Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 12 January 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:19
Date12 January 2023
Celex Number62021CC0510
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NICHOLAS EMILIOU

presentate il 12 gennaio 2023(1)

Causa C510/21

DB

contro

Austrian Airlines AG

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)]

«Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Convenzione di Montreal – Responsabilità dei vettori aerei in caso di morte o lesioni personali di un passeggero – Esclusività della Convenzione – Articolo 29 – Ambito di applicazione – Azioni concernenti lesioni personali subite dai passeggeri come conseguenza di un “evento” ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1 – Azione di risarcimento danni fondata sulle norme nazionali in materia di responsabilità civile, relativa a lesioni asseritamente causate dal primo soccorso inadeguato prestato dagli assistenti di volo a seguito di un incidente – Nesso di causalità sufficiente tra le lesioni e l’incidente – Azione disciplinata in via esclusiva dall’articolo 17, paragrafo 1 – Azione preclusa dalla Convenzione»






I. Introduzione

1. La Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (2) (in prosieguo: la «Convenzione di Montreal») e la Convenzione di Varsavia (3), che l’ha preceduta, hanno dato origine, nel corso dei numerosi anni in cui hanno trovato applicazione, a un considerevole dibattito giuridico. In particolare, una tra le questioni al centro del dibattito concerne la misura in cui tali convenzioni, che vertono, segnatamente, sulla responsabilità dei vettori aerei in caso di morte o lesioni personali subite dai passeggeri, impediscano – o, in altri termini, «precludano» – azioni di risarcimento fondate non sulle loro disposizioni, bensì sul diritto nazionale.

2. Tale disputa riemerge nella presente causa, che concerne un’azione per risarcimento proposta da DB contro la Austrian Airlines AG (in prosieguo: la «Austrian Airlines»). DB, sulla base del regime austriaco di responsabilità civile, chiede il risarcimento dei danni subiti in quanto passeggero su un volo internazionale operato dalla Austrian Airlines, asseritamente a causa del fatto che gli assistenti di volo non gli avrebbero prestato un primo soccorso adeguato dopo che un bricco di caffè bollente gli si era rovesciato addosso durante il volo. Poiché egli non ha proposto la sua domanda ai sensi della Convenzione di Montreal e dato che, in ogni caso, ha instaurato il procedimento dopo la scadenza del termine di prescrizione fissato da quest’ultima – ma entro il termine più lungo previsto dal diritto austriaco per le azioni di responsabilità civile – il problema fondamentale, che si colloca al centro delle due questioni proposte dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) alla Corte di giustizia, è se tale convenzione precluda siffatta azione. Nelle presenti conclusioni spiegherò il motivo per cui è effettivamente così.

II. Contesto normativo

A. Convenzione di Montreal

3. Il terzo considerando della Convenzione di Montreal afferma che gli Stati aderenti «riconosc[ono] l’importanza di tutelare gli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale e la necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione».

4. Nel quinto considerando di tale convenzione si afferma che «l’azione collettiva degli Stati intesa all’ulteriore armonizzazione e codificazione di alcune norme che regolano il trasporto aereo internazionale per mezzo di una nuova convenzione rappresent[a] il mezzo più idoneo a realizzare il giusto equilibrio degli interessi».

5. L’articolo 17 della Convenzione di Montreal, rubricato «Morte e lesione dei passeggeri – Danni ai bagagli», prevede, al paragrafo 1, che «[i]l vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l’evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell’aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco».

6. Ai sensi dell’articolo 29 di tale convenzione, rubricato «Fondamento della richiesta risarcitoria», «[n]el trasporto di passeggeri, bagaglio e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base alla presente convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente convenzione, fatta salva la determinazione delle persone legittimate ad agire e dei loro rispettivi diritti (…)».

7. L’articolo 35 della medesima convenzione, rubricato «Prescrizione», prevede, al paragrafo 1, che «[i]l diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine [di] due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione (...)».

B. Diritto dell’Unione

8. L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (4), come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 (5) (in prosieguo: il «regolamento n. 2027/97»), stabilisce che «[l]a responsabilità di un vettore aereo comunitario in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal».

