Reglamento (UE) n ° 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013 , por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n ° 247/2006 del Consejo

Celex Number32013R0228
Coming into Force21 March 2013
End of Effective Date31 December 9999
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/228/oj
Published date20 March 2013
Date13 March 2013
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 78, 20 marzo 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 78, 20 de marzo de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 78, 20 mars 2013
20.3.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 78/23

REGOLAMENTO (UE) N. 228/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2013

recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (3) ha previsto misure specifiche nel settore dell'agricoltura per ovviare alle difficoltà causate dalla particolare situazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il «trattato»). Tali misure sono state attuate prevedendo per ciascuna regione programmi di sostegno, che costituiscono uno strumento essenziale per l'approvvigionamento di prodotti agricoli di dette regioni. In vista della necessità di aggiornare le misure in vigore, anche in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 247/2006 e sostituirlo con un nuovo regolamento.
(2) È necessario precisare gli obiettivi fondamentali che il regime a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione contribuirà a realizzare.
(3) È inoltre necessario precisare il contenuto dei programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità («programmi POSEI») che, in applicazione del principio di sussidiarietà, gli Stati membri interessati dovrebbero elaborare al livello geografico più adeguato e sottoporre alla Commissione per approvazione.
(4) Per conseguire in maniera più efficace gli obiettivi del regime a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, i programmi POSEI dovrebbero includere misure che garantiscano l'approvvigionamento di prodotti agricoli nonché la conservazione e lo sviluppo delle produzioni agricole locali. Occorre armonizzare il livello di programmazione delle regioni interessate e rendere sistematico l'approccio di partenariato tra la Commissione e gli Stati membri.
(5) In applicazione del principio di sussidiarietà e in una prospettiva di flessibilità, i due principi su cui si basa l'approccio in materia di programmazione adottato per il regime a favore delle regioni ultraperiferiche, le autorità designate dallo Stato membro possono proporre modifiche al programma in modo da adattarlo alla realtà delle regioni ultraperiferiche. Dette autorità dovrebbero poter modificare i programmi POSEI in linea con il principio della semplificazione amministrativa, purché, così facendo, non compromettano l'efficacia dei programmi POSEI e le corrispondenti risorse finanziarie a essi assegnate. Nella stessa prospettiva, la procedura per modificare i programmi dovrebbe essere adeguata al livello pertinente per ciascun tipo di modifica.
(6) Per garantire l'approvvigionamento di prodotti agricoli essenziali delle regioni ultraperiferiche e per ovviare ai costi aggiuntivi causati dall'ultraperifericità di dette regioni, è opportuno istituire un regime specifico di approvvigionamento. In effetti, la particolare situazione geografica delle regioni ultraperiferiche determina in queste regioni costi aggiuntivi di trasporto per l'approvvigionamento di prodotti essenziali per il consumo umano, per la trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli. Inoltre, altri fattori oggettivi collegati alla condizione di ultraperifericità e, in particolare, l'insularità e le ridotte superfici agricole, impongono agli operatori e ai produttori delle regioni ultraperiferiche vincoli supplementari che ostacolano gravemente le loro attività. Tali svantaggi possono essere mitigati diminuendo il prezzo di detti prodotti essenziali. Tuttavia, il regime specifico di approvvigionamento non dovrebbe in alcun caso recare pregiudizio alle produzioni locali e al loro sviluppo.
(7) A tal fine è opportuno esentare, in deroga all'articolo 28 del trattato, le importazioni di taluni prodotti agricoli provenienti da paesi terzi dai dazi d'importazione applicabili. Per tener conto della loro origine e del trattamento doganale per essi stabilito dalle disposizioni legislative dell'Unione, ai fini della concessione dei vantaggi previsti dal regime specifico di approvvigionamento è opportuno equiparare i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o di deposito doganale nel territorio doganale dell'Unione ai prodotti importati direttamente.
