Pro Rauchfrei e.V. contra JS e.K.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:988
Docket NumberC-370/20
Celex Number62020CJ0370
Date09 December 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

9 dicembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40/UE – Etichettatura e confezionamento – Articolo 8, paragrafo 8 – Avvertenze relative alla salute che devono figurare su tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull’eventuale imballaggio esterno – Distributore automatico di pacchetti di sigarette – Avvertenze relative alla salute invisibili dall’esterno – Rappresentazione delle confezioni – Nozione di “illustrazione” sulle confezioni unitarie e sull’eventuale imballaggio esterno destinate ai consumatori dell’Unione europea»

Nella causa C‑370/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 25 giugno 2020, pervenuta in cancelleria il 7 agosto 2020, nel procedimento

Pro Rauchfrei eV

contro

JS,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presedente della Quarta Sezione, S. Rodin (relatore) e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la JS, da A. Meisterernst, Rechtsanwalt;

– per la Commissione europea, da C. Hödlmayr e I. Rubene, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 luglio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafi 3 e 8, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Pro Rauchfrei eV alla JS e.K in merito all’utilizzo, da parte di quest’ultima, di distributori automatici di pacchetti di sigarette che hanno l’effetto di occultare al consumatore le avvertenze relative alla salute figuranti sugli imballaggi di sigarette.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 2014/40

3 I considerando da 21 a 24 della direttiva 2014/40 così recitano:

«(21) Conformemente agli obiettivi della presente direttiva, vale a dire agevolare il regolare funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati sulla base di un livello elevato di protezione della salute, soprattutto per i giovani, ed alla raccomandazione 2003/54/CE [del Consiglio, del 2 dicembre 2002, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo, GU 2003, L 22, pag. 31], gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad impedire la vendita di tali prodotti a bambini e adolescenti tramite l’adozione di misure appropriate che stabiliscano limiti di età e li facciano rispettare.

(22) Sussistono ancora disparità tra le disposizioni nazionali in materia di etichettatura dei prodotti del tabacco, in particolare per quanto concerne l’uso di avvertenze combinate relative alla salute costituite da un’immagine e da testo, le informazioni circa i servizi per smettere di fumare e gli elementi promozionali nelle o sulle confezioni unitarie.

(23) Tali disparità possono ostacolare gli scambi e il regolare funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e devono pertanto essere eliminate. Inoltre è possibile che in alcuni Stati membri i consumatori siano informati in merito ai rischi per la salute dei prodotti del tabacco meglio che in altri Stati membri. Senza un’ulteriore azione a livello dell’Unione, le attuali disparità rischiano di accentuarsi nei prossimi anni.

(24) È anche necessario adeguare le disposizioni in materia di etichettatura per allineare le norme che si applicano a livello di Unione all’evoluzione internazionale. Le linee guida della [convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo] sul confezionamento e l’etichettatura dei prodotti del tabacco, ad esempio, sollecitano avvertenze illustrate di grandi dimensioni su entrambe le principali superfici visibili, informazioni obbligatorie sulla disassuefazione dal fumo e norme rigorose sulle informazioni ingannevoli. Le disposizioni relative alle informazioni ingannevoli integreranno il divieto generale delle pratiche commerciali ingannevoli delle imprese nei confronti dei consumatori stabilito dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [dell’ 11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva sulle pratiche commerciali sleali”), GU 2005, L 149, pag. 22]».

4 L’articolo 1 di tale direttiva, rubricato «Oggetto», così dispone:

«La presente direttiva ha l’obiettivo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti:

(...)

b) alcuni aspetti dell’etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco, comprese le avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull’eventuale imballaggio esterno, come pure la tracciabilità e gli elementi di sicurezza che sono applicati ai prodotti del tabacco per garantire il rispetto della presente direttiva;

(...)

nell’intento di agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani, e adempiere agli obblighi dell’Unione previsti dalla convenzione quadro dell’[Organizzazione mondiale della salute] per la lotta al tabagismo (“FCTC”)».

5 A norma dell’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni»:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

33) “avvertenza combinata relativa alla salute” un’avvertenza relativa alla salute composta da un’avvertenza testuale combinata a una fotografia o a un’illustrazione corrispondente, secondo quanto previsto dalla presente direttiva;

(...)

40) “immissione sul mercato” il fatto di mettere prodotti, indipendentemente dal loro luogo di fabbricazione, a disposizione dei consumatori dell’Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita di vendite a distanza;

(...)».

6 Il titolo II della medesima direttiva, intitolato «Prodotti del tabacco», contiene un capo II, intitolato «Etichettatura e confezionamento». L’articolo 8 della direttiva 2014/40, contenuto in tale capo e intitolato «Disposizioni generali», ai paragrafi 1, 3 e 8 dispone quanto segue:

«1. Ciascuna confezione unitaria di un prodotto del tabacco e l’eventuale imballaggio esterno recano le avvertenze relative alla salute di cui al presente capo nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato.

(...)

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