Regulation (EEC) No 619/71 of the Council of 22 March 1971 laying down general rules for granting aid for flax and hemp

Published date26 March 1971
Subject MatterFlax and hemp
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 72, 26 mars 1971
EUR-Lex - 31971R0619 - IT

Regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 26/03/1971 pag. 0002 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0166
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0152
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0166
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0169
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0147
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0153
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0153


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( 1 ) GU n . L 146 del 4 . 7 . 1970 , pag . 1 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 619/71 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1971

che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA - EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1308/70 del Consiglio , del 29 giugno 1970 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ( 1 ) , in particolare l'articolo 4 , paragrafo 4 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che l'articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1308/70 prevede la concessione di un aiuto per il lino e di un aiuto per la canapa prodotti nella Comunità e che è opportuno fissare le norme generali di applicazione previste da tale articolo ;

considerando che , per ragioni di carattere amministrativo , è necessario che in ciascuno Stato membro la concessione dell'aiuto sia limitata ai prodotti raccolti nel territorio dello stesso Stato ;

considerando che , per garantire il buon funzionamento del regime d'aiuto , occorre prevedere che l'aiuto sia concesso al produttore ; che , per quanto riguarda il lino destinato alla produzione di fibre , il primo acquirente puo - partecipare tuttavia a tale produzione ; che occorre quindi accordargli una parte dell'aiuto ;

considerando che il buon funzionamento del regime di aiuto esige un sistema di controllo inteso a garantire che l'aiuto sia accordato soltanto per i prodotti che possono costituirne oggetto ;

considerando che , per attuare tale controllo , è opportuno fondarsi in particolare su un sistema di dichiarazioni relative alle superfici di semina e di raccolta ;

considerando che , per assicurare l'applicazione uniforme di detto regime...

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