Regulation (EC) No 546/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 amending Regulation (EC) No 1927/2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund
Published date | 29 June 2009 |
Subject Matter | Economic policy,Employment,Social Policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 167, 29 June 2009 |
29.6.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 167/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 546/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 159, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (4) ha istituito il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione («FEG») per permettere alla Comunità di fornire un sostegno e dimostrare solidarietà verso i lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione. |
(2) | Nella sua comunicazione del 2 luglio 2008, la Commissione ha presentato, conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la sua prima relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione ha concluso che è opportuno rafforzare l’impatto del FEG sulla creazione di posti di lavoro e di opportunità di formazione per i lavoratori europei. |
(3) | I «Principi comuni di flessicurezza» approvati dal Consiglio europeo il 14 dicembre 2007 e la comunicazione della Commissione dal titolo «Nuove competenze per nuovi lavori: Prevedere le esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi» sottolineano l’obiettivo di promozione della costante capacità di adattamento e di inserimento professionale dei lavoratori grazie ad una migliore offerta di formazione a tutti i livelli e a strategie di sviluppo delle competenze adeguate alle necessità dell’economia, ivi comprese, ad esempio, le competenze occorrenti per il passaggio ad un’economia a bassa emissione di carbonio e basata sulla conoscenza. |
(4) | Il 26 novembre 2008 la Commissione ha pubblicato una comunicazione su un piano europeo di ripresa economica basato sui principi fondamentali di solidarietà e di giustizia sociale. Nell’ambito della risposta alla crisi è necessario rivedere le norme del FEG per prevedere una deroga al fine di estendere temporaneamente il campo d’applicazione del FEG e di permettergli di reagire più efficacemente. Gli Stati membri che chiedono un contributo del FEG in base alla presente deroga devono stabilire un legame diretto e dimostrabile tra gli esuberi e la crisi finanziaria ed economica. |
(5) | Al fine di garantire un’applicazione trasparente dei criteri d’intervento, è opportuno introdurre una definizione dell’evento qualificabile come esubero. Per rendere più flessibili le condizioni di presentazione di una domanda da parte degli Stati membri e raggiungere meglio gli obiettivi di solidarietà, dovrebbe essere abbassata la soglia degli esuberi. |
(6) | Conformemente all’obiettivo del trattamento equo e non discriminatorio, tutti i lavoratori la cui collocazione in esubero può essere chiaramente collegata allo stesso evento dovrebbero poter beneficiare dell’insieme di servizi personalizzati per il quale è chiesto un contributo del FEG. |
(7) | L’assistenza tecnica prestata su iniziativa della Commissione dovrebbe essere utilizzata per facilitare l’intervento del FEG. |
(8) | Al fine di fornire un finanziamento supplementare del FEG durante il periodo della crisi finanziaria ed economica, è opportuno aumentare temporaneamente il tasso di cofinanziamento. |
(9) | Al fine di migliorare la qualità degli interventi e di prevedere un periodo di tempo sufficiente per garantire l’efficacia delle misure di reinserimento professionale dei lavoratori più vulnerabili, occorre estendere e precisare il periodo durante il quale le misure ammissibili al finanziamento devono essere eseguite. |
(10) | È opportuno rivedere il funzionamento del FEG mediante l’inclusione della deroga temporanea volta ad aiutare i lavoratori in esubero a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale. |
(11) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1927/2006, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1927/2006 è così modificato:
1) | all’articolo 1 è inserito il seguente paragrafo: «1 bis. In deroga al paragrafo 1, il FEG fornisce un sostegno anche ai lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale, a |
To continue reading
Request your trial