Regulation (EC) No 484/2002 of the European Parliament and of the Council of 1 March 2002 amending Council Regulations (EEC) No 881/92 and (EEC) No 3118/93 for the purposes of establishing a driver attestation
Published date | 19 March 2002 |
Subject Matter | Transport,Freedom of establishment,Internal market - Principles |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 76, 19 March 2002 |
Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente
Gazzetta ufficiale n. L 076 del 19/03/2002 pag. 0001 - 0006
Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 1o marzo 2002
che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 71,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) Conformemente al regolamento (CEE) n. 881/92(4) l'esecuzione dei trasporti internazionali di merci su strada è soggetta a una licenza comunitaria, vale a dire a un documento unificato.
(2) L'assenza di un simile documento unificato a certificazione che un conducente è autorizzato a guidare i veicoli che effettuano il trasporto ai sensi della licenza comunitaria, vale a dire i trasporti internazionali di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 e i trasporti di cabotaggio definiti e previsti dal regolamento (CEE) n. 3118/93(5), impedisce agli Stati membri di verificare se i conducenti dei paesi terzi siano assunti a termini di legge o messi a disposizione del trasportatore responsabile dell'operazione di trasporto conformemente alle norme di legge.
(3) Occorre quindi istituire un attestato di conducente e limitare il campo d'applicazione del presente regolamento ai conducenti cittadini dei paesi terzi e decidere successivamente l'eventuale estensione del medesimo, in base a una valutazione della Commissione.
(4) Il presente regolamento lascia impregiudicata qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare degli Stati membri e della Comunità in materia di circolazione, stabilimento ed accesso all'attività dei lavoratori.
(5) L'impossibilità di controllare la legalità del rapporto di lavoro o della messa a disposizione dei conducenti al di fuori dello Stato membro di stabilimento del trasportatore dà luogo a condizioni per cui i conducenti dei paesi terzi sono talvolta ingaggiati in modo irregolare ed esclusivamente per effettuare trasporti internazionali al di fuori dello Stato membro di stabilimento del trasportatore, allo scopo di eludere la legislazione nazionale dello Stato membro di stabilimento che ha rilasciato la licenza comunitaria del trasportatore.
(6) Ove si faccia ricorso a tali ingaggi irregolari, i conducenti subiscono spesso condizioni di lavoro e di retribuzione sfavorevoli, tali da mettere in pericolo la sicurezza stradale.
(7) Questo tipo di violazione sistematica della legislazione nazionale ha provocato gravi distorsioni di concorrenza tra i trasportatori che ricorrono alle pratiche menzionate e i trasportatori che si avvalgono solo di conducenti assunti a termini di legge.
(8) Le autorità di controllo non hanno la possibilità di verificare le condizioni di lavoro dei conducenti assunti in modo irregolare.
(9) L'introduzione di un attestato di conducente non può essere adeguatamente...
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