Practice directions to parties on judicial proceedings before the European Union Civil Service Tribunal

Published date14 July 2014
Subject MatterProvisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 206, 14 July 2014
L_2014206IT.01005201.xml
14.7.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 206/52

ISTRUZIONI PRATICHE ALLE PARTI SUL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE DINANZI AL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

del 21 maggio 2014

Indice

I. DEFINIZIONI 53
II. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL DEPOSITO E ALLA NOTIFICA DI ATTI PROCESSUALI 53
A. La trasmissione elettronica mediante e-Curia 53
B. La trasmissione in formato cartaceo 54
III. SULLA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO 54
A. Ricorso 54
1. Deposito del ricorso 54
2. Menzioni obbligatorie e regole di presentazione del ricorso 55
3. Regolarizzazione del ricorso 56
4. Provvedimenti urgenti/Procedimento sommario 57
B. Controricorso e altri atti processuali relativi alla fase scritta del procedimento 57
C. Sull'invio di un originale in formato cartaceo preceduto da un invio via fax 57
D. Sulle domande di trattamento riservato 58
E. Sulle domande di gratuito patrocinio 58
F. Lunghezza degli atti processuali 59
IV. SULLA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO 59
A. Sede delle udienze 59
B. Preparazione dell'udienza 59
C. Svolgimento dell'udienza 59
D. Caratteristiche particolari dell'interpretazione simultanea 60
E. Sospensione dell'udienza ai fini di una composizione amichevole 60
F. Chiusura dell'udienza 60
V. ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI ISTRUZIONI 61

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 132 del suo regolamento di procedura;

considerando che, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, occorre fornire ai rappresentanti delle parti istruzioni pratiche sul modo di presentare i loro atti processuali e al fine di garantire il buono svolgimento dell'udienza;

considerando che l'osservanza di tali istruzioni riduce il numero di richieste di regolarizzazione e i rischi di irricevibilità connessi al mancato rispetto di regole formali;

considerando che il procedimento dinanzi al Tribunale è caratterizzato dal fatto di essere soggetto a un regime linguistico adeguato a un'Unione multilingue;

considerando che è nell'interesse delle parti dei procedimenti che si svolgono dinanzi al Tribunale che quest'ultimo fornisca risposte concise alle questioni relativamente alle quali i difensori delle parti desiderano spesso essere meglio informati e metta a loro disposizione strumenti che li guidino nella redazione dei loro atti processuali;

considerando che, nell'interesse del buono svolgimento dei procedimenti dinanzi al Tribunale, occorre fornire agli interessati istruzioni pratiche sulla presentazione delle domande di gratuito patrocinio nonché sullo svolgimento della fase orale del procedimento;

considerando che, nell'interesse sia delle parti stesse sia di una buona amministrazione della giustizia e per consentire al Tribunale di garantire che a ciascuna parte venga concessa una giusta porzione del tempo di cui esso dispone per trattare la sua causa, gli atti processuali devono essere il più possibile concisi tenuto conto della natura dei fatti e della complessità delle questioni sollevate. È pertanto necessario fissare la lunghezza massima degli atti processuali depositati dinanzi al Tribunale. Tuttavia, la lunghezza di tali atti processuali deve essere sufficientemente flessibile per tenere conto delle peculiarità di talune cause;

decide di adottare le seguenti istruzioni pratiche:

I. DEFINIZIONI

1. Tutte le convenzioni stabilite all'articolo 1 del regolamento di procedura sono applicabili nello stesso modo alle presenti istruzioni.

II. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL DEPOSITO E ALLA NOTIFICA DI ATTI PROCESSUALI

2. Il deposito e la notifica (trasmissione) di atti processuali tra le parti e il Tribunale possono essere effettuati:
in via esclusivamente elettronica mediante l'applicazione e-Curia, o
mediante invio in formato cartaceo.

A. La trasmissione elettronica mediante e-Curia

3. La trasmissione elettronica mediante e-Curia è caratterizzata da:
a) la creazione di un conto d'accesso nominativo al quale i rappresentanti delle parti possono accedere con un nome utente e una password protetta;
b) l'assenza di qualsiasi invio cartaceo degli atti processuali e dei loro allegati ad opera delle parti; un documento pervenuto al Tribunale mediante tale applicazione si considera originale, senza che sia necessario che esso rechi la firma autografa del rappresentante né che vengano inviate copie conformi;
c) la notifica degli atti processuali delle altre parti nonché delle decisioni del Tribunale e di tutta l'ulteriore corrispondenza con lo stesso mezzo; la notifica avviene al momento dell'accesso a tale atto attraverso l'applicazione o, in mancanza, si considera avvenuta alla scadenza del settimo giorno successivo a quello di invio del relativo avviso mediante posta elettronica;
d) la normativa applicabile è definita nella decisione del Tribunale della funzione pubblica n. 3/2011, adottata nella riunione plenaria del 20 settembre 2011, relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia (GU C 289, pag. 11), nonché nelle Condizioni di utilizzo dell'applicazione e-Curia e nel manuale di utilizzo di e-Curia, che precisa altresì la maniera di procedere con un assistente (tutti questi documenti sono disponibili sul sito www.curia.europa.eu).

