Opinion of Advocate General Pikamäe delivered on 29 September 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:736
Date29 September 2022
Celex Number62020CC0640
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 29 settembre 2022 (1)

Causa C640/20 P

PV

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Molestia psicologica – Pareri medici – Assenze ingiustificate – Retribuzione – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 11 bis – Conflitto di interessi – Articoli 21 bis e 23 – Diritto penale nazionale – Procedimento disciplinare – Revoca – Ritiro – Interesse ad agire – Nuovo procedimento disciplinare – Nuova revoca»






I. Introduzione

1. Con la propria impugnazione, PV chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 gennaio 2020, PV/Commissione (T‑786/16 e T‑224/18, non pubblicata, EU:T:2020:17; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale esso ha respinto le sue domande dirette a far constatare che era stato vittima di molestie psicologiche, far annullare vari atti e sentir condannare la Commissione europea al risarcimento dei danni materiali e morali che egli afferma di aver subito quando era funzionario della Commissione.

2. Tale impugnazione, che rientra nell’ambito di applicazione del diritto della funzione pubblica europea, include dieci motivi che contestano, in sostanza, la maggior parte delle constatazioni essenziali effettuate dal Tribunale nella sentenza impugnata relativamente alle domande di annullamento di PV. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno sui primi due motivi nonché sull’ottavo motivo di impugnazione. L’esame di tali motivi mi porterà ad analizzare una serie di questioni giuridiche inedite, vale a dire l’idoneità del diritto penale degli Stati membri ad essere applicato ai funzionari dell’Unione, l’obbligo di imparzialità in seno alla funzione pubblica e la facoltà di adire il Tribunale con un ricorso di annullamento di una decisione amministrativa dopo il suo ritiro.

II. Contesto normativo

3. L’articolo 11 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile alla controversia (in prosieguo: lo «Statuto»), dispone quanto segue:

«1. Nell’esercizio delle proprie funzioni, e salvo disposizione contraria del presente statuto, il funzionario non tratta questioni in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la sua indipendenza.

2. Il funzionario che, nell’esercizio delle proprie funzioni, si trovi a dover trattare una questione di cui al paragrafo 1, ne avverte immediatamente l’autorità che ha il potere di nomina. Quest’ultima adotta le misure necessarie e può segnatamente dispensare il funzionario dalle responsabilità connesse a tale questione.

3. Il funzionario non può conservare né assumere, direttamente o indirettamente, nelle imprese soggette al controllo dell’istituzione di appartenenza o ad essa collegate, interessi di natura e di importanza tali da poter compromettere la sua indipendenza nell’esercizio delle proprie funzioni».

4. L’articolo 12 bis dello Statuto prevede quanto segue:

«1. Il funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale.

2. Il funzionario vittima di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall’istituzione. Il funzionario che ha fornito prove di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall’istituzione, nella misura in cui abbia agito onestamente.

3. Per “molestia psicologica” si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona.

(...)».

5. L’articolo 19, primo comma, dello Statuto enuncia quanto segue:

«Senza l’autorizzazione dell’autorità che ha il potere di nomina, il funzionario non può a nessun titolo deporre in giudizio su fatti di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento delle sue mansioni. L’autorizzazione è negata soltanto quando lo richiedano gli interessi dell’Unione e sempreché da tale rifiuto non possano derivare conseguenze penali per il funzionario interessato. Anche dopo la cessazione dal servizio il funzionario è tenuto a osservare tale dovere».

6. L’articolo 21 bis dello Statuto è così formulato:

«1. Il funzionario, ove consideri un ordine ricevuto irregolare, o ritenga la sua esecuzione suscettibile di determinare inconvenienti gravi, ne informa il superiore gerarchico che, se l’informazione è trasmessa per iscritto, risponde a sua volta per iscritto. Fatto salvo il paragrafo 2, se quest’ultimo conferma l’ordine, ma il funzionario considera tale conferma insufficiente rispetto ai suoi motivi di preoccupazione, il funzionario ne riferisce per iscritto all’autorità gerarchica immediatamente superiore. Se quest’ultima conferma l’ordine per iscritto, il funzionario deve darvi esecuzione, a meno che esso non sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili.