(8) Per realizzare efficacemente l'obiettivo di ridurre i prezzi nelle regioni ultraperiferiche, minimizzando i costi aggiuntivi dovuti all'ultraperifericità, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti dell'Unione nelle regioni ultraperiferiche. Tali aiuti dovrebbero tenere conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli e di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi aggiuntivi connessi all'ultraperifericità, in particolare all'insularità e alla superficie ridotta, alla topografia e al clima difficili e al fatto che si tratta di isole caratterizzate da dispersione.
(9) Il sostegno alle filiere tradizionali si rivela tanto più necessario in quanto consente loro di rimanere competitive sul mercato dell'Unione dinanzi alla concorrenza dei paesi terzi. Al momento di elaborare i rispettivi programmi, gli Stati membri dovrebbero tuttavia, nella misura del possibile, garantire che le attività agricole nelle regioni ultraperiferiche siano diversificate.
(10) Al fine di evitare speculazioni che danneggerebbero gli utilizzatori finali nelle regioni ultraperiferiche, occorre precisare che soltanto i prodotti che rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità possono beneficiare del regime specifico di approvvigionamento.
(11) È opportuno prevedere norme per il funzionamento del regime, con riguardo in particolare a quelle relative all'istituzione di un registro degli operatori e di un sistema di titoli che tenga conto dei titoli di cui agli articoli 130 e 161 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (4).
(12) In considerazione dei requisiti in materia di sorveglianza delle operazioni che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento, dovrebbero essere effettuati controlli amministrativi per i prodotti in questione, in occasione della loro importazione o introduzione nelle regioni ultraperiferiche nonché della loro esportazione o spedizione a partire da dette regioni. Inoltre, per realizzare gli obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, i vantaggi economici di detto regime dovrebbero ripercuotersi a livello dei costi di produzione e determinare una riduzione dei prezzi fino allo stadio dell'utilizzatore finale. Essi dovrebbero essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.
(13) Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati alle esigenze di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, tale regime non dovrebbe nuocere al corretto funzionamento del mercato interno. Inoltre, i vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero determinare distorsioni degli scambi commerciali per i prodotti interessati. È opportuno, pertanto, vietare la spedizione o l'esportazione di questi prodotti dalle regioni ultraperiferiche. Tuttavia, è opportuno autorizzare la spedizione o l'esportazione di tali prodotti allorché il vantaggio economico derivante dal regime specifico di approvvigionamento è rimborsato.
(14) Per quanto riguarda i prodotti trasformati, è opportuno autorizzare gli scambi commerciali tra le regioni ultraperiferiche allo scopo di favorire il commercio tra di esse. È opportuno inoltre tener conto degli scambi commerciali nell'ambito del commercio regionale nonché delle esportazioni e delle spedizioni tradizionali con il resto dell'Unione o con i paesi terzi delle regioni ultraperiferiche e autorizzare per tutte queste regioni l'esportazione dei prodotti trasformati corrispondenti ai flussi di scambi commerciali tradizionali. A fini di chiarezza, è opportuno precisare il periodo di riferimento per la definizione dei quantitativi di tali prodotti tradizionalmente spediti o esportati.
(15) È opportuno adottare misure appropriate per consentire la necessaria ristrutturazione del settore di trasformazione dello zucchero nelle Azzorre. Queste misure dovrebbero tener conto del fatto che, per mantenere vitale il settore dello zucchero nelle Azzorre, è necessario garantire un determinato livello di produzione. In questo contesto, le Azzorre dovrebbero essere autorizzate a titolo eccezionale a spedire nel resto dell'Unione i quantitativi di zucchero e a superare i flussi tradizionali per un periodo limitato di cinque anni e entro quantitativi annui progressivamente ridotti. Poiché i quantitativi che potranno essere rispediti saranno proporzionali e limitati all'entità strettamente necessaria a garantire la vitalità della produzione e della trasformazione locali dello zucchero, la spedizione temporanea
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