Regulation (EU) 2015/756 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 suspending certain concessions relating to the import into the Union of agricultural products originating in Turkey

Published date19 May 2015
Subject MatterExternal relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 123, 19 May 2015
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19.5.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 123/50

REGOLAMENTO (UE) 2015/756 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2015

che sospende talune concessioni relative all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio (3), ha subito sostanziali modifiche (4). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.
(2) Nel quadro dell'accordo che istituisce una associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (5) («accordo») sono state accordate a detto paese delle concessioni riguardanti alcuni prodotti agricoli.
(3) La decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia (6) prevede il miglioramento e il consolidamento delle preferenze commerciali relative all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia e stabilisce una serie di concessioni preferenziali per le esportazioni di carne e di animali vivi verso la Turchia.
(4) Dal 1996 la Turchia applica un divieto di importazione di animali vivi della specie bovina (codice NC 0102) e restrizioni all'importazione di carni bovine (codici NC 0201-0202); tali misure, in quanto restrizioni quantitative, non sono compatibili con l'accordo e impediscono all'Unione di beneficiare delle concessioni che le sono state accordate nel quadro della decisione 1/98. Nonostante le consultazioni che hanno avuto luogo nell'intento di giungere a una soluzione negoziata del problema con la Turchia, le restrizioni quantitative hanno continuato ad essere applicate.
(5) A seguito di tali misure, le esportazioni dei prodotti di cui trattasi, originari dell'Unione, verso la Turchia sono bloccate. Per tutelare gli interessi dell'Unione occorre controbilanciare la situazione con misure equivalenti. È quindi opportuno sospendere le concessioni contemplate dall'allegato I del presente regolamento.
(6) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I due contingenti tariffari di cui all'allegato I sono sospesi.

Articolo 2

La Commissione, mediante atti di esecuzione, pone fine alla sospensione di cui all'articolo 1 non appena siano eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell'Unione verso la Turchia. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

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