Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty v D. B.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:268
Docket NumberC-150/21
Date07 April 2022
Celex Number62021CJ0150
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

7 aprile 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento – Decisione quadro 2005/214/GAI – Esecuzione delle sanzioni pecuniarie – Articolo 1, lettera a), punto ii) – Decisione che infligge una sanzione pecuniaria resa da un’autorità amministrativa – Decisione impugnabile dinanzi a un procuratore soggetto alle istruzioni del Ministro della Giustizia – Ricorso successivo dinanzi a un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale»

Nella causa C‑150/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź, Łódź-Centro, Polonia), con decisione del 23 febbraio 2021, pervenuta in cancelleria il 5 marzo 2021, nel procedimento relativo al riconoscimento e all’esecuzione di una sanzione pecuniaria inflitta a

D.B.,

con l’intervento di:

Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J. Passer, presidente di sezione, N. Wahl e M.L. Arastey Sahún (relatrice), giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty, da J. Szubert, prokurator regionalny w Łodzi;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e P. Huurnink, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da M. Wasmeier e K. Herrmann, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU 2005, L 76, pag. 16), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro 2005/214»).

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento avviato dal Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Justitie en Veiligheid (Ufficio centrale di riscossione giudiziaria, Ministero della Giustizia e della Sicurezza, Paesi Bassi; in prosieguo: il «CJIB») al fine di ottenere il riconoscimento e l’esecuzione, in Polonia, di una sanzione pecuniaria inflitta a D.B. nei Paesi Bassi a seguito di un’infrazione al codice della strada.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 L’articolo 1 della decisione quadro 2005/214, rubricato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai fini della presente decisione quadro:

a) per “decisione” si intende una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da:

(...)

ii) un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;

iii) un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria a seguito di atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;

(...);

a) per “sanzione pecuniaria” si intende l’obbligo di pagare:

i) una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una decisione;

(...)».

4 L’articolo 3 di tale decisione quadro, rubricato «Diritti fondamentali», prevede quanto segue:

«La presente decisione quadro non modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sancit[i] dall’articolo 6 del trattato [UE]».

5 L’articolo 4 di detta decisione quadro, rubricato «Trasmissione delle decisioni e ricorso all’autorità centrale», al paragrafo 1 così dispone:

«Una decisione, corredata del certificato di cui al presente articolo, può essere trasmessa all’autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria».

6 L’articolo 5 della medesima decisione quadro, rubricato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 così dispone:

«I seguenti reati, se punibili nello Stato della decisione e quali definiti dalla legislazione dello Stato della decisione, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni:

(...)

– infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose,

(...)».

7 L’articolo 6 della decisione quadro 2005/214, rubricato «Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni», è formulato come segue:

«Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa a norma dell’articolo 4 senza richiesta di ulteriori formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l’autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti dall’articolo 7».

8 Ai sensi dell’articolo 7 di detta decisione quadro, rubricato «Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione»:

«(...)

2. L’autorità competente dello Stato di esecuzione può inoltre rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione se risulta che:

(...)

g) in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato, in caso di procedura scritta, non è stato informato, in conformità della legislazione dello Stato di emissione, personalmente o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso;

(...)

3. Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere c), g), i) e j), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l’autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l’autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie».

9 L’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro prevede quanto segue:

«Ciascuno Stato membro può, se il certificato di cui all’articolo 4 solleva la questione di un’eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 dei trattati, opporsi al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni. Si applica la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 3».

Diritto polacco

10 L’articolo 611ff, paragrafo 1, dell’ustawa – Kodeks postępowania karnego (legge recante il codice di procedura penale), del 6 giugno 1997 (versione...

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