Regulation (EC) No 457/2007 of the European Parliament and of the Council of 25 April 2007 amending Regulation (EC) No 417/2002 on the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design requirements for single-hull oil tankers(Text with EEA relevance).

Published date30 April 2007
Subject MatterTransport,Approximation of laws,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 113, 30 April 2007
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30.4.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 113/1

REGOLAMENTO (CE) N. 457/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 417/2002 (3) prevede l’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente stabilite dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, modificata dal protocollo del 1978 («MARPOL 73/78») per le petroliere monoscafo, al fine di ridurre il rischio di inquinamento accidentale da idrocarburi nelle acque europee.
(2) Il regolamento (CE) n. 417/2002 ha istituito disposizioni che vietano il trasporto dei prodotti petroliferi pesanti nelle petroliere monoscafo dirette a o provenienti da porti dell’Unione europea.
(3) A seguito di un’iniziativa degli Stati membri e della Commissione all’interno dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), tale divieto è stato recepito a livello mondiale tramite una modifica dell’allegato I di MARPOL 73/78.
(4) I paragrafi 5, 6 e 7 della regola 13H dell’allegato I a MARPOL 73/78, relativa al divieto di trasporto di prodotti petroliferi pesanti in petroliere monoscafo, prevedono la possibilità di deroghe all’applicazione di talune disposizioni della regola 13H. La dichiarazione della presidenza italiana del Consiglio europeo per conto dell’Unione europea, che figura nella relazione ufficiale del Comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO (MEPC 50), esprime un impegno politico a non invocare tali deroghe.
(5) A norma del regolamento (CE) n. 417/2002, una nave battente bandiera di uno Stato membro potrebbe beneficiare delle deroghe di cui alla regola 13H ove operi al di fuori dei porti o terminali offshore soggetti alla
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