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

9. Il 18 dicembre 2016 DB ha viaggiato da Tel Aviv (Israele) a Vienna (Austria) su un volo operato dalla Austrian Airlines, in forza di un contratto di trasporto aereo concluso con tale compagnia.

10. Durante il volo, un bricco di caffè è caduto da un carrello di servizio manovrato dagli assistenti di volo tra le file di sedili. Il caffè caldo è caduto su DB, ustionandolo. Gli assistenti di volo gli hanno in seguito prestato una sorta (6) di primo soccorso per le lesioni subite.

11. Il 31 maggio 2019 DB ha proposto, sulla base del regime austriaco di responsabilità civile ed entro il termine di prescrizione di tre anni da esso previsto (7), un’azione contro la Austrian Airlines dinanzi all’Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria), chiedendo un risarcimento danni di importo pari a EUR 10 196 nonché l’accertamento della responsabilità del vettore per tutti i danni futuri derivanti da tale incidente. In sostanza, DB ha sostenuto di aver riportato ustioni gravi e che, ai sensi del diritto austriaco, la Austrian Airlines dovesse essere considerata responsabile non soltanto per la disattenzione dei suoi dipendenti, che ha causato la caduta del bricco, ma anche per l’asserita insufficienza e inadeguatezza del primo soccorso successivamente prestatogli per le lesioni subite (8).

12. Con sentenza del 17 giugno 2020, l’Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna) ha respinto integralmente il ricorso. In sostanza, tale giudice ha ritenuto che l’azione in questione fosse disciplinata in via esclusiva dalla Convenzione di Varsavia e che, conformemente a tale strumento, essa era prescritta. Infatti, ai sensi dell’articolo 29 di quest’ultima, qualsiasi azione di risarcimento danni nei confronti di un vettore aereo è soggetta a un termine di prescrizione di due anni, e DB aveva instaurato il procedimento solo dopo la scadenza di tale termine.

13. Con sentenza del 28 ottobre 2020, l’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria) ha confermato tale decisione. Considerando che fosse la Convenzione di Montreal ad essere applicabile al caso di specie (9), esso ha dichiarato che l’azione di DB rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale convenzione. Infatti, le lesioni di DB dovevano essere considerate causate da un «evento» prodottosi a bordo dell’aeromobile, ai sensi di tale disposizione, segnatamente la caduta del bricco di caffè bollente, anche nel caso in cui, eventualmente, tali lesioni avessero potuto essere attenuate o evitate mediante la prestazione di un primo soccorso adeguato. Di conseguenza, tale azione era prescritta, poiché proposta oltre il termine di prescrizione di due anni previsto all’articolo 35 di detta convenzione.

14. DB ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema). Pur ammettendo che la caduta del bricco di caffè costituiva un «evento» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, DB ha sostenuto che il primo soccorso, asseritamente inadeguato, successivamente prestatogli per le sue lesioni costituiva una causa di danno distinta e autonoma, che esulava dall’ambito di applicazione di tale disposizione. Pertanto, poiché la sua azione si fondava su tale specifica causa, essa non era disciplinata da tale convenzione, bensì dal diritto austriaco, ai sensi del quale non era prescritta.

15. È in queste circostanze che l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se le prime cure mediche prestate a bordo dell’aeromobile e conseguenti ad un evento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della [Convenzione di Montreal], le quali causano un’ulteriore lesione personale del passeggero distinguibile dalle conseguenze vere e proprie dell’evento accidentale, debbano essere considerate come ricomprese in quell’unico evento.

2) Nel caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l’articolo 29 della [Convenzione di Montreal] osti ad un’azione di risarcimento dei danni causati dalle prime cure mediche, ove essa sia stata proposta pur nel rispetto del termine di prescrizione stabilito dalla normativa nazionale, ma già oltre il periodo limite di cui all’articolo 35 di tale Convenzione».

16. La domanda di pronuncia pregiudiziale, datata 5 agosto 2021, è stata depositata il 19 agosto 2021. DB, la Austrian Airlines, il governo tedesco e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Nella presente causa non si è tenuta udienza.

IV. Analisi

17. La Convenzione di Montreal è un trattato che introduce alcune...

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