Regulation (EC) No 1159/2005 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 amending Council Regulation (EC) No 2236/95 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks

Published date22 July 2005
Subject MatterTrans-European networks
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 191, 22 July 2005
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22.7.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191/16

REGOLAMENTO (CE) n. 1159/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2236/95 (3) disciplina fra l'altro il cofinanziamento di studi relativi a progetti di interesse comune per un importo di norma non superiore al 50 % del costo complessivo, mentre il contributo massimo destinato a progetti nel settore delle telecomunicazioni non può superare il 10 % del costo totale dell'investimento.
(2) La decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (4), individua progetti di interesse comune. L'esperienza acquisita nell'attuazione di tale decisione ha rivelato che meno di un progetto su venti riguarda la promozione dell'adozione di un servizio, mentre i rimanenti progetti ne sono studi di fattibilità. Ne risulta che l'impatto diretto del contributo finanziario alle reti di telecomunicazione transeuropee è limitato.
(3) Il costo di adozione di un servizio transeuropeo basato su reti di comunicazione di dati elettronici è assai maggiore del costo per un servizio paragonabile in un unico Stato membro a causa di ostacoli linguistici, culturali, giuridici e amministrativi.
(4) Il costo di uno studio preliminare per un servizio nel settore delle telecomunicazioni risulta essere una frazione elevata dell'investimento totale necessario per l'adozione del servizio e ne deriva che il contributo massimo consentito a norma del regolamento (CE) n. 2236/95 va a beneficio di tali studi, precludendo l'erogazione di un contributo all'adozione dei servizi. Di conseguenza, l'erogazione di contributi a norma del regolamento suddetto ha avuto fino ad ora
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