Opinion of Advocate General Pikamäe delivered on 12 January 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:23
Date12 January 2023
Celex Number62021CC0608
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 12 gennaio 2023 (1)

Causa C608/21

Procedimento penale

tra

XN

e

Politseyski organ pri 02 RU SDVR

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione sull’accusa – Articolo 6, paragrafo 2 – Comunicazione dei motivi di una decisione di trattenimento alla persona indagata o imputata – Termine – Contenuto»






1. «“Come posso essere in arresto? E in questo modo?”. “Ecco che ricomincia” disse la guardia, immergendo una fetta di pane imburrata nel vasetto del miele. “A queste domande non rispondiamo”» (2). Tali estratti dalla prima scena de Il processo, celebre romanzo dello scrittore praghese Franz Kafka, ci mostrano una società governata da uno Stato di diritto fittizio in cui l’autorità può privare un individuo della sua libertà senza informarlo delle ragioni che giustificano una simile decisione. Nel corso dell’intera storia, il sig. K. si sforza di scoprire le ragioni del suo arresto (e della sua successiva condanna), senza riuscirvi.

2. Lungi dagli eccessi inquisitori immaginati da Kafka, il legislatore dell’Unione europea ha sancito all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE (3) il diritto delle persone indagate o imputate, arrestate o detenute, di essere informate dei motivi della loro privazione di libertà. Con il presente rinvio pregiudiziale, il Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria) chiede alla Corte di interpretare la disposizione in parola e di fornire quindi chiarimenti in ordine al momento in cui tali motivi devono essere comunicati e al contenuto di una siffatta comunicazione.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3. Nella presente causa vengono in rilievo i considerando 10, 14 e 28 della direttiva 2012/13, gli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 di quest’ultima, nonché l’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Diritto bulgaro

4. L’articolo 72 dello Zakon za ministerstvoto na vatreshnite raboti (legge relativa al Ministero dell’Interno) (DV n. 53, del 27 giugno 2014), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue:

«(1) Le autorità di polizia possono trattenere una persona:

1. rispetto alla quale vi siano elementi per ritenere che abbia commesso un reato.

(...)

(4) La persona trattenuta ha diritto di contestare la legittimità della detenzione dinanzi al Rayonen sad [(Tribunale distrettuale)] del luogo della sede dell’autorità. Il Tribunale si pronuncia immediatamente sull’impugnazione; avverso la sua decisione può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’Administrativnoprotsesualen kodeks [(codice di procedura amministrativa) (DV n. 30, dell’11 aprile 2006)] dinanzi al competente Administrativen sad [(Tribunale amministrativo, Bulgaria)].

(5) A partire dal suo trattenimento, la persona ha diritto a un difensore, fermo restando che la persona detenuta deve anche essere informata della possibilità di rinunciarvi e delle conseguenze che ne derivano, nonché del diritto di rifiutarsi di rendere dichiarazioni ove la detenzione sia disposta ai sensi del paragrafo 1, punto 1.

(...)».

5. Ai sensi dell’articolo 73 di tale legge, la persona detenuta alle condizioni di cui all’articolo 72, paragrafo 1, punti da 1 a 4, di detta legge non può essere assoggettata a restrizioni diverse da quelle del diritto alla libera circolazione. In tal caso, la durata della detenzione non può eccedere le 24 ore.

6. L’articolo 74 della legge relativa al Ministero dell’Interno dispone quanto segue:

«(1) Per le persone indicate nell’articolo 72, paragrafo 1, viene emesso un provvedimento [(zapoved)] scritto di trattenimento.

(2) Nel provvedimento di trattenimento ai sensi del paragrafo 1 devono essere indicati:

1. il nome, la funzione e il luogo di servizio dell’organo di polizia emittente;

2. i motivi in fatto e in diritto alla base della detenzione;

3. i dati identificativi della persona detenuta;

4. la data e l’ora del trattenimento;

5. la limitazione dei diritti cui la persona è assoggettata ai sensi dell’articolo 73;

6. il suo diritto a:

(a) contestare la legittimità della detenzione dinanzi ad un giudice;

(b) avvalersi di un difensore a decorrere dall’intervenuto trattenimento;

(...)

(3) La persona detenuta compila una dichiarazione in cui indica di essere a conoscenza dei propri diritti e di voler o non voler esercitare i diritti conferitile dal paragrafo 2, punto 6, lettere da b) a f). Il provvedimento di trattenimento viene sottoscritto dall’organo di polizia e dalla persona detenuta.

(4) Il rifiuto da parte della persona detenuta o l’impossibilità per detta persona di sottoscrivere il provvedimento di trattenimento sono confermati con la firma di un testimone.

(...)

(6) Alla persona detenuta deve essere consegnata una copia del provvedimento di trattenimento con firma di ricevimento».

