Regulation (EEC) No 1392/74 of the Council of 4 June 1974 amending Regulation (EEC) Nos 1408/71 and 574/72 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community

Published date08 June 1974
Subject MatterSocial provisions,Social security for migrant workers,Free movement of workers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 152, 8 June 1974
EUR-Lex - 31974R1392 - IT 31974R1392

Regolamento (CEE) n. 1392/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 relativi all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 152 del 08/06/1974 pag. 0001 - 0009
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0017


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( 1 ) GU n . L 149 del 5 . 7 . 1971 , pag . 2 .

( 2 ) GU n . L 306 del 31 . 12 . 1972 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 74 del 27 . 3 . 1972 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 86 del 31 . 3 . 1973 , pag . 1 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1392/74 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1974

che modifica i regolamenti ( CEE ) n . 1408/71 e n . 574/72 relativi all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 2 , 7 e 51 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 del Consiglio , del 14 giugno 1971 , relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2864/72 ( 2 ) , in particolare gli articoli 95 e 97 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 574/72 del Consiglio , del 21 marzo 1972 , che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 878/73 ( 4 ) , in particolare l'articolo 121 ,

vista la proposta della Commissione , elaborata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che i regolamenti ( CEE ) n . 1408/71 e n . 574/72 sono entrati in vigore il 1 ottobre 1972 e sono applicabili nei nuovi Stati membri dal 1 aprile 1973 ;

considerando che talune legislazioni nazionali hanno subito modifiche dopo queste date ed altresì che l'esperienza ha posto in evidenza talune lacune nella regolamentazione comunitaria ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 è modificato come segue :

1 . All'articolo 15 , paragrafo 3 , il secondo comma è soppresso .

2 . L'Allegato II è così modificato :

Parti A e B punto 21 . GERMANIA _ REGNO UNITO :

Il testo della lettera a ) è sostituito dal seguente testo :

" a ) L'articolo 3 , paragrafi 1 e 6 , e l'articolo 7 , paragrafi da 2 a 6 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960 ; "

3 . L'Allegato III è così modificato :

Il testo del punto I . REGNO UNITO è sostituito dal seguente testo :

" I . REGNO UNITO

Gran Bretagna

La legge del 14 luglio 1971 sulle prestazioni d'invalidità

Irlanda del Nord

La legge del 16 luglio 1971 sulle prestazioni d'invalidità . "

4 . L'allegato IV è così modificato :

1 . Tavola BELGIO , voce ITALIA , colonna Regime generale :

La parola " concordanza " è sostituita con " non concordanza " .

2 . Tavola FRANCIA , voce ITALIA , colonne Regime generale 1 gruppo , Regime agricolo Invalidità 2/3 , Regime miniere Invalidità generale 2/3 :

La parola " concordanza " è sostituita con " non concordanza " .

3 . Tavola LUSSEMBURGO , voce ITALIA , colonna Invalidità operai :

La parola " concordanza " è sostituita con " non concordanza " .

5 . L'allegato V è modificato come segue :

1 . Punto B . DANIMARCA :

Dopo il paragrafo 9 si aggiungano i seguenti paragrafi :

" 10 . Per determinare il diritto alle prestazioni in natura , in applicazione dell'articolo 22 , paragrafo 1 , lettera a ) , e dell'articolo 31 del regolamento , il termine " familiare " designa qualsiasi persona considerata familiare a norma della legge sul servizio pubblico di sanità .

11 . Per l'applicazione alla legislazione danese dell'articolo 12 , paragrafo 2 , del regolamento , le pensioni d'invalidità , di vecchiaia e di vedova sono considerate prestazioni della stessa natura . "

2 . Punto C . GERMANIA :

Dopo il paragrafo 7 , si aggiungano i seguenti paragrafi :

" 8 . L'articolo 1233 della legge in materia di assicurazione sociale ( RVO ) e l'articolo 10 della legge sull'assicurazione degli impiegati ( AVG ) modificati dalla legge del 16 ottobre 1972 in materia di riforma del regime delle pensioni , che disciplinano l'assicurazione volontaria nel quadro dei regimi tedeschi di assicurazione per la pensione , sono applicabili ai cittadini degli altri Stati membri nonché agli apolidi e profughi che risiedono sul territorio degli altri Stati membri , secondo le seguenti modalità :

Ove le condizioni generali siano soddisfatte , possono essere versati contributi volontari all'assicurazione tedesca per la pensione :

a ) qualora l'interessato abbia il suo domicilio o residenza nel territorio della Repubblica federale di Germania ;

b ) qualora l'interessato abbia il suo domicilio o residenza nel territorio di un altro Stato membro e sia stato precedentemente iscritto , in un qualsiasi momento , ad un'assicurazione tedesca obbligatoria o volontaria per la pensione ;

c ) qualora l'interessato , cittadino di un altro Stato membro , abbia il suo domicilio o residenza nel territorio di...

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