Regulation (EEC) No 700/73 of the Commission of 12 March 1973 laying down certain detailed rules for the application of the quota system for sugar

Published date14 March 1973
Subject MatterSugar
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 67, 14 March 1973
EUR-Lex - 31973R0700 - IT 31973R0700

Regolamento (CEE) n. 700/73 della Commissione, del 12 marzo 1973, che stabilisce talune modalità necessarie per l' applicazione del sistema delle quote nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 14/03/1973 pag. 0012 - 0016
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 9 pag. 0073


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( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

( 2 ) GU n . L 25 del 30 . 1 . 1973 , pag . 23 .

( 3 ) GU n . L 25 del 30 . 1 . 1973 , pag . 8 .

( 4 ) GU n . L 193 del 3 . 8 . 1968 , pag . 7 .

( 5 ) GU n . L 51 del 1 * . 3 . 1969 , pag . 34 .

( 6 ) GU n . 308 del 18 . 12 . 1967 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 25 del 30 . 1 . 1973 , pag . 1 .

( 8 ) GU n . L 47 del 23 . 2 . 1968 , pag . 1 .

( 9 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .

( 10 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 5 .

( 11 ) GU n . L 89 del 10 . 4 . 1968 , pag . 3 .

( 12 ) GU n . L 50 del 4 . 3 . 1970 , pag . 1 .

( 13 ) GU n . L 140 del 12 . 6 . 1969 , pag . 15 .

( 14 ) GU n . L 143 del 29 . 6 . 1971 , pag . 23 .

( 1 ) GU n . L 55 del 10 . 3 . 1970 , pag . 10 .

( 2 ) GU n . L 39 del 17 . 2 . 1971 , pag . 15 .

( 3 ) GU n . L 20 del 27 . 1 . 1969 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 18 del 23 . 1 . 1973 , pag . 13 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 699/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1973

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1173/68 della Commissione , relativo al regime speciale d'importazione per alcune categorie di giovani bovini e vitelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 187/73 ( 2 ) , in particolare l'articolo 11 , paragrafo 2 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 180/73 del Consiglio , del 23 gennaio 1973 ( 3 ) , ha modificato il regolamento ( CEE ) n . 805/68 , per quanto riguarda il regime speciale d'importazione di giovani bovini e di vitelli destinati all'ingrasso ;

considerando che occorre adottare le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 1173/68 della Commissione , del 2 agosto 1968 , relativo al regime speciale d'importazione per alcune categorie di giovani bovini e vitelli ( 4 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 390/69 ( 5 ) , al fine di tener conto dei mutamenti intervenuti in detto regime ;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1173/68 è sostituito dal testo seguente :

" Sintantoché il prelievo applicabile ai vitelli è ridotto in applicazione dell'articolo 10 , paragrafo 3 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , le misure di cui all'articolo 11 , paragrafo 1 , di tale regolamento , sono applicate alle condizioni previste dal presente regolamento . "

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1173/68 è sostituito dal testo seguente :

" 1 . Il beneficio delle disposizioni dell'articolo 11 , paragrafo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , è accordato soltanto se è fornita la prova che i giovani bovini sono stati ingrassati nello Stato membro importatore per un periodo di 120 giorni a partire dal giorno dell'importazione .

2 . Il beneficio dell'articolo 11 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , è accordato soltanto se è fornita la prova che i vitelli sono stati ingrassati nello Stato membro importatore per un periodo di 100 giorni a partire dal giorno dell'importazione " .

Articolo 3

L'articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1173/68 , è modificato come segue :

" 2 . L'importo della cauzione è uguale :

a ) per i giovani bovini , alla somma del prelievo applicabile il giorno dell'importazione e dell'ammontare risultante dall'applicazione della metà dell'aliquota del dazio doganale ;

b ) per i vitelli , alla somma del prelievo applicabile il giorno dell'importazione e dell'ammontare risultante dall'applicazione dei 3/4 dell'aliquota del dazio doganale . "

articolo 4

Nell'articolo 4 , paragrafo 1 , e nell'articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1173/68 , la frase " dell'articolo 1 " è sostituita dalla frase " dell'articolo 11 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 " .

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno succesivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 12 marzo 1973 .

Per la Commissione

Il Presidente

Francios-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 700/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1973

che stabilisce talune modalità necessarie per l'applicazione del sistema delle quote nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento n . 1009/67/CEE del Consiglio , del 18 dicembre 1967 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 174/73 7 ) , in...

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