7. Ai sensi dell’articolo 22 del Zakon za administrativnite narushenia i nakazania (legge sulle infrazioni e sulle sanzioni amministrative) (DV n. 92, del 28 novembre 1968), l’adozione di misure amministrative coercitive è consentita ai fini della prevenzione e della cessazione di infrazioni amministrative e al fine della prevenzione e dell’eliminazione dei loro effetti negativi.

8. L’articolo 21, paragrafo 1, del codice di procedura amministrativa, nella sua versione applicabile al procedimento principale, è così formulato:

«Un atto amministrativo individuale è la manifestazione di volontà – esplicita o espressa mediante azione oppure mediante omissione – di un’autorità amministrativa o di un’altra autorità oppure organizzazione a ciò autorizzata ex lege, di persone che svolgono funzioni pubbliche e di organizzazioni che erogano servizi pubblici, con cui vengono previsti diritti oppure obblighi o toccati direttamente i diritti, le libertà o gli interessi legittimi di singoli cittadini o organizzazioni, nonché il rifiuto di emanare un siffatto atto».

9. L’articolo 145 di tale codice prevede quanto segue:

«(1) Gli atti amministrativi possono essere oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale concernente la loro legittimità.

(2) Sono impugnabili:

1. l’originario atto amministrativo individuale, compreso il rifiuto di emanare un atto siffatto;

(...)».

10. L’articolo 1 dell’Ukaz n. 904 za borba s drebnoto khuliganstvo (decreto n. 904 in materia di contrasto degli episodi di teppismo di lieve entità), del 28 dicembre 1963, nella versione applicabile al procedimento principale, dispone quanto segue:

«(1) In caso di episodi di teppismo di lieve entità, ove il responsabile abbia compiuto 16 anni, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

1. detenzione sino a 15 giorni in una struttura del Ministero dell’Interno;

2. sanzione pecuniaria da 100 a 500 lev (BGN) [(all’incirca da EUR 51 a EUR 256)].

(2) Per “episodi di teppismo di lieve entità” si intende, ai sensi del presente decreto, una condotta indecente che si concretizza nell’utilizzo di imprecazioni, insulti o altre oscenità proferiti in un luogo pubblico e davanti a più persone, con un atteggiamento e una condotta offensivi nei confronti dei cittadini, delle autorità o del pubblico, o in una lite, una rissa o altre condotte analoghe lesive dell’ordine e della quiete pubblica che, tuttavia, per il ridotto grado di pericolosità per il pubblico, non integrano un reato ai sensi dell’articolo 325 del codice penale».

Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

11. RK, agente di polizia presso il commissariato del 2° distretto di polizia della città di Sofia (Bulgaria), il 2 settembre 2020 ha emesso un provvedimento che disponeva l’applicazione di una misura amministrativa coercitiva, consistente nel trattenimento di XN per la durata massima di 24 ore, a decorrere dal 2 settembre 2020, alle ore 11:20, per sospetta commissione di un reato.

12. Il provvedimento in questione, recante la firma dell’agente di polizia RK, così motiva il trattenimento di XN: «articolo 72, paragrafo 1, punto 1, [della legge relativa al Ministero dell’Interno]» e «turbativa dell’ordine pubblico». Sul retro del provvedimento di trattenimento è annotato che XN è stato rilasciato il 3 settembre 2020, alle ore 11:10, come confermato dalla firma da lui apposta. Immediatamente dopo il trattenimento di XN, si è proceduto ad una perquisizione personale di cui è stato redatto verbale e, affinché fosse completata, gli è stata presentata una dichiarazione che illustrava i diritti ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 della legge relativa al Ministero dell’Interno.

13. Il 3 settembre 2020 XN ha presentato dinanzi al Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia), giudice del rinvio, un’impugnazione con cui contestava la legittimità del provvedimento di trattenimento.

14. Nell’ambito dell’istruzione del fascicolo relativo a tale impugnazione sono state versate agli atti relazioni scritte delle autorità di polizia del 2, 3 e 4 settembre 2020, in cui si afferma che, il 2 settembre 2020 verso le 11:20, mentre stava partecipando ad azioni di protesta nell’area urbana di Sofia, dinanzi all’edificio dell’Assemblea nazionale, XN ha tentato di rompere il cordone di polizia colpendo con mani e piedi gli scudi dei poliziotti e pronunciando nei loro confronti osservazioni ciniche, il che ha reso necessario il suo trattenimento. Non sussiste alcuna prova che le relazioni scritte dei poliziotti del 2 e 3 settembre siano state messe a disposizione di XN per sua conoscenza, al momento del suo trattenimento.

15. Nelle sue osservazioni scritte del 2 settembre 2020, XN ha dichiarato di essere stato presente alle azioni di protesta e, nel quadro della crescente tensione, di essere stato spinto dalla folla in direzione del cordone di polizia e di...

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