le modalità di indennizzo del vettore. Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione del ritardo all’arrivo e il calcolo della compensazione.

3. La compensazione economica è calcolata in relazione al prezzo effettivamente pagato dal passeggero per il servizio passeggeri in ritardo.

4. Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, la compensazione economica in caso di ritardo all’arrivo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolata sulla base della metà del prezzo del trasporto tramite tale servizio passeggeri.

5. La compensazione economica è effettuata entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. La compensazione economica può essere effettuata mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili, in particolare per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione. La compensazione economica è effettuata in denaro su richiesta del passeggero.

6. La compensazione economica connessa al prezzo del biglietto non è soggetta a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati. I vettori possono introdurre una soglia minima al di sotto della quale la compensazione economica non è prevista. Detta soglia non può superare 6 EUR».

10. L’articolo 20 di tale regolamento, intitolato «Esenzioni», enuncia quanto segue:

«1. Gli articoli 17, 18 e 19 non si applicano ai passeggeri con biglietti aperti finché l’orario di partenza non è specificato, salvo per i passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento.

2. Gli articoli 17 e 19 non si applicano se il passeggero è informato della cancellazione...

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