Regulation (EEC) No 2763/75 of the Council of 29 October 1975 laying down general rules for granting private storage aid for pigmeat
Published date | 01 November 1975 |
Subject Matter | Pigmeat |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 282, 1 November 1975 |
Regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine
Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1975 pag. 0019 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0179
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0019
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0179
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0099
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0099
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2763/75 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1975
che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all ' ammasso privato nel settore delle carni suine
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 2759/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ( 1 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 1 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2759/75 prevede la possibilità d ' intervenire nel settore delle carni suine con la concessione di aiuti all ' ammasso privato ;
considerando che il funzionamento di tale regime di aiuto può essere facilitato prevedendo la conclusione di contratti con organismi d ' intervento ;
considerando che , per assicurare gli obiettivi perseguiti dalla concessione dell ' aiuto quali sono definiti nel regolamento ( CEE ) n . 2759/75 , l ' importo dell ' aiuto deve essere stabilito tenendo conto delle spese derivanti dall ' ammasso ; che a tale scopo occorre prevedere due metodi per la determinazione di tale importo ; che in entrambi i casi la concessione dell ' aiuto deve effettuarsi senza discriminazione tra gli interessati stabiliti nella Comunità ;
considerando che occorre prevedere misure appropriate nel caso in cui la situazione del mercato dei prodotti di cui trattasi renda necessaria la modifica delle condizioni dei contratti da concludere o della durata del periodo di ammasso prevista nei contratti già conclusi ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . È considerato ammasso privato , ai sensi dell 'articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 , la conservazione in deposito di prodotti del settore delle carni suine , purchù tali operazioni...
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