2. Se il superiore gerarchico ritiene che l’ordine vada eseguito senza indugio, il funzionario deve darvi esecuzione, a meno che esso non sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili. Su richiesta del funzionario, il superiore gerarchico è tenuto a impartire gli ordini di questo tipo per iscritto.

3. Il funzionario che riferisca ai suoi superiori di ordini che reputa irregolari o suscettibili di determinare inconvenienti gravi, non subisce alcun pregiudizio per tale motivo».

7. L’articolo 23, primo comma, dello Statuto dispone quanto segue:

«I privilegi e le immunità di cui godono i funzionari sono attribuiti nell’esclusivo interesse dell’Unione. Fatte salve le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità, gli interessati non sono dispensati dall’adempimento dei loro obblighi privati, né dall’osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia in vigore».

8. L’articolo 24 dello Statuto è così formulato:

«L’Unione assiste il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

Essa risarcisce solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile».

9. L’articolo 59, paragrafi 1 e 3, dello Statuto prevede quanto segue:

«1. Il funzionario che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio beneficia di diritto di un congedo di malattia.

L’interessato deve informare il più presto possibile l’istituzione del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova. A partire dal quarto giorno di assenza, deve presentare un certificato medico. Detto certificato deve essere inviato al più tardi il quinto giorno di assenza; fa fede il timbro postale. In mancanza di certificato, e salvo che quest’ultimo non venga inviato per ragioni indipendenti dalla volontà del funzionario, l’assenza è considerata ingiustificata.

Il funzionario in congedo di malattia può essere sottoposto in qualsiasi momento a un controllo medico disposto dall’istituzione. Se questo controllo non può aver luogo per ragioni imputabili all’interessato, la sua assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui era previsto il controllo.

Se dal controllo medico risulta che il funzionario è in grado di svolgere le proprie funzioni, la sua assenza, su riserva del comma seguente, è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il controllo.

Qualora ritenga che le conclusioni del controllo medico disposto all’autorità che ha il potere di nomina siano medicalmente ingiustificate, il funzionario o un medico che agisce in sua vece può, entro un termine di due giorni lavorativi, presentare all’istituzione una domanda per sottoporre la questione al giudizio di un medico indipendente.

L’istituzione trasmette immediatamente questa domanda ad un altro medico designato di comune accordo dal medico del funzionario e dal medico di fiducia dell’istituzione. Qualora tale accordo non sia intervenuto entro cinque giorni, l’istituzione sceglie una delle persone iscritte nell’elenco dei medici indipendenti costituito ogni anno a tal fine di comune accordo dall’autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale. Il funzionario ha la facoltà di contestare, entro il termine di due giorni lavorativi, la scelta dell’istituzione, nel qual caso essa sceglie un’altra persona nell’elenco; la nuova scelta è definitiva.

Il parere del medico indipendente, fornito previa consultazione del medico del funzionario e del medico di fiducia dell’istituzione, è vincolante. Qualora il parere del medico indipendente confermi le conclusioni del controllo disposto dall’istituzione, l’assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno del suddetto controllo. Qualora il parere del medico indipendente non confermi le conclusioni del controllo di cui sopra, l’assenza è considerata a tutti gli effetti giustificata.

(...)

3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni relative alle procedure disciplinari, ove del caso, ogni assenza irregolare considerata ingiustificata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell’interessato. In caso di esaurimento di tale congedo, il funzionario perde il beneficio della remunerazione per il periodo corrispondente».

10. L’articolo 60, primo comma, dello Statuto è così formulato:

«Salvo in caso di malattia o di infortunio, il [f]unzionario non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico. Fatta salva l’eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare, ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del...

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