Regulation (EEC) No 619/71 of the Council of 22 March 1971 laying down general rules for granting aid for flax and hemp
Published date | 26 March 1971 |
Subject Matter | Flax and hemp |
Official Gazette Publication | Journal officiel des Communautés européennes, L 72, 26 mars 1971 |
Regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa
Gazzetta ufficiale n. L 072 del 26/03/1971 pag. 0002 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0166
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0152
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0166
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0169
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0147
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0153
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0153
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( 1 ) GU n . L 146 del 4 . 7 . 1970 , pag . 1 .
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 619/71 DEL CONSIGLIO
del 22 marzo 1971
che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA - EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 1308/70 del Consiglio , del 29 giugno 1970 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ( 1 ) , in particolare l'articolo 4 , paragrafo 4 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che l'articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1308/70 prevede la concessione di un aiuto per il lino e di un aiuto per la canapa prodotti nella Comunità e che è opportuno fissare le norme generali di applicazione previste da tale articolo ;
considerando che , per ragioni di carattere amministrativo , è necessario che in ciascuno Stato membro la concessione dell'aiuto sia limitata ai prodotti raccolti nel territorio dello stesso Stato ;
considerando che , per garantire il buon funzionamento del regime d'aiuto , occorre prevedere che l'aiuto sia concesso al produttore ; che , per quanto riguarda il lino destinato alla produzione di fibre , il primo acquirente puo - partecipare tuttavia a tale produzione ; che occorre quindi accordargli una parte dell'aiuto ;
considerando che il buon funzionamento del regime di aiuto esige un sistema di controllo inteso a garantire che l'aiuto sia accordato soltanto per i prodotti che possono costituirne oggetto ;
considerando che , per attuare tale controllo , è opportuno fondarsi in particolare su un sistema di dichiarazioni relative alle superfici di semina e di raccolta ;
considerando che , per assicurare l'applicazione uniforme di detto regime...
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