Regulation (EEC) No 1035/72 of the Council of 18 May 1972 on the common organization of the market in fruit and vegetables
Published date | 20 May 1972 |
Subject Matter | Fruit and vegetables |
Official Gazette Publication | Journal officiel des Communautés européennes, L 118, 20 mai 1972,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 118, 20 maggio 1972 |
Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 118 del 20/05/1972 pag. 0001 - 0017
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0423
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0437
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 7 pag. 0250
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0258
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0258
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0162
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0162
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( 1 ) GU n . 30 del 20 . 4 . 1962 , pag . 965/62 .
( 2 ) GU n . L 282 del 23 . 12 . 1971 , pag . 8 .
( 3 ) GU n . 192 del 27 . 10 . 1966 , pag . 3282/66 .
( 4 ) GU n . 192 del 27 . 10 . 1966 , pag . 3286/66 .
( 5 ) GU n . L 151 del 7 . 7 . 1971 , pag . 1 .
( 6 ) GU n . L 318 del 18 . 12 . 1969 , pag . 6 .
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1035/72 DEL CONSIGLIO
del 18 maggio 1972
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ,
considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore degli ortofrutticoli sono attualmente sparse in vari regolamenti distinti , elaborati in epoche diverse e modificati _ taluni _ varie volte dopo la loro adozione ; che , per il loro numero , la loro complessità e la difficoltà di coordinarne le disposizioni , i testi in oggetto mancano della chiarezza necessaria per qualsiasi regolamentazione ; che , in tali condizioni , è opportuno procedere alla loro codificazione ;
considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che puo assumere forme diverse a seconda dei prodotti ;
considerando che la produzione di ortofrutticoli costituisce un elemento importante del reddito agricolo e che , pertanto , si deve tendere a realizzare un equilibrio tra l'offerta e la domanda , tenendo conto degli scambi con i paesi terzi , ad un livello di prezzi equo per i produttori , pur favorendo la specializzazione all'interno della Comunità :
considerando che , nell'ambito degli obiettivi da raggiungere , una delle misure da adottare per l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati è la determinazione di norme comuni da applicarsi agli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità o spediti verso i paesi terzi ; che l'applicazione di tali norme dovrebbe avere l'effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente , di orientare la produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale , contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione ;
considerando che la normalizzazione puo raggiungere il suo pieno effetto soltanto se attuata a tutti gli stadi della commercializzazione ; che possono tuttavia prevedersi delle eccezioni per talune operazioni che intervengono all'inizio del circuito di commercializzazione , nonché per i prodotti avviati verso le industrie trasformatrici ;
considerando che le norme di qualità devono poter essere completate , ove necessario , per un periodo limitato , con l'aggiunta di categorie di qualità inferiori ; che la definizione di tali categorie deve essere fissata tenendo conto della situazione delle tecniche di produzione e di commercializzazione , nonché del fatto che la commercializzazione dei prodotti in questione presenta interesse solo sul piano locale e che conseguentemente non è opportuno applicare dette categorie all'importazione dei prodotti in provenienza dai paesi terzi ; tuttavia , è opportuno prevedere che dette categorie di qualità o talune delle loro specificazioni siano applicabili soltanto se i prodotti ad esse rispondenti sono necessari per far fronte alle esigenze del consumo ;
considerando che , nel caso di raccolti particolarmente deficitari , è utile prevedere la possibilità di adottare , per un periodo limitato , misure derogative all'applicazione delle norme di qualità allo scopo di permettere la commercializzazione dei prodotti non conformi a tali norme ;
considerando che , qualora i prodotti rispondenti alle norme superino le esigenze del consumo anche se per questi prodotti non fosse applicabile la categoria supplementare di qualità , è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure per modificare la calibratura minima richiesta per tali prodotti ;
considerando che , per assicurare il rispetto delle norme di qualità ed ottenerne un'applicazione uniforme , è necessario prevedere un controllo e l'obbligo d'infliggere sanzioni per le eventuali infrazioni ;
