Regulation (EC) No 1524/2007 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2007 amending Regulation (EC) No 2004/2003 on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding

Published date27 December 2007
Subject MatterProvisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 343, 27 December 2007
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27.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 343/5

Regolamento (CE) n. 1524/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 191,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che il Parlamento europeo debba pubblicare una relazione sull’applicazione di detto regolamento che indichi, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento.
(2) Nella risoluzione del 23 marzo 2006 sui partiti politici europei (3), il Parlamento europeo ha concluso che, alla luce dell’esperienza acquisita dalla sua entrata in vigore nel 2004, alcuni aspetti del regolamento (CE) n. 2004/2003 dovessero essere migliorati, il tutto con l’obiettivo prioritario di migliorare la situazione relativa al finanziamento di tali partiti politici e delle fondazioni ad essi affiliate.
(3) È opportuno introdurre disposizioni che prevedano il sostegno finanziario alle fondazioni politiche a livello europeo, in quanto le fondazioni politiche a livello europeo affiliate ai partiti politici a livello europeo possono, tramite le proprie attività, sostenere e perseguire gli obiettivi dei partiti politici europei, in particolare in termini di contributo al dibattito sui temi di politica pubblica europea e sull’integrazione europea, oltreché svolgere la funzione di catalizzatori per nuove idee, analisi e scelte politiche. Tale assistenza finanziaria dovrebbe figurare nella sezione «Parlamento» del bilancio generale dell’Unione europea, come avviene per i partiti politici a livello europeo.
(4) Garantire la più ampia partecipazione possibile dei cittadini alla vita democratica dell’Unione europea rimane un obiettivo importante. In tale contesto, le organizzazioni politiche giovanili possono svolgere un ruolo particolare, stimolando l’interesse dei giovani per il sistema politico dell’Unione europea, agevolandone la conoscenza concreta e incoraggiando attivamente la loro partecipazione al processo democratico a livello europeo.
(5) Per migliorare le condizioni per il finanziamento dei partiti politici a livello europeo e per incoraggiare questi ultimi a garantire un’adeguata programmazione finanziaria a lungo termine, è opportuno adeguare il livello minimo di cofinanziamento richiesto. È opportuno prevedere lo stesso livello di cofinanziamento per le fondazioni politiche a livello europeo.
(6) Allo scopo di rafforzare e promuovere ulteriormente il carattere europeo delle elezioni al Parlamento europeo, è opportuno prevedere chiaramente che gli stanziamenti a carico del bilancio generale dell’Unione europea possano essere utilizzati anche per finanziare campagne organizzate dai partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, a condizione che ciò non costituisca un finanziamento diretto o indiretto dei partiti politici o dei candidati nazionali. I partiti politici a livello europeo operano nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, in particolare per mettere in risalto il carattere europeo di tali elezioni. A norma dell’articolo 8 dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (4), il finanziamento e la limitazione delle spese elettorali nel quadro delle elezioni al Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali. Le disposizioni nazionali si applicano anche alle spese elettorali per le elezioni e i referendum nazionali,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 2004/2003

Il regolamento (CE) n. 2004/2003 è modificato come segue:

1) all’articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti:
«4) “fondazione politica a livello europeo”: un ente o una rete di enti dotati di personalità giuridica in uno Stato membro, affiliati ad un partito politico a livello europeo, che, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali perseguiti dall’Unione europea, sostengono ed integrano gli obiettivi di tale partito a livello europeo, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
attività di osservazione, analisi e arricchimento del dibattito sui temi di politica pubblica europea e sul processo di integrazione europea,
sviluppo di attività legate a questioni di politica pubblica europea, quali attività di organizzazione e sostegno relative a seminari, azioni di formazione, conferenze, studi sui temi di cui sopra a cui partecipino i soggetti maggiormente implicati, tra cui organizzazioni giovanili e rappresentanti della società civile,
sviluppo della cooperazione con enti dello stesso tipo al fine di promuovere la democrazia,
creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico ed altri soggetti interessati;
5) “finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea”: una sovvenzione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5) (in seguito denominato “il regolamento finanziario”).
2) all’articolo 3 l’unico comma diventa il paragrafo 1 e sono aggiunti i paragrafi seguenti: «2. Una fondazione politica a livello europeo soddisfa le condizioni seguenti:
a) deve essere affiliata ad uno dei partiti politici a livello europeo riconosciuti a norma del paragrafo 1, come certificato dal partito medesimo;
...

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