Regulation (EEC) No 1629/69 of the Commission of 8 August 1969 on the form, content and other detail of complaints pursuant to Article 10, applications pursuant to Article 12 and notifications pursuant to Article 14 (1) of Council Regulation (EEC) No 1017/68 of 19 July 1968

Published date21 August 1969
Subject MatterCompetition,Transport,Agreements, decisions and concerted practices
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 209, 21 août 1969
EUR-Lex - 31969R1629 - IT 31969R1629

Regolamento (CEE) n. 1629/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce, previste all'articolo 10, delle domande previste all'articolo 12 e delle notificazioni previste all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio del 19 luglio 1968

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 21/08/1969 pag. 0001 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 1 pag. 0082
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0344
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 1 pag. 0082
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0371
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 1 pag. 0120
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0149
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0149


++++

( 1 ) GU n . L 175 del 23 . 7 . 1968 , pag . 1 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1629/69 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 1969

relativo alla forma , al contenuto e alle altre modalità delle denunce , previste all'articolo 10 , delle domande previste all'articolo 12 e delle notificazioni previste all'articolo 14 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1017/68 del Consiglio del 19 luglio 1968 .

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

viste le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 75 , 87 e 155 ,

visto l'articolo 29 del regolamento ( CEE ) n . 1017/68 , del 19 luglio 1968 , relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari , su strada e per vie navigabili ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti ,

considerando che , in virtù dell'articolo 29 del regolamento ( CEE ) n . 1017/68 , la Commissione è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione relative alla forma , al contenuto e alle altre modalità delle denunce previste all'articolo 10 , delle domande presentate in applicazione dell'articolo 12 e delle notificazioni di cui all'articolo 14 , paragrafo 1 , di detto regolamento ;

considerando che le denunce facilitano il perseguimento da parte della Commissione delle infrazioni alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 1017/68 ; che appare pertanto opportuno disciplinare le modalità di presentazione delle denunce nel modo più semplice possibile ; che di conseguenza è previsto che le denunce possono essere presentate per iscritto in un unico esemplare , lasciando liberi i denuncianti di servirsi di un formulario ;

considerando che dalla presentazione di dette domande e notificazioni possono derivare importanti conseguenze giuridiche per le singole imprese partecipanti ad un accordo , ad una decisione di associazione o ad una pratica ; che di conseguenza , ogni impresa è legittimata a presentare una domanda o a procedere all notificazione presso la Commissione ; che , d'altra parte , se una impresa si avvale di tale diritto , è necessario che essa ne informi le altre imprese partecipanti all'accordo , alla decisione d'associazione o alla pratica , affinché queste possano tutelare i loro interessi ;

considerando che spetta alle imprese e associazioni di imprese trasmettere alla Commissione le informazioni sui fatti e sulle circostanze che giustificano le domande presentate in applicazione dell'articolo 12 e le notificazioni previste all'articolo 14 , paragrafo 1 ;

considerando che è opportuno prevedere l'utilizzazione di formulari per le domande e le notificazioni , allo scopo di agevo larne ed accelerarne l'esame da parte dei servizi competenti , nell'interesse di tutti gli interessati ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Denunce

1 . Le denunce di cui all'articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 1017/68 sono presentate per iscritto e redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità ; esse possono essere presentate a mezzo del formulario I riprodotto in allegato .

2 . Se le denunce vengono firmate dai rappresentanti di imprese , di persone fisiche o giuridiche o di associazioni , essi devono provare per iscritto di disporre dei poteri di rappresentanza .

Articolo 2

Legittimazione alla presentazione delle domande e delle notificazioni

1 . E autorizzata a presentare una domanda in applicazione dell'articolo 12 o una notificazione in applicazione dell'articolo 14 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1017/68 ogni impresa che partecipi agli accordi , decisioni o pratiche di cui all'articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1017/68 .

Se solo alcune delle imprese partecipanti presentano la domanda o la notificazione , esse ne informano le altre imprese interessate .

2 . Se le domande e le notificazioni di cui agli articolo 12 e 14 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1017/68 vengono firmate dai rappresentanti di imprese , di persone fisiche o giuridiche o di associazioni di imprese , essi devono provare per iscritto di disporre dei poteri di rappresentanza .

3 . In caso di domanda o di notificazione collettiva si raccomanda la designazione di un mandatario comune .

Articolo 3

Presentazione delle domande e delle notificazioni

1 . Le domande di cui all'articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 1017/68 devono essere presentate per mezzo del formulario II riprodotto in allegato .

2 . Le notificazioni di cui all'articolo 14 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1017/68 devono essere presentate per mezzo del formulario III riprodotto in allegato .

3 . Più imprese interessate possono utilizzare un unico formulario per la domanda o la notificazione .

4 . Le domande e le notificazioni devono contenere i dati richiesti nei formulari .

5 . Le domande e le notificazioni , nonchè i relativi allegati , devono essere presentati alla Commissione in otto esemplari .

6 . I documenti allegati devono essere presentati nell'originale o in copia . La copia dev'essere certificata conforme all'originale .

7 . Le domande e le notificazioni devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità . I documenti devono essere presentati nella lingua...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT