Regulation (EEC) No 1392/74 of the Council of 4 June 1974 amending Regulation (EEC) Nos 1408/71 and 574/72 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community
Published date | 08 June 1974 |
Subject Matter | Social provisions,Social security for migrant workers,Free movement of workers |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 152, 8 June 1974 |
Regolamento (CEE) n. 1392/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 relativi all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 152 del 08/06/1974 pag. 0001 - 0009
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0017
++++
( 1 ) GU n . L 149 del 5 . 7 . 1971 , pag . 2 .
( 2 ) GU n . L 306 del 31 . 12 . 1972 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 74 del 27 . 3 . 1972 , pag . 1 .
( 4 ) GU n . L 86 del 31 . 3 . 1973 , pag . 1 .
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1392/74 DEL CONSIGLIO
del 4 giugno 1974
che modifica i regolamenti ( CEE ) n . 1408/71 e n . 574/72 relativi all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 2 , 7 e 51 ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 del Consiglio , del 14 giugno 1971 , relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2864/72 ( 2 ) , in particolare gli articoli 95 e 97 ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 574/72 del Consiglio , del 21 marzo 1972 , che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 878/73 ( 4 ) , in particolare l'articolo 121 ,
vista la proposta della Commissione , elaborata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ,
visto il parere del Parlamento europeo ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ,
considerando che i regolamenti ( CEE ) n . 1408/71 e n . 574/72 sono entrati in vigore il 1 ottobre 1972 e sono applicabili nei nuovi Stati membri dal 1 aprile 1973 ;
considerando che talune legislazioni nazionali hanno subito modifiche dopo queste date ed altresì che l'esperienza ha posto in evidenza talune lacune nella regolamentazione comunitaria ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 è modificato come segue :
1 . All'articolo 15 , paragrafo 3 , il secondo comma è soppresso .
2 . L'Allegato II è così modificato :
Parti A e B punto 21 . GERMANIA _ REGNO UNITO :
Il testo della lettera a ) è sostituito dal seguente testo :
" a ) L'articolo 3 , paragrafi 1 e 6 , e l'articolo 7 , paragrafi da 2 a 6 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960 ; "
3 . L'Allegato III è così modificato :
Il testo del punto I . REGNO UNITO è sostituito dal seguente testo :
" I . REGNO UNITO
Gran Bretagna
La legge del 14 luglio 1971 sulle prestazioni d'invalidità
Irlanda del Nord
La legge del 16 luglio 1971 sulle prestazioni d'invalidità . "
4 . L'allegato IV è così modificato :
1 . Tavola BELGIO , voce ITALIA , colonna Regime generale :
La parola " concordanza " è sostituita con " non concordanza " .
2 . Tavola FRANCIA , voce ITALIA , colonne Regime generale 1 gruppo , Regime agricolo Invalidità 2/3 , Regime miniere Invalidità generale 2/3 :
La parola " concordanza " è sostituita con " non concordanza " .
3 . Tavola LUSSEMBURGO , voce ITALIA , colonna Invalidità operai :
La parola " concordanza " è sostituita con " non concordanza " .
5 . L'allegato V è modificato come segue :
1 . Punto B . DANIMARCA :
Dopo il paragrafo 9 si aggiungano i seguenti paragrafi :
" 10 . Per determinare il diritto alle prestazioni in natura , in applicazione dell'articolo 22 , paragrafo 1 , lettera a ) , e dell'articolo 31 del regolamento , il termine " familiare " designa qualsiasi persona considerata familiare a norma della legge sul servizio pubblico di sanità .
11 . Per l'applicazione alla legislazione danese dell'articolo 12 , paragrafo 2 , del regolamento , le pensioni d'invalidità , di vecchiaia e di vedova sono considerate prestazioni della stessa natura . "
2 . Punto C . GERMANIA :
Dopo il paragrafo 7 , si aggiungano i seguenti paragrafi :
" 8 . L'articolo 1233 della legge in materia di assicurazione sociale ( RVO ) e l'articolo 10 della legge sull'assicurazione degli impiegati ( AVG ) modificati dalla legge del 16 ottobre 1972 in materia di riforma del regime delle pensioni , che disciplinano l'assicurazione volontaria nel quadro dei regimi tedeschi di assicurazione per la pensione , sono applicabili ai cittadini degli altri Stati membri nonché agli apolidi e profughi che risiedono sul territorio degli altri Stati membri , secondo le seguenti modalità :
Ove le condizioni generali siano soddisfatte , possono essere versati contributi volontari all'assicurazione tedesca per la pensione :
a ) qualora l'interessato abbia il suo domicilio o residenza nel territorio della Repubblica federale di Germania ;
b ) qualora l'interessato abbia il suo domicilio o residenza nel territorio di un altro Stato membro e sia stato precedentemente iscritto , in un qualsiasi momento , ad un'assicurazione tedesca obbligatoria o volontaria per la pensione ;
c ) qualora l'interessato , cittadino di un altro Stato membro , abbia il suo domicilio o residenza nel territorio di...
To continue reading
Request your trial