Regulation (EU) 2015/937 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2015 repealing Council Regulation (EEC) No 3030/93 on common rules for imports of certain textile products from third countries

Published date25 June 2015
Subject MatterTextiles,External relations,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 160, 25 June 2015
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25.6.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 160/55

REGOLAMENTO (UE) 2015/937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2015

recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/93, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio (2) è entrato in vigore il 9 novembre 1993 ed è stato applicato a decorrere dal 1o gennaio 1993.
(2) Il 22 agosto 2012 la Federazione russa ha aderito all'Organizzazione mondiale del commercio. Di conseguenza, la Repubblica di Serbia è rimasto l'ultimo paese con il quale l'Unione europea aveva un accordo bilaterale sul commercio di prodotti tessili.
(3) Il 29 aprile 2008 è stato firmato l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (3), entrato in vigore il 1o settembre 2013.
(4) Il 1o febbraio 2010 è entrato in vigore l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (4). Da allora il regolamento (CEE) n. 3030/93 non si applica più alle importazioni dalla Serbia.
(5) Il periodo di validità del titolo I del regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio (5) è scaduto l'11 dicembre 2013 ed è pertanto venuta meno la possibilità di imporre misure di salvaguardia attraverso tale meccanismo.
(6) Per ragioni di certezza del diritto, il regolamento (CEE) n. 3030/93 dovrebbe pertanto essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 9 giugno 2015

Per il Parlamento...

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