Practice directions to parties on judicial proceedings before the European Union Civil Service Tribunal

Published date13 March 2008
Subject MatterGeneral provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 69, 13 March 2008
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13.3.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69/13

ISTRUZIONI PRATICHE ALLE PARTI SUL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE DINANZI AL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

Indice

I. SULLA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO
A. Ricorso
1. Deposito del ricorso
2. Menzioni obbligatorie e regole di presentazione del ricorso
3. Regolarizzazione del ricorso
4. Provvedimenti urgenti / Procedimento sommario
B. Controricorso e altre memorie e documenti relativi alla fase scritta del procedimento
C. Sull’utilizzazione dei mezzi tecnici di comunicazione
D. Sulle domande di trattamento riservato
E. Sulle domande di gratuito patrocinio
II. SULLA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO
A. Sede delle udienze
B. Preparazione dell’udienza
C. Svolgimento dell’udienza
D. Caratteristiche particolari dell’interpretazione simultanea
E. Composizione amichevole
F. Chiusura dell’udienza
III. ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI ISTRUZIONI
ALLEGATO: GUIDA PER I RICHIEDENTI IL GRATUITO PATROCINIO E FORMULARIO OBBLIGATORIO

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’articolo 120 del suo regolamento di procedura;

considerando che, nell’interesse del buono svolgimento dei procedimenti dinanzi al Tribunale, allo scopo di facilitare la definizione delle controversie nelle migliori condizioni e nel più breve tempo possibile occorre fornire agli avvocati e agli agenti delle parti istruzioni pratiche sul modo di presentare le loro memorie e i loro documenti relativi alla fase scritta del procedimento e al fine di garantire il buono svolgimento dell’udienza;

considerando che l’osservanza di tali istruzioni riduce il numero di richieste di regolarizzazione e i rischi di irricevibilità connessi al mancato rispetto di regole formali;

considerando che il procedimento dinanzi al Tribunale è caratterizzato dal fatto di essere soggetto a un regime linguistico adeguato a una Comunità multilingue;

considerando che è nell’interesse delle parti dei procedimenti che si svolgono dinanzi al Tribunale che quest’ultimo fornisca risposte concise alle questioni relativamente alle quali i difensori delle parti desiderano spesso essere meglio informati e metta a loro disposizione strumenti che li guidino nella redazione delle loro memorie;

considerando che taluni vincoli sono inerenti alla gestione elettronica dei documenti processuali all’interno del Tribunale;

considerando che, nell’interesse del buono svolgimento dei procedimenti dinanzi al Tribunale, occorre fornire agli interessati istruzioni pratiche sulla presentazione delle domande di gratuito patrocinio nonché sullo svolgimento della fase orale del procedimento;

decide di adottare le seguenti istruzioni pratiche:

I. SULLA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

A. Ricorso

1. Deposito del ricorso

1. Il ricorso è inviato alla cancelleria del Tribunale. Esso deve rispettare le disposizioni dell’articolo 34 del regolamento di procedura.
2. Le menzioni che devono figurare nel ricorso nonché i documenti che devono essere allegati a quest’ultimo sono elencati all’articolo 35, paragrafi 1, 2, 3 e 5, del regolamento di procedura.
3. Gli articoli 35, paragrafo 5, e 39, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di procedura riguardano il certificato di abilitazione che deve essere depositato in cancelleria dall’avvocato del ricorrente e dall’avvocato che assiste eventualmente l’agente del convenuto. Si ricorda che il principio della rappresentanza obbligatoria dinanzi al Tribunale è imposto dall’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia. Fatti salvi gli Stati membri e gli altri Stati parti contraenti dell’accordo SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) nonché le istituzioni comunitarie che sono rappresentate dai propri agenti, le parti devono quindi farsi rappresentare da un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE. Peraltro, la rappresentanza obbligatoria da parte di un avvocato non si applica al procedimento diretto a ottenere il beneficio del gratuito patrocinio (v. a tale riguardo titolo I, capo E).
4. Occorre inoltre precisare che, sebbene al momento della presentazione del ricorso non sia richiesto alcun mandato scritto, conferito dal ricorrente all’avvocato incaricato di rappresentarlo, qualsiasi modifica relativa al numero e all’identità dell’avvocato o degli avvocati (ad es., la sostituzione di un avvocato con un altro, la presenza di un ulteriore avvocato, la revoca del mandato conferito a uno degli avvocati che hanno presentato il ricorso) deve essere immediatamente comunicata per iscritto alla cancelleria.
5. L’avvocato del ricorrente deve indicare chiaramente sulla prima pagina dell’atto il suo indirizzo, i suoi numeri di telefono e di fax nonché il suo indirizzo di posta elettronica. Nel caso di un’elezione di domicilio a Lussemburgo ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento di procedura, non può essere ammessa un’indicazione di domicilio all’indirizzo del ricorrente stesso.
6. La firma manoscritta dell’avvocato deve figurare in modo leggibile alla fine del ricorso. La mancanza di firma non può essere oggetto di regolarizzazione. Non è ammessa alcuna riproduzione, come un timbro, un facsimile di firma, una fotocopia, ecc. In caso di pluralità di rappresentanti è sufficiente la firma da parte di uno di loro. Non è ammessa la firma per procura di una persona diversa dal rappresentante o dai rappresentanti del ricorrente, e ciò anche nell’ipotesi in cui tale firmatario sia un collaboratore dello studio di cui fanno parte i rappresentanti.

