Regulation (EEC) No 2601/69 of the Council of 18 December 1969 laying down special measures to encourage the processing of certain varieties of oranges
Published date | 27 December 1969 |
Subject Matter | Agriculture and Fisheries,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Fruit and vegetables |
Official Gazette Publication | Official Journal#of the#European Communities#I#1969(II),Journal officiel des Communautés européennes, L 324, 27 décembre 1969 |
Regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance
Gazzetta ufficiale n. L 324 del 27/12/1969 pag. 0021 - 0023
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0569
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0586
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0028
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0179
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0179
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( 1 ) GU n . 34 del 27 . 2 . 1964 , pag . 586/64 .
( 2 ) GU n . L 289 del 29 . 11 . 1968 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . 30 del 20 . 4 . 1962 , pag . 965/62 .
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2601/69 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 1969
che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 43 ,
visto il regolamento n . 17/64/CEE del Consiglio , del 5 febbraio 1964 , relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1892/68 ( 2 ) , in particolare l'articolo 6 , paragrafo 2 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ,
considerando che la situazione attuale nel settore delle arance è caratterizzata da gravi difficoltà di smercio della produzione comunitaria , dovute in particolare alle caratteristiche varietali di tale produzione ; che , per ovviare a questa situazione , è necessario adottare misure atte ad accrescere le possibilità di sbocco comunitarie mediante un maggior ricorso alla trasformazione ;
considerando che occorre a tal fine istituire un regime di compensazioni finanziarie destinate a favorire la trasformazione di alcune varietà d'arance nel quadro di contratti che garantiscano , a un prezzo minimo d'acquisto per il produttore , il regolare approvvigionamento delle industrie di trasformazione ;
considerando che le azioni a breve termine che danno luogo al versamento delle suddette compensazioni rispondono alle condizioni fissate all'articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17/64/CEE ; che conviene fissare fin d'ora le correlative condizioni d'imputabilità ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le...
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