Regulation (EEC) No 192/75 of the Commission of 17 January 1975 laying down detailed rules for the application of export refunds in respect of agricultural products

Published date31 January 1975
Subject MatterHarmonisation of customs law: Community transit,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 25, 31 January 1975
EUR-Lex - 31975R0192 - IT 31975R0192

Regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità d' applicazione delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 025 del 31/01/1975 pag. 0001 - 0009


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 192/75 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1975

che stabilisce le modalità d ' applicazione delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento 120/67/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1967 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 85/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 16 , paragrafo 6 , e l ' articolo 24 , nonchù le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli ,

visto il regolamento n . 139/67/CEE del Consiglio , del 21 giugno 1967 , che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all ' esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il relativo importo ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 87/75 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 2 , secondo comma , e il paragrafo 3 , nonchù le disposizioni corrispondenti dei regolamenti n . 142/67/CEE ( semi di colza , di ravizzone e di girasole ) ( 5 ) , n . 171/67/CEE ( olio d ' oliva ) ( 6 ) , n . 175/67/CEE ( uova ) ( 7 ) , n . 176/67/CEE ( pollame ) ( 8 ) , n . 177/67/CEE ( carni suine ) ( 9 ) , n . 366/67/CEE ( riso ) ( 10 ) e ( CEE ) n . 766/68 ( zucchero ) ( 11 ) , n . 876/68 ( latte e prodotti lattiero-caseari ) ( 12 ) , n . 885/68 ( carni bovine ) ( 13 ) , n . 968/68 ( alimenti composti a base di cereali per gli animali ) ( 14 ) , n . 1052/68 ( prodotti trasformati a base di cereali e di riso ) ( 15 ) , n . 2518/69 ( ortofrutticoli ) ( 16 ) , n . 957/70 ( vini ) ( 17 ) , n . 165/71 ( prodotti della pesca ) ( 18 ) , n . 326/71 ( tabacco greggio ) ( 19 ) , n . 1426/71 ( prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ) ( 20 ) ,

considerando che il regolamento n . 1041/67/CEE della Commissione , del 21 dicembre 1967 ( 21 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2110/74 ( 22 ) , fissa le modalità d ' applicazione delle restituzioni all ' esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico ; che le norme di detto regolamento sono state tuttavia modificate ripetutamente e spesso radicalmente ; che , per maggiore chiarezza ed efficienza amministrativa , è d ' uopo pertanto codificare la regolamentazione applicabile in materia , apportandovi alcuni ritocchi suggeriti dall ' esperienza ;

considerando che occorre stabilire la data da prendere in considerazione per fissare il tasso della restituzione ; che alcuni regolamenti precisano che tale data è quella del giorno dell ' esportazione ; che , per determinare questo giorno , si deve trovare una soluzione economicamente idonea , la quale garantisca a tutti gli esportatori degli Stati membri parità di trattamento e corrisponda alla tendenza - sempre più affermata nella Comunità - consistente nell ' effettuare i controlli doganali nei luoghi di produzione ; che , di conseguenza , per la constatazione dei dati che servono al calcolo della restituzione , è opportuno scegliere il giorno in cui il servizio doganale accetta l ' atto col quale il dichiarante esprime la sua volontà di procedere all ' esportazione dei prodotti in causa , beneficiando di una restituzione ;

considerando che le norme generali adottate dal Consiglio dispongono che la restituzione venga pagata quando sia fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità ; che , ai fini di un ' interpretazione uniforme della nozione di esportazione fuori della Comunità , è opportuno prendere in considerazione l ' uscita del prodotto dal territorio geografico comunitario ;

considerando che , data la situazione particolare del comune di Livigno in Italia , i prodotto destinati a tale comune devono considerarsi uscite dal territorio geografico comunitario ;

considerando che negli Stati membri i prodotti importati in provenienza da paesi terzi sono esentati da prelievi o dazi qualora siano riservati a determinate destinazioni ; che , se queste ultime rivestono una certa importanza , è d ' uopo porre i prodotti comunitari su un piano di uguaglianza rispetto a quelli importati da paesi terzi ;

considerando che alcune esportazioni possono dar luogo ad abusi ; che , per evitarli , è opportuno subordinare per dette esportazioni il pagamento della restituzione , oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio geografico comunitario , anche alla condizione che il prodotto sia stato importato in un paese terzo ;

considerando che occorre accertarsi che i prodotti uscenti dalla Comunità e consegnati per determinate destinazioni sono effettivamente quelli che hanno formato oggetto di formalità doganali d ' esportazione ; che a tal fine se un prodotto , prima di lasciare il territorio geografico della Comunità o di raggiungere una destinazione particolare , attraversa il territorio di altri Stati membri , occorre usare l ' esemplare di controllo di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2315/69 della Commissione , del 19 novembre 1969 , relativo all ' impiego dei documenti del transito comunitario per l ' applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell 'utilizzazione e/o della destinazione delle merci ( 23 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 690/73 ( 24 ) ; che tuttavia , a fini di semplificazione amministrativa , è opportuno ricorrere ad una procedura più elastica di quella dell ' esemplare di controllo , qualora si applichi il regolamento ( CEE ) n . 304/71 della Commissione , dell ' 11 febbraio 1971 ( 25 ) , modificato dall ' atto di adesione ( 4 ) , regolamento il quale dispone che , se un trasporto ha inizio all ' interno della Comunità e si conclude all ' esterno di essa , l ' ufficio doganale della stazione ferroviaria di frontiera non deve procedere ad alcuna formalità ;

considerando che , a seguito di circostanze indipendenti dalla volontà dell ' esportatore , può darsi che l ' esemplare di controllo non possa essere presentato , anche se il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità o ha raggiunto una destinazione particolare ; che una tale situazione può creare intralci al commercio ; che in tali casi occorre riconoscere come equivalenti altri documenti ;

considerando che soltanto i prodotti che si trovino in una delle situazione di cui all ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato , possono beneficiare del regime comtemplato dal presente regolamento ; che per alcuni prodotti composti la restituzione non viene fissata per il prodotto in sù , ma facendo riferimento ai prodotti di base che entrano nella loro composizione ; che , nei casi in cui la restituzione sia individuata in base ad uno o più componenti , è sufficiente che il componente o i componenti si trovino essi stessi in una delle situazioni di cui all ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato o non vi si trovino più a causa esclusivamente della loro incorporazione in altri prodotti , perchù possa essere accordata la restituzione o il relativo tasso ;

considerando che i prodotti o le merci sotto la cui forma sono esportati devono essere di qualità tale da poter essere commercializzati in condizioni normali ;

considerando che le esportazioni di quantitativi minimi di prodotti non presentano alcuna importanza economica e costituiscono un inutile sovraccarico di lavoro per le amministrazioni competenti ; che ai servizi competenti degli Stati membri deve essere riconosciuta la facoltà di non versare restituzioni per siffatte operazioni ;

considerando che , se il tasso della restituzione è differenziato a seconda della destinazione dei prodotti , occorre accertarsi che il prodotto è stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per il quale è prevista la restituzione ; che tale misura può essere attenuata senza...

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