Regulation (EU) 2016/95 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 repealing certain acts in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters

Published date02 February 2016
Subject Matterjudicial cooperation in criminal matters,Justice and home affairs,police cooperation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 26, 2 February 2016
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2.2.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 26/9

REGOLAMENTO (UE) 2016/95 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 2016

relativo all’abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, l’articolo 83, paragrafo 1, l’articolo 87, paragrafo 2, e l’articolo 88, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Migliorare la trasparenza del diritto dell’Unione è parte essenziale della strategia «Legiferare meglio» attuata dalle istituzioni dell’Unione. In tale contesto è opportuno abrogare gli atti che non hanno più ragion d’essere.
(2) Una serie di atti adottati nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale sono diventati obsoleti perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi.
(3) L’azione comune 96/610/GAI del Consiglio (2) ha istituito un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nel settore dell’antiterrorismo per renderle più capillarmente e tempestivamente disponibili ai servizi di tutti gli Stati membri. Tale azione comune è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore della decisione 2009/371/GAI del Consiglio (3), che incarica Europol di sostenere e rafforzare la cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto degli Stati membri per prevenire e combattere il terrorismo e altre forme gravi di criminalità e della decisione 2008/615/GAI del Consiglio (4), che ha introdotto un nuovo quadro di cooperazione transfrontaliera per la lotta al terrorismo.
(4) L’azione comune 96/699/GAI del Consiglio (5) ha designato l’Unità droga Europol come l’autorità cui gli Stati membri dovevano trasmettere le informazioni risultanti dall’analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe. Tale azione comune è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore della decisione 2009/371/GAI.
(5) L’azione comune 96/747/GAI del Consiglio (6) era volta a rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri istituendo un repertorio dei settori delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche. Tale azione comune è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore della decisione 2009/371/GAI, che affida a Europol il compito di approfondire le conoscenze specialistiche usate nelle indagini dalle autorità competenti degli Stati membri e di offrire consulenza per le indagini.
(6) L’azione comune 96/750/GAI del Consiglio (7) era volta a rafforzare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri nel campo della lotta contro la tossicodipendenza ed esortava gli Stati membri a ravvicinare le loro legislazioni in modo da renderle compatibili tra loro nella misura necessaria per prevenire e contrastare il traffico illecito di droga nell’Unione europea. Tale azione comune è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, adottata con l’atto 2000/C-197/01 del Consiglio (8), e della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio (9).
(7) L’azione comune 97/339/GAI del Consiglio (10) ha reso possibile la cooperazione e avviato lo scambio di informazioni fra Stati membri in occasione di manifestazioni su larga scala che richiamano un gran numero di persone da più Stati membri, per il mantenimento dell’ordine pubblico, la protezione di persone e di beni e la prevenzione dei reati. Tale azione comune è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore delle decisioni 2008/615/GAI, 2002/348/GAI (11) e 2007/412/GAI (12) del Consiglio, che introducono nuove norme sullo scambio di dati personali e non personali e su altre forme di cooperazione per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblici durante eventi di rilievo.
(8) L’azione comune 97/372/GAI del Consiglio (13) era volta a intensificare lo scambio di informazioni e di intelligence, in particolare in materia di droga, fra le autorità doganali e le altre autorità incaricate dell’applicazione della legge. Tale azione comune è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore dell’atto 98/C-24/01 del Consiglio (14), che ha stabilito la convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali, che ha introdotto norme più dettagliate sulla mutua assistenza e la cooperazione fra gli Stati membri allo scopo di prevenire e accertare le violazioni delle disposizioni doganali nazionali, della decisione 2009/917/GAI del Consiglio (15), che rende più efficaci le procedure di cooperazione e di controllo delle autorità doganali istituendo un sistema informativo doganale, e della decisione 2009/371/GAI, che investe Europol di compiti di supporto alla cooperazione doganale.
(9) La convenzione del 17 giugno 1998 relativa al ritiro della patente di guida, quale stabilita dall’atto 98/C-216/01 del Consiglio (16), è stata ratificata soltanto da sette Stati membri e non è mai entrata in vigore. Inoltre, tra questi sette Stati membri, soltanto l’Irlanda e il Regno Unito hanno formulato una dichiarazione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, di tale convenzione che consentiva l’applicazione della convenzione nelle loro relazioni reciproche prima della sua entrata in vigore in tutti gli Stati membri. Tuttavia, in seguito alla notifica del Regno Unito, del 24 luglio 2013, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, primo comma, prima frase, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, detto atto del Consiglio e detta convenzione hanno cessato di applicarsi al Regno Unito dal 1o dicembre 2014, a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, primo comma, seconda frase, di detto protocollo. Pertanto, poiché non sono più applicabili tra gli Stati membri, tali strumenti hanno perso la loro pertinenza nell’acquis dell’Unione e dovrebbero
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