Regulation (EEC) No 1544/69 of the Council of 23 July 1969 on the tariff applicable to goods contained in travellers' personal luggage

Published date05 August 1969
Subject MatterCommon customs tariff,Harmonisation of customs law: various
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 191, 5 août 1969,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 191, 5 agosto 1969
EUR-Lex - 31969R1544 - IT 31969R1544

Regolamento (CEE) n. 1544/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 05/08/1969 pag. 0001 - 0003
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0334
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0359
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 1 pag. 0065


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( 1 ) GU n . L 172 del 22 . 7 1968 , pag . 1 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1544/69 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1969

relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 28 ,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione ,

considerando che , a seguito dell'entrata in vigore della tariffa dogarale comune il 1 * luglio 1968 , è opportuno rivedere sul piano comunitario l'insieme delle norme relative al trattamento tariffario delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ;

considerando che la liquidazione dei dazi doganali ai quali possono essere assoggettate queste merci pone ai servizi doganali problemi complessi , a causa del volume di tale traffico , dell'esigenza di rapidità che esso impone e della varieta delle merci importate che generalmente rappresentano , per ogni voce tariffaria , un valore imponibile esiguo ;

considerando che risulta quindi necessario prevedere un regime comunitario di agevolazioni tariffarie nell'ambito del traffico di viaggiatori tra i paesi terzi e la Comunità ;

considerando che queste agevolazioni devono limitarsi alle importazioni prive di carattere commerciale di merci effetuate da viaggiatori ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Franchigie

Articolo 1

1 . Si applica la franchigia dai dazi della tariffa doganale comune alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori , a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale di tali merci , per persona , non superi venticinque unità di conto .

2 . Per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni , gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre la suddetta franchigia fino a dieci unità di conto .

3 . Qualora il valore globale di più merci superi , per persona...

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