Regulation (EEC) No 3456/73 of the Council of 17 December 1973 amending Regulation (EEC) No 1496/68 on the definition of the customs territory of the Community

Published date27 December 1973
Subject MatterHarmonisation of customs law: customs territory,Harmonisation of customs law: various,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 356, 27 December 1973
EUR-Lex - 31973R3456 - IT

Regolamento (CEE) n. 3456/73 del Consiglio, del 17 dicembre 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 1496/68 relativo alla definizione del territorio doganale della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 27/12/1973 pag. 0001 - 0001
edizione speciale greca: capitolo 29 tomo 00 pag. 0023


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( 1 ) GU n . L 291 del 28 . 12 . 1972 , pag . 145 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3456/73 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1973

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1496/68 relativo alla definizione del territorio doganale della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che , per quel che riguarda la determinazione del valore in dogana delle merci importate dai paesi terzi , il Consiglio ha adottato , per l'anno 1973 , il regolamento ( CEE ) n . 2744/72 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1496/68 del Consiglio , del 27 settembre 1968 , relativo alla definizione del territorio doganale della Comunità ( 1 ) ;

considerando che questo regolamento prevede che , per la determinazione del valore in dogana , si continui a prendere in considerazione il territorio doganale cosi come questo è definito dalle disposizioni esistenti nelle Comunità e nei nouvi Stati membri il 31 dicembre 1972 ;

considerando che i motivi che sono alla base di detto regolamento , in particolare quelli che concernono le spese di trasporto e i marchi di fabbrica o di commercio , resteranno validi finché negli scambi intracomunitari sarrano riscossi dei dazi doganali , cioè fino al 30 giugno 1977 , benché la discriminazione degli scambi intracomunitari diminuirà proporzionalmente alla graduale soppressione dei dazi doganali prevista dall'atto di adesione ;

considerando che , contrariamente alle indicazioni continute nei considerando del regolamento ( CEE ) n . 2744/72 , un ulteriore esame ha mostrato che sarà relativamente modesto il numero delle voci delle tariffe dei nuovi Stati membri che registreranno le stesse aliquote dei dazi doganali della tariffa doganale comune fin dal 1 * gennaio 1974 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 5 del...

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