2. Menzioni obbligatorie e regole di presentazione del ricorso

7. La lingua processuale è quella scelta per la redazione dell’atto, conformemente all’articolo 29 del regolamento di procedura che rinvia, per quanto riguarda il regime linguistico, all’articolo 35 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.
8. Nell’interesse sia delle parti sia di una buona amministrazione della giustizia, le memorie devono essere il più possibile concise tenuto conto della natura dei fatti e della complessità delle questioni sollevate. Un ricorso, in linea di principio, non dovrebbe quindi eccedere un numero di pagine compreso tra le 10 e le 30, a seconda delle peculiarità della controversia.
9. Le conclusioni del ricorso devono essere formulate con precisione, all’inizio o alla fine del ricorso stesso, e numerate.
10. Se il numero delle parti ricorrenti è pari o superiore a 10, un elenco che includa tutti i nomi e gli indirizzi è allegato al ricorso e inviato alla cancelleria per posta elettronica, contemporaneamente a quest’ultimo, all’indirizzo tfp.greffe@curia.europa.eu, con la chiara indicazione della causa alla quale l’elenco si riferisce.
11. Ogni ricorso dev’essere corredato di un sunto della controversia, destinato a facilitare la redazione della comunicazione prevista dall’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che sarà predisposta dalla cancelleria. Anche tale sunto, che non dovrebbe superare le due pagine, deve essere inviato per posta elettronica all’indirizzo tfp.greffe@curia.europa.eu, con la chiara indicazione della causa alla quale l’elenco si riferisce. Il sunto, in linea di principio, sarà integralmente disponibile su una pagina speciale del sito www.curia.europa.eu, così da consentire a qualsiasi interessato di effettuare ricerche. A questo scopo, il sunto della controversia dovrà rispettare talune esigenze stilistiche che verranno indicate sulla pagina in questione di tale sito.
12. Ogni domanda diretta, in base all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento di procedura, a omettere, nelle pubblicazioni relative alla causa, il nome del ricorrente (anonimato), i nomi di altre persone, o taluni dati deve essere debitamente motivata e segnalata in modo chiaro in una lettera che accompagna il ricorso.
13. Se il ricorso viene proposto dopo la presentazione di una domanda di gratuito patrocinio (v. titolo I, capo E), la quale comporta la sospensione del termine di ricorso conformemente all’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento di procedura, tale informazione deve essere menzionata all’inizio del ricorso. Se quest’ultimo viene proposto dopo la notifica dell’ordinanza che statuisce su una domanda di gratuito patrocinio, nel ricorso deve essere fatta menzione anche della data in cui l’ordinanza è stata notificata al ricorrente.
14. Ogni ricorso deve essere presentato in modo da consentire la gestione elettronica dei documenti da parte del Tribunale, in particolare la scansione dei documenti e il riconoscimento dei caratteri. Devono essere pertanto rispettate le seguenti prescrizioni:
a) il testo deve essere facilmente leggibile e figurare soltanto su una facciata della pagina («recto» e non «recto verso»);
b) i paragrafi del testo devono essere numerati in maniera continua;
c) i documenti non devono essere rilegati o fissati stabilmente con altri mezzi come colla, punti metallici ecc.;
d) il testo deve essere scritto in caratteri di tipo corrente con interlinea e margini sufficienti a garantire la leggibilità di una versione ottenuta mediante scansione.
15. Inoltre, le pagine del ricorso e degli allegati devono essere numerate, in alto a destra, in maniera continua, compresi gli allegati e le eventuali pagine intercalari. Ciò mira a garantire che, quando la scansione dei documenti è effettuata dal Tribunale, tutte le pagine
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