considerando che , tenuto conto delle caratteristiche del mercato degli ortofrutticoli , la costituzione di organizzazioni di produttori , che facciano obbligo ai loro membri di conformarsi a determinate norme specialmente in materia di commercializzazione , contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati ;
considerando che occorre pertanto prevedere disposizioni volte ad agevolare la costituzione e il funzionamento delle suddette organizzazione ; che , a tal fine , è opportuno consentire agli Stati membri di concedere a queste organizzazioni aiuti di cui la Comunità assicurerà parzialmente il finanziamento ; che , tuttavia , occorre limitare l'ammontare di tali aiuti è conferire loro un carattere transitorio e decrescente , per aumentare gradualmente la responsabilita finanziaria dei produttori ;
considerando che , per stabilizzare i corsi è auspicabile che tali organizzazioni possano intervenire sul mercato , applicando , in particolare , un prezzo di ritiro dalla vendita , al di sotto del quale i prodotti dei loro aderenti vengono ritirati dalla vendita ;
considerando che , allo scopo di far fronte , per taluni ortofrutticoli che presentano un particolare interesse per il reditto dei produttori , a gravi perturbazioni sul mercato comunitario , è necessario fissare , per ciascuno di questi prodotti , un prezzo di base rappresentativo delle zone di produzione della Comunità , aventi i prezzi più bassi , nonché un prezzo d'acquisto , che servano a determinare i livelle dei prezzi per gli interventi e l'ammontare delle compensazioni da concedere a titolo di questi interventi ;
considerando che quando si presentano tali perturbazioni , è opportuno prevedere per gli Stati membri l'obbligo di accordare compensazioni finanziarie alle organizzazioni di produttori che dispongono il ritiro dal mercato e quello di acquistare i prodotti offerti , in caso di crisi grave ; che , tuttavia , poiché l'adempimento di quest'ultimo obbligo puo comportare gravi difficoltà in taluni Stati membri , è opportuno prevedere che tali Stati membri possano esserne esonerati ;
considerando che l'azione delle organizzazione di produttori deve potersi esercitare tenendo conto di talune condizioni locali di mercato e con la necessaria prontezza per evitare il protrarsi del crollo dei corsi ;
considerando che è opportuno adottare le misure necessarie affinche gli interventi abbiano per oggetto con priorità i prodotti delle categorie di qualità inferiori al fine di consentire una migliore commercializzazione dei prodotti delle categorie di qualità superiori ;
considerando che le misure di intervento possono avere pieno effetto soltanto se i prodotti ritirati dal mercato non non sono nuovamente immessi nel circuito commerciale abituale per il genere di prodotti considerati ; che occorre definire le varie forme di destinazioni o utilizzazioni rispondenti a tale condizione in modo da evitare , nella misura del possibile , la distruzione dei prodotti cosi ritirati ;
considerando che , in periodo d'intervento sul mercato , le quantità di prodotti che possono essere ritirati o acquistati rischiano di superare le possibilità offerte dalle destinazioni o utilizzazione ammesse ; che in tal caso è opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare , a talune condizioni , misure intese a favorire l'utilizzazione dei prodotti da parte dei produttori nella loro azienda ;
considerando che l'attuazione di un mercato unico nella Comunità nel settore degli ortofrutticoli implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità ; che , in linea di massima , l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune deve bastare a stabilizzare il mercato comunitario impedendo che il livello dei prezzi nei paesi terzi e le loro oscillazioni si ripercuotono sui prezzi praticati all'interno della Comunità ;
considerando , tuttavia , che è necessario evitare , sul mercato della Comunità , perturbazioni dovute ad offerte in provenienza dai paesi terzi fatte a prezzi anormali ; che a tal fine occorre prevedere la fissazione per gli ortofrutticoli , di prezzi di riferimento e la riscossione , in più del dazio doganale , di una tassa di compensazione , quando il prezzo d'entrata dei prodotti importati è inferiore al prezzo di riferimento ;
considerando che , nella maggior parte dei casi , il regime cosi instaurato consente di rinunciare a qualsiasi misura di restrizione quantitativa alla frontiera esterna della Comunità ; che , in circostanze eccezionali , tale meccanismo puo risultare inefficiente ; che , per non lasciare in simili casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che potrebbero risultarne , proprio quando sono stati aboliti degli ostacoli all'importanzione esistenti...
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