Regulation (EU) 2016/2337 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 repealing Regulation (EEC) No 1192/69 of the Council on common rules for the normalisation of the accounts of railway undertakings (Text with EEA relevance )

Published date23 December 2016
Subject MatterCompetition,Transport,Harmonisation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 354, 23 December 2016
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23.12.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 354/20

REGOLAMENTO (UE) 2016/2337 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2016

che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91 e 109,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio (4) permette agli Stati membri di compensare 40 imprese ferroviarie che figurano in un elenco per il pagamento di obblighi che le imprese operanti in altri settori di trasporto non devono sostenere. L'applicazione corretta delle regole per la normalizzazione dei conti risulta in un'esenzione degli Stati membri dagli obblighi di notifica degli aiuti di Stato.
(2) È stata adottata una serie di atti giuridici dell'Unione che ha aperto alla concorrenza i mercati ferroviari del trasporto di merci e del trasporto internazionale di passeggeri e ha stabilito, nel caso della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), determinati principi fondamentali che prevedono, fra l'altro, che: le imprese ferroviarie debbano essere gestite secondo i principi validi per le società commerciali; le entità responsabili dell'assegnazione della capacità e dell'imposizione di diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria debbano essere separate dalle entità che gestiscono i servizi ferroviari e che vi sia una separazione contabile; qualsiasi impresa ferroviaria titolare di licenza in conformità dei criteri dell'Unione debba poter accedere all'infrastruttura ferroviaria su basi eque e non discriminatorie; e i gestori dell'infrastruttura possano beneficiare di finanziamenti statali.
(3) Il regolamento (CEE) n. 1192/69 è incoerente e incompatibile con le misure legislative attualmente in vigore. In particolare, nel contesto di un mercato liberalizzato in cui le imprese ferroviarie competono direttamente con le
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