B. La trasmissione in formato cartaceo

4. La trasmissione in formato cartaceo si applica ai casi seguenti:
a) esigenza di un deposito cartaceo di tutti gli atti processuali e dei loro allegati, debitamente firmati dal rappresentante; ciascun atto processuale nonché i suoi allegati devono essere corredati di sette serie di copie conformi; ai fini dell'osservanza di un termine, l'invio cartaceo può essere preceduto da un invio tramite fax, che sarà preso in considerazione qualora l'originale in formato cartaceo pervenga al Tribunale entro dieci giorni dall'invio del fax (v. punti 36 e seguenti delle presenti istruzioni);
b) notifica degli atti processuali delle altre parti nonché delle decisioni del Tribunale e di tutta la corrispondenza della cancelleria con le parti tramite una modalità di notifica a scelta: con lettera raccomandata/AR (la notifica si considera in tal caso regolarmente avvenuta con il deposito della lettera raccomandata all'ufficio postale di Lussemburgo), a mezzo fax o mediante e-Curia.

III. SULLA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

A. Ricorso

1. Deposito del ricorso

5. Il ricorso è inviato alla cancelleria del Tribunale. Esso deve rispettare le disposizioni degli articoli 45 e 50 del regolamento di procedura.
6. Le menzioni che devono figurare nel ricorso nonché i documenti che devono essere allegati a quest'ultimo sono elencati agli articoli 45, paragrafi 1 e 2, primo e secondo comma, e 50 del regolamento di procedura.
7. Gli articoli 31, paragrafo 2, e 53, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura riguardano il certificato di abilitazione che deve essere depositato in cancelleria dall'avvocato del ricorrente e dal consulente o dall'avvocato che assiste eventualmente l'agente del convenuto. Si ricorda che il principio della rappresentanza obbligatoria dinanzi al Tribunale è imposto dall'articolo 19 dello Statuto. Fatti salvi gli Stati membri e gli altri Stati parti contraenti dell'accordo SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) nonché le istituzioni dell'Unione europea che sono rappresentate dai propri agenti, le parti devono quindi farsi rappresentare da un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo SEE. Peraltro, la rappresentanza obbligatoria da parte di un avvocato non si applica al procedimento diretto a ottenere il beneficio del gratuito patrocinio (v. a tale riguardo il titolo III, capo E, delle presenti istruzioni).
8. Occorre inoltre precisare che, sebbene al momento della presentazione del ricorso non sia richiesto alcun mandato scritto conferito dal ricorrente all'avvocato incaricato di rappresentarlo, qualsiasi modifica relativa al numero e all'identità dell'avvocato o degli avvocati (ad es., la sostituzione di un avvocato con un altro, la presenza di un ulteriore avvocato, la revoca del mandato conferito a uno degli avvocati che hanno presentato il ricorso) deve essere immediatamente comunicata per iscritto alla cancelleria. In caso di sostituzione di un avvocato con un altro, è necessario un mandato scritto del nuovo avvocato.
9. L'avvocato del ricorrente deve indicare chiaramente sulla prima pagina del ricorso il suo indirizzo, il nome del suo studio, ove occorra, i suoi numeri di telefono e di fax nonché il suo indirizzo di posta elettronica. Successive modifiche di tali dati devono essere immediatamente comunicate al Tribunale. Non è ammessa in alcun caso un'elezione di domicilio all'indirizzo del ricorrente stesso.
10. Un ricorso depositato mediante e-Curia non deve necessariamente contenere una firma autografa. Nel caso, invece, di un ricorso depositato in formato cartaceo, la firma autografa dell'avvocato deve figurare in modo leggibile alla fine del ricorso. La mancanza di firma non può essere oggetto di regolarizzazione. Non è ammessa alcuna riproduzione, come un timbro, un facsimile di firma, una fotocopia, ecc. In caso di pluralità di rappresentanti, è sufficiente la firma da parte di uno di loro. Non è ammessa la firma per
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