Regulation (EEC) No 2763/75 of the Council of 29 October 1975 laying down general rules for granting private storage aid for pigmeat

Published date01 November 1975
Subject MatterPigmeat
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 282, 1 November 1975
EUR-Lex - 31975R2763 - IT 31975R2763

Regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1975 pag. 0019 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0179
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0019
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0179
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0099
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0099


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2763/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all ' ammasso privato nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2759/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ( 1 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 1 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2759/75 prevede la possibilità d ' intervenire nel settore delle carni suine con la concessione di aiuti all ' ammasso privato ;

considerando che il funzionamento di tale regime di aiuto può essere facilitato prevedendo la conclusione di contratti con organismi d ' intervento ;

considerando che , per assicurare gli obiettivi perseguiti dalla concessione dell ' aiuto quali sono definiti nel regolamento ( CEE ) n . 2759/75 , l ' importo dell ' aiuto deve essere stabilito tenendo conto delle spese derivanti dall ' ammasso ; che a tale scopo occorre prevedere due metodi per la determinazione di tale importo ; che in entrambi i casi la concessione dell ' aiuto deve effettuarsi senza discriminazione tra gli interessati stabiliti nella Comunità ;

considerando che occorre prevedere misure appropriate nel caso in cui la situazione del mercato dei prodotti di cui trattasi renda necessaria la modifica delle condizioni dei contratti da concludere o della durata del periodo di ammasso prevista nei contratti già conclusi ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . È considerato ammasso privato , ai sensi dell 'articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 , la conservazione in deposito di prodotti del settore delle carni suine , purchù tali operazioni...

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