Regulation (EEC) No 700/73 of the Commission of 12 March 1973 laying down certain detailed rules for the application of the quota system for sugar
Published date | 14 March 1973 |
Subject Matter | Sugar |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 67, 14 March 1973 |
Regolamento (CEE) n. 700/73 della Commissione, del 12 marzo 1973, che stabilisce talune modalità necessarie per l' applicazione del sistema delle quote nel settore dello zucchero
Gazzetta ufficiale n. L 067 del 14/03/1973 pag. 0012 - 0016
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 9 pag. 0073
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( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .
( 2 ) GU n . L 25 del 30 . 1 . 1973 , pag . 23 .
( 3 ) GU n . L 25 del 30 . 1 . 1973 , pag . 8 .
( 4 ) GU n . L 193 del 3 . 8 . 1968 , pag . 7 .
( 5 ) GU n . L 51 del 1 * . 3 . 1969 , pag . 34 .
( 6 ) GU n . 308 del 18 . 12 . 1967 , pag . 1 .
( 7 ) GU n . L 25 del 30 . 1 . 1973 , pag . 1 .
( 8 ) GU n . L 47 del 23 . 2 . 1968 , pag . 1 .
( 9 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .
( 10 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 5 .
( 11 ) GU n . L 89 del 10 . 4 . 1968 , pag . 3 .
( 12 ) GU n . L 50 del 4 . 3 . 1970 , pag . 1 .
( 13 ) GU n . L 140 del 12 . 6 . 1969 , pag . 15 .
( 14 ) GU n . L 143 del 29 . 6 . 1971 , pag . 23 .
( 1 ) GU n . L 55 del 10 . 3 . 1970 , pag . 10 .
( 2 ) GU n . L 39 del 17 . 2 . 1971 , pag . 15 .
( 3 ) GU n . L 20 del 27 . 1 . 1969 , pag . 1 .
( 4 ) GU n . L 18 del 23 . 1 . 1973 , pag . 13 .
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 699/73 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 1973
che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1173/68 della Commissione , relativo al regime speciale d'importazione per alcune categorie di giovani bovini e vitelli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 187/73 ( 2 ) , in particolare l'articolo 11 , paragrafo 2 ,
considerando che il regolamento ( CEE ) n . 180/73 del Consiglio , del 23 gennaio 1973 ( 3 ) , ha modificato il regolamento ( CEE ) n . 805/68 , per quanto riguarda il regime speciale d'importazione di giovani bovini e di vitelli destinati all'ingrasso ;
considerando che occorre adottare le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 1173/68 della Commissione , del 2 agosto 1968 , relativo al regime speciale d'importazione per alcune categorie di giovani bovini e vitelli ( 4 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 390/69 ( 5 ) , al fine di tener conto dei mutamenti intervenuti in detto regime ;
considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il testo dell'articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1173/68 è sostituito dal testo seguente :
" Sintantoché il prelievo applicabile ai vitelli è ridotto in applicazione dell'articolo 10 , paragrafo 3 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , le misure di cui all'articolo 11 , paragrafo 1 , di tale regolamento , sono applicate alle condizioni previste dal presente regolamento . "
Articolo 2
Il testo dell'articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1173/68 è sostituito dal testo seguente :
" 1 . Il beneficio delle disposizioni dell'articolo 11 , paragrafo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , è accordato soltanto se è fornita la prova che i giovani bovini sono stati ingrassati nello Stato membro importatore per un periodo di 120 giorni a partire dal giorno dell'importazione .
2 . Il beneficio dell'articolo 11 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , è accordato soltanto se è fornita la prova che i vitelli sono stati ingrassati nello Stato membro importatore per un periodo di 100 giorni a partire dal giorno dell'importazione " .
Articolo 3
L'articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1173/68 , è modificato come segue :
" 2 . L'importo della cauzione è uguale :
a ) per i giovani bovini , alla somma del prelievo applicabile il giorno dell'importazione e dell'ammontare risultante dall'applicazione della metà dell'aliquota del dazio doganale ;
b ) per i vitelli , alla somma del prelievo applicabile il giorno dell'importazione e dell'ammontare risultante dall'applicazione dei 3/4 dell'aliquota del dazio doganale . "
articolo 4
Nell'articolo 4 , paragrafo 1 , e nell'articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1173/68 , la frase " dell'articolo 1 " è sostituita dalla frase " dell'articolo 11 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 " .
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno succesivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 12 marzo 1973 .
Per la Commissione
Il Presidente
Francios-Xavier ORTOLI
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 700/73 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 1973
che stabilisce talune modalità necessarie per l'applicazione del sistema delle quote nel settore dello zucchero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento n . 1009/67/CEE del Consiglio , del 18 dicembre 1967 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 174/73 7 ) , in...
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