Règlement délégué (UE) 2018/674 de la Commission du 17 novembre 2017 complétant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les points de recharge pour les véhicules à moteur de catégorie L, l'alimentation électrique à quai pour les bateaux de navigation intérieure et les points de ravitaillement en GNL pour les transports par voie d'eau, et modifiant cette directive en ce qui concerne les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène gazeux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

Coming into Force24 May 2018,24 May 2020
End of Effective Date31 December 9999
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/674/oj
Published date04 May 2018
Date17 November 2017
Celex Number32018R0674
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 114, 4 maggio 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 114, 4 mai 2018
L_2018114IT.01000101.xml
4.5.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 114/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/674 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2017

che integra la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna e i punti di rifornimento per il GNL per il trasporto per via navigabile, e modifica tale direttiva per quanto riguarda i connettori per veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (1), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 14, l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1) Il lavoro di normazione della Commissione ha lo scopo di garantire che le specifiche tecniche per l'interoperabilità dei punti di ricarica e di rifornimento siano definite in norme europee o internazionali, individuando le specifiche tecniche richieste e tenendo conto delle norme europee esistenti e delle attività di normazione internazionali connesse.
(2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione europea ha chiesto (3) al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e adottare norme europee appropriate (norme EN) o di modificare quelle esistenti per: la fornitura di elettricità per il trasporto marittimo e stradale e la navigazione interna; la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale; la fornitura di gas naturale, compreso il biometano, per il trasporto marittimo e stradale e la navigazione interna.
(3) Le norme elaborate da CEN e Cenelec sono state accettate dall'industria europea al fine di garantire la mobilità in tutta l'Unione di veicoli e imbarcazioni alimentati con combustibili diversi.
(4) Con lettera del 13 luglio 2017 CEN e Cenelec hanno informato la Commissione in merito alle norme da applicare per i punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico per i veicoli a motore della categoria L.
(5) La norma EN ISO 17268 relativa ai «dispositivi di collegamento per il rifornimento dei veicoli terrestri a idrogeno gassoso» è stata adottata dal CEN e dal Cenelec nel luglio 2016 e pubblicata nel novembre 2016.
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