Regulation (EC) No 2887/2000 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on unbundled access to the local loop (Text with EEA relevance)

Published date30 December 2000
Subject MatterTechnical barriers,Competition,Internal market - Principles,Telecommunications
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 336, 30 December 2000
EUR-Lex - 32000R2887 - IT

Regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 30/12/2000 pag. 0004 - 0008


Regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 18 dicembre 2000

relativo all'accesso disaggregato alla rete locale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale(1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),

considerando quanto segue:

(1) Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona dei giorni 23 e 24 marzo 2000 si segnala che, affinché l'Europa possa pienamente cogliere le opportunità di crescita e di creazione di posti di lavoro offerte dall'economia digitale basata sulla conoscenza, è necessario che le imprese e i cittadini abbiano accesso ad un'infrastruttura a livello mondiale poco costosa e ad un'ampia gamma di servizi. Gli Stati membri, unitamente alla Commissione, sono stati invitati ad adoperarsi per incrementare la competitività delle reti di accesso locale prima della fine del 2000 e disaggregare l'accesso alla rete locale allo scopo di facilitare una sostanziale riduzione dei costi di utilizzo di Internet. Il Consiglio europeo di Feira del 20 giugno 2000 ha dato il proprio appoggio al proposto piano di azione eEurope, che individua nell'accesso disaggregato alla rete locale un obiettivo prioritario da conseguire a breve termine.

(2) Il disaggregamento della rete locale dovrebbe integrare le attuali disposizioni della normativa comunitaria che garantisce il servizio universale e l'accesso ad un prezzo abbordabile per tutti i cittadini incrementando la competitività, garantendo l'efficienza economica e apportando il massimo beneficio agli utenti.

(3) Per "rete locale" si intende il circuito fisico a coppia elicoidale metallica della rete telefonica pubblica fissa, che collega il punto terminale della rete presso l'abbonato al ripartitore principale, o ad altro dispositivo equivalente. Come segnalato nella Quinta relazione della Commissione sull'attuazione del pacchetto di regolamentazione per le telecomunicazioni, la rete di accesso locale resta uno dei segmenti meno concorrenziali del mercato delle telecomunicazioni liberalizzato. I nuovi operatori che entrano sul mercato non dispongono di estese infrastrutture di rete alternative e non sono in grado, utilizzando le tecnologie di tipo convenzionale, di emulare le economie di scala e la copertura di quegli operatori che hanno un rilevante potere di mercato nella rete telefonica pubblica fissa. Ciò dipende dal fatto che tali operatori hanno posato le proprie infrastrutture metalliche di accesso locale in un considerevole lasso di tempo protetti da diritti esclusivi e hanno potuto finanziare i costi di investimento grazie a rendite di monopolio.

(4) Nella risoluzione del 13 giugno 2000 concernente la comunicazione della Commissione sull'esame del quadro normativo delle comunicazioni 1999 il Parlamento europeo sottolinea che è importante consentire al settore di realizzare infrastrutture capaci di promuovere lo sviluppo delle comunicazioni e del commercio elettronico con interventi di regolamentazione che sostengano questa crescita. La risoluzione osserva che lo scorporo della rete locale riguarda oggi prevalentemente le infrastrutture metalliche di organismi in posizione dominante e che gli investimenti in infrastrutture alternative dovranno essere tali da garantire una redditività ragionevole, così da agevolare la penetrazione di tali infrastrutture in zone dove la loro presenza è ancora scarsa.

(5) La fornitura di nuove reti locali in fibra ottica ad elevata capacità direttamente ai principali utilizzatori è un mercato specifico che si sta sviluppando in condizioni concorrenziali con nuovi investimenti. Pertanto, il presente regolamento contempla l'accesso alla rete locale metallica, fatti salvi gli obblighi imposti a livello nazionale per quanto riguarda altri tipi di accesso alle infrastrutture locali.

(6) Non sarebbe economicamente conveniente per i nuovi operatori che entrano sul mercato duplicare integralmente ed entro tempi accettabili l'infrastruttura metallica di accesso locale dell'operatore esistente. Le infrastrutture alternative come la televisione via cavo, il satellite, le reti di accesso via etere in genere non offrono attualmente la medesima funzionalità e capillarità, sebbene la situazione possa variare da uno Stato membro all'altro.

(7) L'accesso disaggregato alla rete locale consente ai nuovi operatori di entrare in concorrenza con gli...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT