Regulation (EEC) No 1630/69 of the Commission of 8 August 1969 on the hearings provided for in Article 26 (1) and (2) of Council Regulation (EEC) No 1017/68 of 19 July 1968

Published date21 August 1969
Subject MatterCompetition,Transport,Agreements, decisions and concerted practices
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 209, 21 août 1969
EUR-Lex - 31969R1630 - IT 31969R1630

Regolamento (CEE) n. 1630/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alle audizioni previste all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio del 19 luglio 1968

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 21/08/1969 pag. 0011 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 1 pag. 0092
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0352
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 1 pag. 0092
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0381
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 1 pag. 0130
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0159
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0159


REGOLAMENTO (CEE) N. 1630/69 DELLA COMMISSIONE dell'8 agosto 1969 relativo alle audizioni previste all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio del 19 luglio 1968

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75, 87 e 155,

visto l'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (1),

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti,

considerando che, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 1017/68, la Commissione è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione relative alle audizioni previste all'articolo 26, paragrafi 1 e 2;

considerando che, nella maggior parte dei casi, la Commissione avrà, già nel corso dell'istruzione, frequenti contatti con le imprese e associazioni di imprese interessate all'istruzione stessa, di guisa che esse avranno modo di manifestare il loro punto di vista in ordine agli addebiti loro contestati;

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68 e in ossequio ai diritti fondamentali della difesa, le imprese e associazioni di imprese devono avere il diritto di manifestare, a conclusione della procedura, il loro punto di vista relativamente agli addebiti che la Commissione intende loro contestare nelle sue decisioni;

considerando che possono avere interesse ad essere sentite anche persone diverse dalle imprese o associazioni di imprese interessate alla procedura e che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (CEE) n. 1017/68, esse devono avere la possibilità di essere sentite, se lo richiedono e se dimostrano di avervi interesse;

considerando che appare opportuno dare a coloro che abbiano presentato denuncia ai...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT