Regulation (EEC) No 1035/72 of the Council of 18 May 1972 on the common organization of the market in fruit and vegetables

Published date20 May 1972
Subject MatterFruit and vegetables
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 118, 20 mai 1972
EUR-Lex - 31972R1035 - IT 31972R1035

Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 20/05/1972 pag. 0001 - 0017
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0423
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0437
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 7 pag. 0250
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0258
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0258
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0162
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0162


++++

( 1 ) GU n . 30 del 20 . 4 . 1962 , pag . 965/62 .

( 2 ) GU n . L 282 del 23 . 12 . 1971 , pag . 8 .

( 3 ) GU n . 192 del 27 . 10 . 1966 , pag . 3282/66 .

( 4 ) GU n . 192 del 27 . 10 . 1966 , pag . 3286/66 .

( 5 ) GU n . L 151 del 7 . 7 . 1971 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 318 del 18 . 12 . 1969 , pag . 6 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1035/72 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 1972

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore degli ortofrutticoli sono attualmente sparse in vari regolamenti distinti , elaborati in epoche diverse e modificati _ taluni _ varie volte dopo la loro adozione ; che , per il loro numero , la loro complessità e la difficoltà di coordinarne le disposizioni , i testi in oggetto mancano della chiarezza necessaria per qualsiasi regolamentazione ; che , in tali condizioni , è opportuno procedere alla loro codificazione ;

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che puo assumere forme diverse a seconda dei prodotti ;

considerando che la produzione di ortofrutticoli costituisce un elemento importante del reddito agricolo e che , pertanto , si deve tendere a realizzare un equilibrio tra l'offerta e la domanda , tenendo conto degli scambi con i paesi terzi , ad un livello di prezzi equo per i produttori , pur favorendo la specializzazione all'interno della Comunità :

considerando che , nell'ambito degli obiettivi da raggiungere , una delle misure da adottare per l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati è la determinazione di norme comuni da applicarsi agli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità o spediti verso i paesi terzi ; che l'applicazione di tali norme dovrebbe avere l'effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente , di orientare la produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale , contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione ;

considerando che la normalizzazione puo raggiungere il suo pieno effetto soltanto se attuata a tutti gli stadi della commercializzazione ; che possono tuttavia prevedersi delle eccezioni per talune operazioni che intervengono all'inizio del circuito di commercializzazione , nonché per i prodotti avviati verso le industrie trasformatrici ;

considerando che le norme di qualità devono poter essere completate , ove necessario , per un periodo limitato , con l'aggiunta di categorie di qualità inferiori ; che la definizione di tali categorie deve essere fissata tenendo conto della situazione delle tecniche di produzione e di commercializzazione , nonché del fatto che la commercializzazione dei prodotti in questione presenta interesse solo sul piano locale e che conseguentemente non è opportuno applicare dette categorie all'importazione dei prodotti in provenienza dai paesi terzi ; tuttavia , è opportuno prevedere che dette categorie di qualità o talune delle loro specificazioni siano applicabili soltanto se i prodotti ad esse rispondenti sono necessari per far fronte alle esigenze del consumo ;

considerando che , nel caso di raccolti particolarmente deficitari , è utile prevedere la possibilità di adottare , per un periodo limitato , misure derogative all'applicazione delle norme di qualità allo scopo di permettere la commercializzazione dei prodotti non conformi a tali norme ;

considerando che , qualora i prodotti rispondenti alle norme superino le esigenze del consumo anche se per questi prodotti non fosse applicabile la categoria supplementare di qualità , è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure per modificare la calibratura minima richiesta per tali prodotti ;

considerando che , per assicurare il rispetto delle norme di qualità ed ottenerne un'applicazione uniforme , è necessario prevedere un controllo e l'obbligo d'infliggere sanzioni per le eventuali infrazioni ;

considerando che , tenuto conto delle caratteristiche del mercato degli ortofrutticoli , la costituzione di organizzazioni di produttori , che facciano obbligo ai loro membri di conformarsi a determinate norme specialmente in materia di commercializzazione , contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati ;

considerando che occorre pertanto prevedere disposizioni volte ad agevolare la costituzione e il funzionamento delle suddette organizzazione ; che , a tal fine , è opportuno consentire agli Stati membri di concedere a queste organizzazioni aiuti di cui la Comunità assicurerà parzialmente il finanziamento ; che , tuttavia , occorre limitare l'ammontare di tali aiuti è conferire loro un carattere transitorio e decrescente , per aumentare gradualmente la responsabilita finanziaria dei produttori ;

considerando che , per stabilizzare i corsi è auspicabile che tali organizzazioni possano intervenire sul mercato , applicando , in particolare , un prezzo di ritiro dalla vendita , al di sotto del quale i prodotti dei loro aderenti vengono ritirati dalla vendita ;

considerando che , allo scopo di far fronte , per taluni ortofrutticoli che presentano un particolare interesse per il reditto dei produttori , a gravi perturbazioni sul mercato comunitario , è necessario fissare , per ciascuno di questi prodotti , un prezzo di base rappresentativo delle zone di produzione della Comunità , aventi i prezzi più bassi , nonché un prezzo d'acquisto , che servano a determinare i livelle dei prezzi per gli interventi e l'ammontare delle compensazioni da concedere a titolo di questi interventi ;

considerando che quando si presentano tali perturbazioni , è opportuno prevedere per gli Stati membri l'obbligo di accordare compensazioni finanziarie alle organizzazioni di produttori che dispongono il ritiro dal mercato e quello di acquistare i prodotti offerti , in caso di crisi grave ; che , tuttavia , poiché l'adempimento di quest'ultimo obbligo puo comportare gravi difficoltà in taluni Stati membri , è opportuno prevedere che tali Stati membri possano esserne esonerati ;

considerando che l'azione delle organizzazione di produttori deve potersi esercitare tenendo conto di talune condizioni locali di mercato e con la necessaria prontezza per evitare il protrarsi del crollo dei corsi ;

considerando che è opportuno adottare le misure necessarie affinche gli interventi abbiano per oggetto con priorità i prodotti delle categorie di qualità inferiori al fine di consentire una migliore commercializzazione dei prodotti delle categorie di qualità superiori ;

considerando che le misure di intervento possono avere pieno effetto soltanto se i prodotti ritirati dal mercato non non sono nuovamente immessi nel circuito commerciale abituale per il genere di prodotti considerati ; che occorre definire le varie forme di destinazioni o utilizzazioni rispondenti a tale condizione in modo da evitare , nella misura del possibile , la distruzione dei prodotti cosi ritirati ;

considerando che , in periodo d'intervento sul mercato , le quantità di prodotti che possono essere ritirati o acquistati rischiano di superare le possibilità offerte dalle destinazioni o utilizzazione ammesse ; che in tal caso è opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare , a talune condizioni , misure intese a favorire l'utilizzazione dei prodotti da parte dei produttori nella loro azienda ;

considerando che l'attuazione di un mercato unico nella Comunità nel settore degli ortofrutticoli implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità ; che , in linea di massima , l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune deve bastare a stabilizzare il mercato comunitario impedendo che il livello dei prezzi nei paesi terzi e le loro oscillazioni si ripercuotono sui prezzi praticati all'interno della Comunità ;

considerando , tuttavia , che è necessario evitare , sul mercato della Comunità , perturbazioni dovute ad offerte in provenienza dai paesi terzi fatte a prezzi anormali ; che a tal fine occorre prevedere la fissazione per gli ortofrutticoli , di prezzi di riferimento e la riscossione , in più del dazio doganale , di una tassa di compensazione , quando il prezzo d'entrata dei prodotti importati è inferiore al prezzo di riferimento ;

considerando che , nella maggior parte dei casi , il regime cosi instaurato consente di rinunciare a qualsiasi misura di restrizione quantitativa alla frontiera esterna della Comunità ; che , in circostanze eccezionali , tale meccanismo puo risultare inefficiente ; che , per non lasciare in simili casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che potrebbero risultarne , proprio quando sono stati aboliti degli ostacoli all'importanzione esistenti...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT