Regulation (EEC) No 193/75 of the Commission of 17 January 1975 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products

Published date31 January 1975
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 25, 31 January 1975
EUR-Lex - 31975R0193 - IT 31975R0193

Regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d' applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 025 del 31/01/1975 pag. 0010 - 0043
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0260


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 193/75 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1975

che stabilisce le modalità comuni d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento n . 120/67/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1967 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 85/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 12 , paragrafo 2 , l ' articolo 15 , paragrafo 5 , l ' articolo 16 , paragrafo 6 e l ' articolo 24 , nonchù le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli ,

considerando che la regolamentazione comunitaria relativa ai diversi settori dell ' organizzazione comune dei mercati agricoli dispone che i titoli d ' importazione , di esportazione o di fissazione anticipata sono validi per un ' operazione effettuata nella Comunità ; che una tale norma esige l ' adozione di disposizioni comuni relative alle modalità di compilazione e di utilizzazione dei titoli , all ' istituzione di formulari comunitari ed all ' attuazione di metodi di collaborazione amministrativa tra Stati membri ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1373/70 della Commissione , del 10 luglio 1970 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2111/74 ( 4 ) , ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico ; che le disposizioni di tale regolamento sono state tuttavia modificate a più riprese , talora anche in maniera sostanziale ; che , per maggiore chiarezza ed efficacia amministrativa , è pertanto opportuno procedere ad una codificazione della regolamentazione applicabile in materia , apportandovi alcuni ritocchi , suggeriti dall ' esperienza acquisita nonchù una precisazione risultante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in ordine all ' articolo 17 del presente regolamento ;

considerando che , tenuto conto delle consuetudini esistenti nel commercio internazionale dei prodotti o delle merci in causa , è opportuno ammettere una certa tolleranza in ordine alla quantità dei prodotti importati o esportati rispetto a quella indicata nel titolo ;

considerando che i regolamenti comunitari istitutivi dei titoli d ' importazione e di esportazione dispongono che qualsiasi importazione nella Comunità o qualsiasi esportazione fuori di questa è soggetta alla presentazione di detti titoli ; che occorre pertanto precisare il campo d ' applicazione di questi ultimi , escludendo le operazioni che non costituiscono importazioni o esportazioni in senso stretto ;

considerando che i titoli d ' importazione e di esportazione hanno lo scopo di garantire una gestione efficace dell ' organizzazione comune dei mercati ; che talune operazioni hanno per oggetto quantitativi modesti ; che , nell ' intento di semplificare le procedure amministrative , appare opportuno dispensare tali operazioni dalla presentazione dei titoli d ' importazione o di esportazione ;

considerando che i regolamenti comunitari istitutivi dei titoli suddetti dispongono che il rilascio degli stessi è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell ' impegno d ' importare o di esportate durante il periodo di validità dei titoli ; che occorre definire il momento in cui è assolto l ' obbligo di importare o di esportare ;

considerando che la regolamentazione relativa ai diversi settori interessati dell ' organizzazione comune dei mercati dispone che , per poter beneficiare del prelievo o della restituzione applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo , l ' interessato deve presentare la relativa domanda contemporaneamente alla domanda di titolo e prima delle ore 13 ; che , a fini di semplificazione amministrativa , è opportuno osservare la stessa regola per quanto riguarda l ' ora di presentazione delle domande di titolo non implicanti fissazione anticipata del prelievo o della restituzione ;

considerando che l ' importo della cauzione che deve essere costituita per ottenere un titolo può , in taluni casi , essere minimo , che , per non appesantire il compito delle amministrazioni competenti , è opportuno non esigere in tali casi la costituzione della cauzione ;

considerando che , ai fini di una retta gestione amministrativa , i titoli e gli estratti non possono essere modificati dopo il rilascio ; che nondimeno , in caso di dubbio riguardante un errore imputabile all ' organismo emittente e vertente sulle diciture figuranti nel titolo o nell ' estratto , è opportuno istituire una procedura che consenta il ritiro dei titoli ed estratti errati ed il rilascio di titolo opportunamente corretti ;

