Regulation (EC) No 546/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 amending Regulation (EC) No 1927/2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund

Published date29 June 2009
Subject MatterEconomic policy,Employment,Social Policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 167, 29 June 2009
L_2009167IT.01002601.xml
29.6.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167/26

REGOLAMENTO (CE) N. 546/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 159, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (4) ha istituito il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione («FEG») per permettere alla Comunità di fornire un sostegno e dimostrare solidarietà verso i lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione.
(2) Nella sua comunicazione del 2 luglio 2008, la Commissione ha presentato, conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la sua prima relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione ha concluso che è opportuno rafforzare l’impatto del FEG sulla creazione di posti di lavoro e di opportunità di formazione per i lavoratori europei.
(3) I «Principi comuni di flessicurezza» approvati dal Consiglio europeo il 14 dicembre 2007 e la comunicazione della Commissione dal titolo «Nuove competenze per nuovi lavori: Prevedere le esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi» sottolineano l’obiettivo di promozione della costante capacità di adattamento e di inserimento professionale dei lavoratori grazie ad una migliore offerta di formazione a tutti i livelli e a strategie di sviluppo delle competenze adeguate alle necessità dell’economia, ivi comprese, ad esempio, le competenze occorrenti per il passaggio ad un’economia a bassa emissione di carbonio e basata sulla conoscenza.
(4) Il 26 novembre 2008 la Commissione ha pubblicato una comunicazione su un piano europeo di ripresa economica basato sui principi fondamentali di solidarietà e di giustizia sociale. Nell’ambito della risposta alla crisi è necessario rivedere le norme del FEG per prevedere una deroga al fine di estendere temporaneamente il campo d’applicazione del FEG e di permettergli di reagire più efficacemente. Gli Stati membri che chiedono un contributo del FEG in base alla presente deroga devono stabilire un legame diretto e dimostrabile tra gli esuberi e la crisi finanziaria ed economica.
(5) Al fine di garantire un’applicazione trasparente dei criteri d’intervento, è opportuno introdurre una definizione dell’evento qualificabile come esubero. Per rendere più flessibili le condizioni di presentazione di una domanda da parte degli Stati membri e raggiungere meglio gli obiettivi di solidarietà, dovrebbe essere abbassata la soglia degli esuberi.
(6) Conformemente all’obiettivo del trattamento equo e non discriminatorio, tutti i lavoratori la cui collocazione in esubero può essere chiaramente collegata allo stesso evento dovrebbero poter beneficiare dell’insieme di servizi personalizzati per il quale è chiesto un contributo del FEG.
(7) L’assistenza tecnica prestata su iniziativa della Commissione dovrebbe essere utilizzata per facilitare l’intervento del FEG.
(8) Al fine di fornire un finanziamento supplementare del FEG durante il periodo della crisi finanziaria ed economica, è opportuno aumentare temporaneamente il tasso di cofinanziamento.
(9) Al fine di migliorare la qualità degli interventi e di prevedere un periodo di tempo sufficiente per garantire l’efficacia delle misure di reinserimento professionale dei lavoratori più vulnerabili, occorre estendere e precisare il periodo durante il quale le misure ammissibili al finanziamento devono essere eseguite.
(10) È opportuno rivedere il funzionamento del FEG mediante l’inclusione della deroga temporanea volta ad aiutare i lavoratori in esubero a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale.
(11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1927/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1927/2006 è così modificato:

1) all’articolo 1 è inserito il seguente paragrafo: «1 bis. In deroga al paragrafo 1, il FEG fornisce un sostegno anche ai lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale, a
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT