Regulation (EC) No 1382/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 on the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport system (Marco Polo Programme)

Published date02 August 2003
Subject MatterTransport,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 196, 02 August 2003
EUR-Lex - 32003R1382 - IT

Regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci ("programma Marco Polo")

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 02/08/2003 pag. 0001 - 0006


Regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 22 luglio 2003

relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci ("programma Marco Polo")

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, e l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 ha posto il riequilibrio fra modi di trasporto al centro della strategia di sviluppo sostenibile.

(2) In mancanza di interventi decisivi, il trasporto totale di merci su strada in Europa è destinato ad aumentare del 50 % entro il 2010, con un conseguente aumento del traffico merci internazionale su strada di circa 12 miliardi di tonnellate per chilometro all'anno.

(3) Nel Libro bianco dal titolo "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" la Commissione ha proposto di adottare misure che dovrebbero riportare, entro il 2010, la suddivisione fra i diversi modi di trasporto ai livelli registrati nel 1998. Ciò costituirà la premessa di un'ulteriore evoluzione negli equilibri a partire dal 2010.

(4) È necessario istituire un programma, in seguito denominato "programma Marco Polo" o "il programma", volto a ridurre la congestione stradale, a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci nella Comunità, nonché a potenziare il trasporto intermodale, contribuendo in tal modo ad un sistema di trasporti efficiente e sostenibile. Per realizzare tale obiettivo il programma dovrebbe prevedere azioni di sostegno destinate al settore del trasporto merci, a quello della logistica e ad altri settori collegati. Tali azioni dovrebbero contribuire a mantenere la suddivisione del traffico merci fra i diversi modi di trasporto ai livelli registrati nel 1998 contribuendo a trasferire il previsto aumento aggregato nel traffico merci internazionale su strada verso i trasporti marittimi a corto raggio, il trasporto ferroviario e le vie navigabili interne, o verso una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali siano i più brevi possibile.

(5) Il programma Marco Polo prevederà tre tipi di azione: in primo luogo, azioni di trasferimento fra modi, volte a trasferire quanto più traffico merci possibile, nelle attuali condizioni di mercato, dalla strada verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e le vie navigabili interne; in secondo luogo, azioni catalizzatrici, volte a modificare le modalità secondo cui sono effettuati i trasporti merci non su strada nella Comunità; in terzo luogo, azioni comuni di apprendimento, volte a migliorare le conoscenze logistiche nel settore merci ed a promuovere metodi e procedure avanzati di cooperazione nel mercato del trasporto merci.

(6) Le azioni devono riguardare il territorio di almeno due paesi. Qualora si tratti di Stati membri o di altri paesi che partecipano al programma Marco Polo conformemente alle condizioni previste dal presente regolamento, il programma rimborserà i costi sostenuti dalle imprese partecipanti, nei limiti previsti dal regolamento.

(7) Per riflettere la dimensione europea delle azioni, occorrerebbe incoraggiare la collaborazione tra imprese stabilite in paesi diversi sotto forma di un consorzio che presenti un'azione.

(8) I proponenti dovrebbero essere in grado di presentare progetti nuovi o, se del caso, progetti esistenti che soddisfino al meglio le attuali esigenze di mercato. Non si dovrebbero scoraggiare progetti accettabili introducendo una definizione eccessivamente rigorosa delle azioni ammissibili. In particolare, la flessibilità lasciata alla Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, per la selezione dei progetti dovrebbe consentire che progetti efficaci ma di importo inferiore alle soglie minime indicative di finanziamento, possano ottenere un contributo finanziario comunitario.

(9) Vi possono essere casi in cui lo sviluppo di un servizio esistente può produrre benefici pari o superiori in termini di ulteriore trasferimento fra modi, di qualità, di vantaggi ambientali e di efficienza rispetto all'avviamento di un nuovo servizio che comporta una spesa significativa.

(10) Per risultare trasparenti, obiettivi e contenuti entro limiti precisi, gli aiuti alla fase di avviamento delle azioni di trasferimento fra modi dovrebbero essere commisurati al risparmio che comporterà per la società il passaggio dal solo trasporto su strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario e alle vie navigabili interne oppure a una combinazione di modi di trasporto. La Commissione ha pertanto stabilito un contributo finanziario indicativo pari a 1 EUR per ogni 500 tonnellate per chilometro trasferite.

(11) Considerando, da un lato, l'importanza riconosciuta sia nel Libro bianco dal titolo "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" sia nelle conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg alla questione dell'internalizzazione dei costi esterni, segnatamente di quelli ambientali e, dall'altro, il carattere fortemente evolutivo del mercato dei trasporti, dovrebbe essere possibile tener conto dei lavori futuri riguardanti la metodologia da sviluppare per l'internalizzazione dei costi esterni, valutare regolarmente l'evoluzione dei differenziali di costi esterni e, se del caso, proporre di conseguenza una modifica dell'importo indicativo del contributo finanziario.

(12) I risultati delle azioni catalizzatrici e delle azioni comuni di apprendimento del programma dovrebbero essere adeguatamente diffusi, per garantirne riproduzione, pubblicità e trasparenza.

(13) In occasione della procedura di selezione e per tutta la durata dei progetti è necessario assicurare che i progetti selezionati...

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