considerando che , dalle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 192/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti agricoli ( 5 ) , risulta che l ' esportazione s ' intende realizzata quando i prodotti per i quali sono state adempiute le formalità hanno lasciato il territorio geografico della Comunità ovvero hanno raggiunto la loro destinazione , ma che , per motivi di ordine amministrativo , il giorno dell ' esportazione agli effetti della determinazione del tasso della restituzione , e il giorno in cui sono state adempiute le formalità doganali ; che , in caso di operazioni effettuate nel quadro di uno dei regimi istituiti dal regolamento ( CEE ) n . 441/68 del Consiglio , del 4 marzo 1969 , che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti soggetti ad un regime di prezzi unici , esportati allo stato naturale o sott forma di talune merci non comprese nell ' allegato II del trattato ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1181/72 ( 7 ) , l ' esportazione si considera effettuata , dal punto di vista della durata di validità dei titoli , il giorno in cui i prodotti o le merci in questione sono stati sottoposti ad uno dei regimi sopra indicati ; che per i medesimi motivi , nel quadro del presente regolamento , è opportuno prendere in considerazione gli stessi criteri ;

considerando che i regolamenti comunitari istitutivi dei titoli di cui sopra dispongono che la cauzione viene incamerata in tutto o in parte se , durante il periodo di validità del titolo , l ' importazione o l ' esportazione non è stata realizzata o lo è stata soltanto parzialmente ; che è opportuno precisare le disposizioni applicabili in materia , specie in caso di mancata esecuzione per causa di forza maggiore degli impegni assunti ;

considerando che , a fini di semplificazione amministrativa , è opportuno prevedere che la cauzione possa essere integralmente svincolata quando l ' importo totale incamerato è trascurabile ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 304/71 della Commissione , dell ' 11 febbraio 1971 , che semplifica le procedure del transito comunitario per le merci trasportate dalle ferrovie ( 8 ) , modificato dall ' atto di adesione ( 9 ) , dispone che , quando un trasporto inizia all ' interno e termina all ' esterno della Comunità , nessuna formalità deve essere espletata all ' ufficio doganale competente per la stazione di frontiera ; che , nei casi in cui si applica in materia il regolamento ( CEE ) n . 304/71 , appare opportuno , per motivi di semplificazione amministrativa , prevedere modalità particolari di svincolo della cauzione ;

considerando che , a seguito di circostanze indipendenti dalla volontà dell ' interessato , può darsi che il documento comprovante l ' uscita dal territorio geografico della Comunità non possa essere presentato , anche se il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità o ha raggiunto la sua destinazione , nei casi di cui all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 192/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 ; che una tale situazione può creare intralcio al commercio ; che , in tali casi , occorre riconoscere come equivalenti altri documenti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al pareri di tutti i comitati di gestione interessati ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fatte salve le deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria specifica di taluni prodotti , il presente regolamento stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione o di fissazione anticipata , in appresso denominati « titoli » , istituito dagli articoli seguenti :

- articolo 17 del regolamento n . 136/66/CEE ( materie grasse ) ,

- articolo 12 del regolamento n . 120/67/CEE ( cereali ) ,

- articolo 4 bis del regolamento n . 142/67/CEE ( semi di colza , di ravizzone e di girasole ) ,

- articolo 10 del regolamento n . 359/67/CEE ( riso ) ,

- articolo 5 bis del regolamento n . 175/67/CEE ( uova ) ,

- articolo 5 bis del regolamento n . 176/67/CEE ( pollame ) ,

- articolo 11 del regolamento n . 1096/67/CEE ( zucchero ) ,

- articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 804/67 ( latte e prodotti lattiero-caseari ) ,

- articolo 12 bis e 15 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 ( carni bovine ) ,

- articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 865/68 ( prodotti trasformati a...

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